CAPO IV
        
       Finanziamenti a favore dei porti d' interesse regionale per
il completamento di opere, impianti e relative attrezzature
fisse e mobili destinati al potenziamento degli scali
        
        
        
          Art.  17
          
          
          ( ABROGATO )
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
 
          
          
          
            2Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006
 
          
          
          
            4Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
 
         
        
        
        
          Art.  18
          
       Caratteristiche dei programmi finanziabili
 
          
          
          
            1.  I programmi di cui all' articolo 17 comprendono:
a) la  realizzazione   ed   il   completamento   di   opere,    l' acquisto  di  impianti  e  di  attrezzature,  fisse  o    mobili, destinati al potenziamento dei porti;
b) la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e  di    attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati    successivamente all' entrata  in  vigore  della  presente    legge;
c) altre    iniziative    finalizzate    al    potenziamento    strutturale, operativo e produttivistico degli scali, ivi    compresi  il  raccordo  ferroviario   tra   la   stazione    ferroviaria di Monfalcone e la  zona  del  Lisert  e  del    porto di Monfalcone;
d) gli impianti e le attrezzature finalizzate alla sicurezza    delle operazioni portuali e della navigazione.
 
          
          
          
            2. Gli impianti e le attrezzature di cui alla lettera  a) possono essere concessi in comodato da parte dei soggetti di cui   all' articolo   17   alle   Compagnie   portuali   per l' espletamento dei  relativi  servizi,  anche  al  fine  di contribuire  al  contenimento  dei  costi  delle  operazioni portuali.
          
          
          
            2   bis.    Per  il  porto  di  Porto  Nogaro  possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere  pertanto ammesse  a  finanziamento, le spese relative  ai  lavori  di manutenzione    ordinaria    di    opere,    impianti     ed attrezzature.
 
          Note:
          
          
          
            1Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
 
         
        
        
        
          Art.  19
          
       Presentazione dei programmi di investimento
          
          
          
            1. Ai fini dell' ottenimento  dei  finanziamenti  di  cui all' articolo 17, gli  enti  beneficiari  devono  presentare alla Direzione regionale della viabilità, dei  trasporti  e traffici, dei porti ed  attività  emporiali,  un  programma triennale di investimenti,  da  aggiornare  annualmente,  in corrispondenza col bilancio triennale regionale.
          
          
          
            2. Il programma deve contenere l' indicazione dei singoli interventi   proposti,   opportunamente    deliberati    dai competenti organi dei singoli enti, coi relativi  preventivi sommari   di   spesa   e   individuazione   dei   mezzi   di finanziamento.
          
          
          
            3.  Tali  programmi,  come   pure   le   loro   eventuali variazioni,  vengono  sottoposti   all' approvazione   della Giunta  regionale  la  quale,   contestualmente,   determina l' entità dei finanziamenti da concedersi.
         
        
        
        
          Art. 20
          
       Modalità di concessione, erogazione
e rendicontazione dei finanziamenti
          
          
          
            1. I finanziamenti di cui all' articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.
          
          
          
            2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all' intero ammontare del finanziamento concesso per l' anno in corso.
          
          
          
            3. Gli enti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione.
 
          
          
          
            4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
          
          
          
            5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.
          
          
          
            6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.
          
          
          
            6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.
 
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 25/1989
 
          
          
          
            2Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
 
          
          
          
            3Comma 6 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
 
         
       
      
        CAPO V
        
       Interventi regionali in materia di opere portuali,
marittime e di navigazione interna
        
        
        
          Art.  21
          
          
          
          
            1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a provvedere direttamente,  o  mediante  concessione  ad  enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi,  lagunari,  lacuali  e  fluviali, anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie  di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime  di competenza regionale.
 
          
          
          
            1bis.     Possono     essere      concessionarie dell' Amministrazione regionale, per la realizzazione  delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle  vie navigabili, società a partecipazione regionale.
 
          
          
          
            2. Gli  interventi  autorizzati  ricomprendono  le  spese necessarie per la realizzazione, l' acquisto e  la  gestione di    impianti,    mezzi    e    attrezzature    finalizzate all' efficienza e alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione, nonché alla generale salvaguardia  della incolumità pubblica nell' ambito  delle  infrastrutture  di cui  al  comma  1,  ivi  comprese  le  ordinarie  spese  per l' illuminazione ed i segnalamenti, nonché per le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e  la  manutenzione  delle attrezzature  e  dei   mezzi    necessari     all' attività istituzionale  ed  operativa  del  Servizio  dei  porti   ed attività  emporiali   della   Direzione   regionale   della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
          
          
          
            3.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a promuovere la costituzione di consorzi  tra  enti  locali  e privati operatori, aventi la finalità di provvedere in  via ordinaria all' effettuazione delle operazioni  di  dragaggio degli ambiti portuali e delle vie navigabili  di  competenza regionale,  con  particolare   riferimento   al   territorio lagunare.
          
          
          
            4. Con apposita convenzione verranno definiti i  rapporti tra  l' Amministrazione  regionale  e  detti  consorzi,  con particolare  riferimento  alle  modalità  di  finanziamento dell' attività dei consorzi stessi.
          
          
          
            5. L' Amministrazione regionale è  altresì  autorizzata ad affidare a terzi i  controlli  diretti  ad  accertare  lo stato e l' efficienza delle opere marittime, portuali  e  di navigazione interna e relativi  fondali,  gli  incarichi  di progettazione, di  direzione  lavori,  di  effettuazione  di indagini   geognostico    -    geotecniche,    di    analisi chimico - fisiche ed altre necessarie per  il  conseguimento delle finalità di cui ai  commi  precedenti,  ivi  compresi studi  di   compatibilità   ecologica   e   di   ripristino ambientale.
          
          
          
            5 bis. 
													Nell'ambito dell'azione di promozione e sviluppo dei traffici di interesse regionale e al fine di potenziare il sistema portuale regionale, l'Amministrazione regionale prevede, a Porto Nogaro e a Monfalcone, interventi a sostegno dei servizi tecnico-nautici di cui all'
													
articolo 14, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
													(Riordino della legislazione in materia portuale).
												
 
          
          
          
            5 ter. Nell'ambito delle azioni volte a favorire lo sviluppo dei porti regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di mezzi nautici idonei a garantire e migliorare le manovre di accesso a Porto Nogaro, da mettere a disposizione degli addetti ai servizi tecnico - nautici mediante contratto di comodato a titolo gratuito.
 
          
          
          
            6. Agli interventi di cui al presente  articolo  provvede la Direzione regionale della  viabilità,  dei  trasporti  e traffici, dei porti ed attività emporiali.
          Note:
          
          
          
            1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 30/1990
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 41, L. R. 13/1998
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 55, L. R. 4/1999
 
          
          
          
            4Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
 
          
          
          
            5Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 29/2017
 
          
          
          
            6Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
          
          
          
            7Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 16, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
 
          
          
          
            8Parole sostituite al comma 5 ter da art. 5, comma 43, L. R. 13/2022
 
         
        
        
        
          Art.  22
          
          
          
          
            1. Gli interventi di minore portata nonché gli  acquisti ed i  noleggi  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  necessari all' attività istituzionale ed operativa del  Servizio  dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, fino al limite di euro 200.000, avvengono  in economia nella forma   dell' amministrazione  diretta  o  in quella  per  cottimi  fiduciari,   ovvero   anche,   qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari  accordi  con  le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o  per  la  sola fornitura e posa in opera di materiali  e  la  fornitura  di mezzi tecnici e mano d' opera.
 
          
          
          
            2. L' esecuzione degli  interventi  suindicati,  compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con  le  imprese  ha luogo a cura del Direttore del Servizio dei  porti  e  delle attività emporiali.
 
          
          
          
            3. I  progetti  ovvero  le  perizie  sommarie  di  spesa, relativi agli interventi di cui ai  commi  precedenti,  sono approvati  dal   Direttore   regionale   della   viabilità, trasporti e traffici,  porti  ed  attività  emporiali,  che esprime altresì parere  di  congruità  relativamente  agli acquisti e ai noleggi.
          
          
          
            4. I fondi necessari per i  lavori,  gli  acquisti  ed  i noleggi, nel  presumibile  importo  occorrente  per  ciascun esercizio finanziario, possono essere messi  a  disposizione del Dirigente  il  Servizio  dei  porti  e  delle  attività emporiali o di un funzionario  da  lui  designato,  mediante apertura di credito.
          Note:
          
          
          
            1Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 57/1991
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
 
          
          
          
            3Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 16/2001
 
          
          
          
            4Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
 
         
        
        
        
          Art.  23
          
       Pareri degli enti sui lavori ed interventi
di competenza della Amministrazione regionale
          
          
          
            1. Quando per l' esecuzione dei lavori e degli interventi di cui al presente Capo  sia  prevista   l' acquisizione  di pareri, nulla - osta e concessioni, detti atti devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
          
          
          
            2. Il silenzio oltre il sessantesimo  giorno  dalla  data della ricevuta di ritorno relativa alla  predetta  richiesta vale quale assenso.
         
       
      
        CAPO VI
        
       Interventi diretti all' incentivazione
dei traffici marittimi d' interesse regionale
        
        
        
          Art.  24
          
       Promozione e sviluppo dei traffici di interesse
della Regione Friuli - Venezia Giulia
 
          
          
          
            1.  Nel  quadro  del  Piano   regionale   integrato   dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo  dei  traffici di  interesse  della  Regione  Friuli  -  Venezia  Giulia  e l' occupazione nel settore, l' Amministrazione regionale  è autorizzata a concedere contributi finanziari fino  al  100% della  spesa  ritenuta  ammissibile  per  la  promozione   e l' attuazione  di  iniziative,  interventi  ed  agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed  allo  sviluppo  dei traffici medesimi, ivi compresi gli studi, le ricerche e  le pubblicazioni, a  carattere  economico  o  giuridico  svolti saltuariamente o con carattere di  continuità  da  soggetti particolarmente esperti nelle problematiche dei  traffici  e che siano suscettibili di recare  concreti  contributi  alla soluzione di problemi di interesse regionale.
          
          
          
            2.  Possono  accedere  alle  provvidenze   del   presente articolo enti pubblici interessati alla promozione  ed  allo sviluppo dei traffici di  interesse  regionale,  consorzi  e società a prevalente partecipazione pubblica che abbiano la finalità di sviluppare e  rendere  competitivi  i  traffici attraverso la gestione coordinata dei  servizi  relativi  ai trasporti  interessanti  i  porti  regionali,   nonché   la promozione  e  lo  svolgimento   di   attività   economiche strumentali o accessorie alle  attività  portuali,  e,  per particolari  iniziative  nel  settore,  anche  soggetti   di carattere privato.
          
          
          
            3. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal comma 1, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno  alla Direzione  regionale  della  viabilità,  dei  trasporti   e traffici, dei porti ed attività  emporiali,  devono  essere corredate  da  una  relazione  illustrativa  concernente  le iniziative  e  gli  interventi  da  attuarsi,  il   relativo preventivo sommario di spesa, nonché  l' utilizzazione  dei contributi stessi.
          
          
          
            4. La  Giunta  regionale  determina   l' ammontare  e  le modalità  di  erogazione,  anche  in  via  anticipata,  dei contributi, tenuto conto,  oltre  che   dell' entità  della spesa preventivata, anche dell' importanza e dell' interesse delle iniziative proposte.
          
          
          
            5. Saranno privilegiate le iniziative atte a promuovere e propagandare unitariamente l' offerta dei  servizi  portuali della regione, in una visione integrata del sistema portuale regionale.
          
          
          
            6. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare  i  contributi entro il 31 dicembre   dell' anno  successivo  a  quello  di erogazione.
          
          
          
            7. I  rendiconti  relativi  dovranno  essere  presentati, unitamente  ad  una  relazione  illustrativa  dei  risultati conseguiti  con  le  iniziative  finanziate,  entro  il   28 febbraio dell' anno successivo  a  quello  di  scadenza  del termine di utilizzazione.
          
          
          
            8. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale  può  autorizzare  una  proroga  del  termine  di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 57/1991
 
         
        
        
        
          Art.  25
          
       Interventi in conto capitale a favore
degli investimenti privati nei porti
          
          
          
            1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  contributi  in  conto  capitale,  in  misura  non superiore al 20%  della  spesa  ritenuta  ammissibile,  alle imprese, loro consorzi e  ai  consorzi  misti  fra  soggetti privati e pubblici che effettuino negli ambiti dei porti  di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, come definiti dai  Piani regolatori portuali, nonché nella zona  interscambio  merci di  Monfalcone,  investimenti  diretti   alla   costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento  degli edifici  e   degli   impianti   necessari     all' attività dell' impresa,  compresi  quelli  destinati   al   deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci. Beneficiano altresì dei  predetti  contributi  le   società   derivanti   dalla trasformazione   delle   compagnie   e  dei  gruppi  di  cui all' articolo 110 del codice della navigazione  che svolgono attività di impresa.
 
          
          
          
            2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e  traffici, porti ed attività emporiali, unitamente  al  preventivo  di spesa  e  ad  una  relazione  illustrativa  delle  finalità dell' investimento da effettuare.
          
          
          
            3. La  Giunta  regionale  delibera   sull' ammissibilità dell' iniziativa   al   contributo,   in   relazione    alle indicazioni del Piano regionale dei porti, e   sull' entità del contributo da concedere.
          
          
          
            4. Saranno privilegiati  quegli  interventi  che  per  il particolare contenuto tecnologico, siano in grado di indurre una particolare qualificazione dell' ambito portuale in  cui vengono effettuati.
          
          
          
            5. Sono ammesse a contributo anche le iniziative  avviate a partire dal 1 gennaio 1986 e non portate a  termine  alla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            6. I contributi sono cumulabili, entro  il  limite  della quota di spesa non coperta dai contributi stessi, con  altre provvidenze in conto interessi o in annualità eventualmente previste da leggi statali o regionali.
          Note:
          
          
          
            1Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
 
          
          
          
            2Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 47/1993
 
         
        
        
        
          Art.  26
          
       Contributi pluriennali a favore di soggetti
operanti nel settore dei traffici di interesse regionale
          
          
          
            1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alle imprese di  spedizione,  siano  esse  imprese singole,  cooperative,  consorzi  o  imprese  associate   in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro  delle ditte  della  competente  Camera  di  commercio,  industria, artigianato ed agricoltura e nell' elenco autorizzato  degli spedizionieri delle province del  Friuli  -  Venezia  Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria  artigianato  ed agricoltura di Trieste, alle  imprese  esercenti  servizi  a favore dei traffici  di interesse regionale, con particolare riguardo  a quelli  internazionali e ai consorzi e  società di cui al  comma  2   dell' articolo  24,  contributi  annui costanti per un periodo non superiore  a  dieci  anni  nella misura  massima  del  6%  della  spesa  necessaria  per   la realizzazione di programmi di investimento comprendenti:
a) costruzione,  acquisto,  ampliamento,  completamento   ed    ammodernamento  dei  locali  necessari     all' attività    dell' impresa, compresi  quelli  destinati  al  deposito,    stoccaggio  e  manipolazione  delle  merci  e  siti   nel    territorio regionale;
b) acquisto di attrezzature tecniche d' ufficio;
c) acquisto,  potenziamento  e  rinnovo  delle  attrezzature    fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni  e    stradali, necessari all' attività delle imprese.
 
          
          
          
            2. Le provvidenze di cui  al  comma  1  sono  applicabili anche  alle  imprese  armatoriali,  agli  agenti   marittimi raccomandatari, con sede nel territorio  regionale,  e  agli enti  o  società  che  gestiscono  autoporti  ubicati   nel territorio regionale.
          
          
          
            3.  Sono ammissibili a contributo:
a) per le imprese armatoriali:
1) l' acquisto  di   chiatte,   chiatte   autopropulsive,       bettoline, rimorchiatori ed in  genere  di  natanti  a       servizio del traffico portuale;
2) l' acquisto di contenitori;
3) l' acquisto di mezzi tecnici accessori per le  navi  o       per le operazioni portuali o  per  terminali  gestiti,       quali trattori, sollevatori, carrelli ed altri;
4) l' acquisto di attrezzature tecniche d' ufficio;
5) la  costruzione,   l' acquisto,   l' ampliamento,   il       completamento  e   l' ammodernamento  di   edifici   e       magazzini utilizzati per l' attività di impresa;
b) per gli agenti marittimi raccomandatari, gli investimenti    di cui ai  numeri  4)  e  5)  della  lettera  a)  nonché    l' acquisto di  mezzi  tecnici  collegati  ad  operazioni    portuali o di terminale o di magazzino;
c) per gli enti o società gestori degli autoporti regionali    gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5)  della  lettera    a) nonché l' acquisto di mezzi  tecnici  necessari  alle    operazioni di  manipolazione  delle  merci  negli  ambiti    autoportuali.
 
          
          
          
            4.  I  contributi di cui al comma  1  possono  essere concessi  anche alle società derivanti dalla trasformazione delle  compagnie  e dei gruppi di cui all' articolo 110  del codice della navigazione che svolgono attività di impresa e alle   imprese   esercenti   servizi   portuali   ai   sensi dell' articolo  111   del  codice  della   navigazione   per l' acquisto di beni necessari alla propria attività.
 
          
          
          
            5. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso  dietro presentazione della documentazione comprovante   l' avvenuta effettuazione dell' investimento.
          
          
          
            6. I beni acquistati non devono essere alienati o locati, dati in comodato o comunque distolti dalla loro destinazione per tutto il periodo del finanziamento, pena  la  cessazione della corresponsione delle quote del  contributo  ancora  da corrispondere alla data della alienazione, della  locazione, del comodato o del cambiamento di destinazione.
          
          
          
            6  bis. Qualora vi sia una sfasatura temporale  tra  il momento  della  disponibilità del bene  ed  il  momento  di erogazione  del contributo, vengono comunque corrisposte  le quote contributive corrispondenti a tutto il periodo in  cui il bene è stato utilizzato, entro il limite temporale delle annualità   contributive  fissato  nel   provvedimento   di concessione del contributo.
 
          
          
          
            6  ter.  Qualora  i  beni  acquisiti  siano  di  natura facilmente  deperibile e facciano parte di una universalità di  fatto, la corresponsione delle quote di contributo  può avvenire   comunque  integralmente,  pur  in   presenza   di alienazioni o cambiamenti di destinazione di parte dei  beni acquisiti,  purché  i  beni  non  più  disponibili   siano sostituiti entro un anno da un numero equivalente di beni di nuova  acquisizione. In via transitoria per i beni non  più disponibili  alla data di entrata in vigore  della  presente legge,  la  loro sostituzione deve avvenire  entro  un  anno dalla predetta data di entrata in vigore.
 
          
          
          
            7. Sono comunque  consentite  le  locazioni  proprie  del contratto di trasporto.
          
          
          
            8.  I  benefici  di  cui  al   presente   articolo   sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l' anno antecedente alla domanda di contributo.
          
          
          
          
          
          
            10.   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere alle imprese armatoriali contributi annui costanti per un periodo non superiore ai  cinque  anni  a  titolo  di abbattimento dei  costi  relativi  al  noleggio  di  natanti adibiti  alla  navigazione  interna   o  fluvio - marittima. L' ammontare complessivo dei contributi non può superare il 50% del costo del noleggio.
          Note:
          
          
          
            1Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
 
          
          
          
            2Comma 4 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
 
          
          
          
            3Parole sostituite al comma 1 da art. 115, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
 
          
          
          
            4Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 47/1993
 
          
          
          
            5Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
 
          
          
          
            6Comma 6 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
 
         
        
        
        
          Art.  27
          
       Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
effettuate da soggetti operanti nel settore dei traffici di
interesse regionale
          
          
          
            1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere ai soggetti di cui   all' articolo  26  contributi sulle operazioni di locazione finanziaria  con  possibilità di  acquisto,  a  fine  locazione,  a   prezzi   prefissati, correntemente chiamate  leasing  finanziario,  dei  seguenti mezzi:
a) attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature    tecniche d' ufficio ed i contenitori,  nonché  mezzi  di    trasporto interni, stradali e  ferroviari  necessari  per    l' attività di impresa.
 
          
          
          
            2. I contributi di cui al presente articolo sono  erogati in rate semestrali posticipate per tre o  cinque  anni  come stabilito dal contratto per l' operazione di leasing e  sono commisurati entro il limite massimo del 25%  del  prezzo  di acquisto dei beni stessi.
          
          
          
            3. I contributi stessi non  possono  venir  concessi  per operazioni di leasing con durate diverse dai  tre  o  cinque anni, né per  contratti  stipulati  oltre  sei  mesi  dalla presentazione della domanda di contributo.
          
          
          
            4. In  via  transitoria  sono  ammesse  a  contributo  le operazioni  effettuate  nel  1986  purché  le  domande   di contributo vengano presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            5. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione  regionale  della  viabilità,  dei  trasporti   e traffici, dei porti ed attività emporiali per il tramite di aziende o istituti di credito  operanti  nella  regione  per conto delle società che effettuino operazioni di  locazione finanziaria.
          
          
          
            6. I contributi previsti dal  presente  articolo  saranno versati direttamente alla società di locazione  finanziaria interessata,  sul  conto  corrente  bancario  dalla   stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
          
          
          
            7. Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta  a  qualsiasi causa; in  tale  ipotesi,  la  società  che  ha  effettuato l' operazione è obbligata a dare  tempestiva  comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
         
        
        
        
          Art.  27 bis
          
       Norma di interpretazione autentica
 
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Articolo aggiunto da art. 108, comma 1, L. R. 47/1993
 
         
        
        
        
          Art.  28
          
       Fondo di garanzia per lo sviluppo
dei traffici internazionali
          
          
          
          
          
          
            2. Il Consorzio Friulgiulia - beneficiario del contributo - provvederà  a  predisporre  le  norme  regolamentari  che consentano interventi finalizzati:
a) all' anticipazione  semestrale  dei  noli   marittimi   e    terrestri nonché  delle  spese  portuali  ed  accessorie    relative ai trasporti internazionali  che  interessino  i    porti regionali e  siano  pagati  nel  Friuli  -  Venezia    Giulia;
b) alla riduzione del 50%  degli  interessi  previsti  dalle    convenzioni per  l' attuazione  del  servizio  del  Fondo    garanzia fidi.
 
          
          
          
            3. Le garanzie ed  i  finanziamenti  saranno  concessi  a soggetti economici residenti nella  regione  Friuli  Venezia Giulia.
         
        
        
        
          Art.  29
          
       Contributi a favore dell' AIOM
 
          
          
          
            1.  Nel  quadro  del  Piano   regionale   integrato   dei trasporti,   nell' ottica  di  uno  sviluppo   organico   ed equilibrato  dei  traffici  di  interesse   regionale,   con particolare  riguardo  ai  traffici  gravitanti  sui   porti regionali,  mediante  il  potenziamento  dei   rapporti   di reciproca collaborazione tra tutte le componenti  economiche ed istituzionali operanti nel comparto, la Regione  sostiene l' attività   operativa     dell' Agenzia   Imprenditoriale Operatori Marittimi ( AIOM ) di Trieste.
          
          
          
            2. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali secondo modalità da regolare con apposita convenzione.
          
          
          
            3. L' ammontare dei contributi di  cui  al  comma  2  non potrà superare il 70% delle spese annualmente previste  per la realizzazione dei programmi dell' Agenzia.
          Note:
          
          
          
            1Articolo interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 57/1991
 
         
       
      
        CAPO X
        
       Norme finanziarie
        
        
        
          Art.  38
          
       
          
          
          
            1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 2, faranno carico al capitolo 816 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1987-1989 e del  bilancio  per   l' anno  1987,  il  cui  stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
         
        
        
        
          Art.  39
          
       
          
          
          
            1. Per  le  finalità  previste   dall' articolo  16,  è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  200  milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno  degli anni 1987 e 1988.
          
          
          
            2. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1987-1989  e  del  bilancio  per l' anno 1987 è istituito alla rubrica  n.  11  -  Programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX -   il    capitolo    3505    (2.1.232.3.09.20)    con    la denominazione:  <<    Contributi   sulle   spese   necessarie all' elaborazione  dei  Piani  regolatori   dei   porti   di competenza  regionale  e  loro  varianti    >>   e   con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire  100  milioni  per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
          
          
          
            3. Al predetto onere complessivo di lire 200  milioni  si fa fronte mediante storno, di  pari  importo,  dal  capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
          
          
          
            4. Sul precitato capitolo 3505 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni,  cui si provvede mediante storno, di pari importo,  dal  medesimo capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
         
        
        
        
          Art.  40
          
       
          
          
          
            1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 17, relativamente  ai  finanziamenti  a  favore   dell' Ente autonomo del porto di Trieste, faranno carico:
a) al capitolo 3496 dello stato di  previsione  della  spesa    del bilancio pluriennale per gli  anni  1987-1989  e  del    bilancio per l' anno 1987, a  fronte  degli  stanziamenti    già autorizzati con l' articolo 13 della legge regionale    28 giugno 1982, n.  44, con l' articolo 2, settimo comma,    della legge regionale 29  gennaio  1983,  n.  14,  e  con    l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985,  n.    8, così come modificati nella suddivisione  annuale  con    l' articolo 53, terzo comma,  della  legge  regionale  28    gennaio 1987, n.  3; nella  denominazione  del  precitato    capitolo 3496 la parola <<  Contributo   >>  è  sostituita    con <<  Finanziamenti  >>;
b) al capitolo 3498 del precitato  stato  di  previsione,  a    fronte   dello   stanziamento   già   autorizzato,   con    l' articolo 60 della legge regionale 29 gennaio 1985,  n.    8, in relazione alla destinazione di spesa  prevista  con    l' articolo 49, primo comma,  della  legge  regionale  29    giugno 1983, n.  70;
c) al capitolo 3502 del precitato  stato  di  previsione,  a    fronte   dello   stanziamento   già   autorizzato    con    l' articolo 43, terzo comma,  della  legge  regionale  29    gennaio  1985,  n.  8,  così   come   modificato   nella    suddivisione annuale con  l' articolo  44,  terzo  comma,    della legge regionale 30 gennaio 1986, n.  5.
 
          
          
          
            2. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 17, relativamente  ai  finanziamenti  al  Consorzio  per  lo sviluppo  industriale  del  Comune  di  Monfalcone   faranno carico:
a) al capitolo 3404 del  precitato  stato  di  previsione  a    fronte   degli   stanziamenti   già   autorizzati    con    l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno  1982,  n.    44, e con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio    1985, n.  8, così  come  modificati  nella  suddivisione    annuale con l' articolo  53,  primo  comma,  della  legge    regionale 28 gennaio 1987, n.  3;
b) al capitolo 3499 del precitato  stato  di  previsione,  a    fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo  61    della legge regionale 29 gennaio 1985, n.  8, in relazione    alla destinazione di spesa prevista con  l' articolo  50,    primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n.  70.
 
          
          
          
            3. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 17, relativamente  ai  finanziamenti  al  Consorzio  per  lo sviluppo industriale  della  zona  Aussa  -  Corno,  faranno carico:
a) al capitolo 3497 del precitato  stato  di  previsione,  a    fronte   dello   stanziamento   già   autorizzato    con    l' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985,  n.    8, così come modificato nella suddivisione  annuale  con    l' articolo 44, primo comma,  della  legge  regionale  30    gennaio 1986, n.  5; nella  denominazione  del  precitato    capitolo   3497    la    locuzione    <<     Finanziamento    straordinario  >> viene sostituita  con  la  locuzione  <<     Finanziamenti  >> e  dopo  la  locuzione  <<    dell' Aussa    -  Corno   >>  viene  inserita  la  locuzione  <<   per  la    realizzazione di programmi di investimento  >>;
b) al capitolo 3500 del precitato  stato  di  previsione,  a    fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo  62    della legge regionale 29 gennaio 1985, n.  8, in relazione    alla destinazione di spesa prevista con  l' articolo  51,    primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n.  70.
 
          
          
          
            4. Per le finalità previste dal precitato  articolo  17, sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:
a) relativamente ai finanziamenti  dell' Ente  autonomo  del
porto di Trieste, la spesa  complessiva  di  lire  14.000    milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di    lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni    per l' anno 1989; detto  onere  fa  carico  al  precitato    capitolo  3496  il  cui  stanziamento  complessivo  viene    conseguentemente  elevato   di   lire   14.000   milioni,    suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni  per   l' anno    1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989;
b) relativamente  ai  finanziamenti  al  Consorzio  per   lo    sviluppo  industriale  del  comune  di   Monfalcone,   è    autorizzata la spesa complessiva di  lire  6.000  milioni    per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in  ragione  di  lire    2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000  milioni  per    l' anno 1989; a tal fine, nello stato di previsione della    spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989  è    istituito, a decorrere dall' anno 1988, alla  rubrica  n.    11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria
2.3. - Sezione IX - il  capitolo  3506  (2.1.234.5.09.20)    con la  denominazione:  <<   Finanziamenti  a  favore  del    Consorzio per  lo  sviluppo  industriale  del  comune  di    Monfalcone  per  la   realizzazione   di   programmi   di    investimento  >> e con lo stanziamento complessivo di lire    6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni    per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
c) relativamente  ai  finanziamenti  al  Consorzio  per   lo    sviluppo  industriale  della  zona  Aussa  -  Corno,   è    autorizzata la spesa complessiva di  lire  3.000  milioni    per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in  ragione  di  lire    1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000  milioni  per    l' anno 1989. Detto onere fa carico al precitato capitolo    3497,   il    cui    stanziamento    complessivo    viene    conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi    in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e  lire    2.000 milioni per l' anno 1989.
 
          
          
          
            5. All' onere complessivo di lire 23.000 milioni previsto dal comma 4, si fa fronte  mediante  prelevamento,  di  pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul  capitolo 1170 del  precitato  stato  di  previsione  (Rubrica  n.  11 - partita n.  1 - dell' elenco n.  5  allegato  al  bilancio citato).
         
        
        
        
          Art.  41
          
       
          
          
          
            1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 21, salvo quanto previsto al comma 4 del presente  articolo, faranno carico al capitolo 3490 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' 
articolo 44 della legge regionale 29 gennaio 1985, n.  8.
 
          
          
          
            2. Per le medesime finalità, previste dal  comma  1,  è altresì autorizzata la  spesa  complessiva  di  lire  6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa  in  ragione  di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
          
          
          
            3. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa  carico  al precitato capitolo 3490,  il  cui  stanziamento  complessivo viene  conseguentemente  elevato  di  lire  6.000   milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno  1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
          
          
          
            4.   Per   gli   oneri   derivanti   dalla   applicazione dell' articolo 21, comma 2,  relativamente  alle  spese  per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle  attrezzature  e dei  mezzi  necessari    all' attività   istituzionale   ed operativa del Servizio dei  porti  ed  attività  emporiali, nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989, a decorrere  dall' anno 1988, è istituito - alla rubrica n.  11 - Programma  1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3463 (1.1.141.2.09.20) con la denominazione:  <<   Spese  per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle  attrezzature  e dei  mezzi  necessari    all' attività   istituzionale   ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali   >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  100  milioni  per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
          
          
          
          
          
          
            6. All' onere complessivo di lire  6.200  milioni  si  fa fronte:
a) per lire 5.000 milioni,  suddivisi  in  ragione  di  lire    2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000  milioni  per    l' anno 1989, mediante  prelevamento,  di  pari  importo,    dall' apposito fondo globale iscritto sul  capitolo  1170    del  precitato  stato  di  previsione  (Rubrica   n.   11    - partita n.  1 dell' elenco n.  5 allegato  al  bilancio    citato);
b) per lire  500  milioni,  relativamente   all' anno  1988,    mediante storno, di pari importo, dal capitolo  3492  del    precitato stato di previsione;
c) per lire 200 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  100    milioni per ciascuno degli anni  1988  e  1989,  mediante    storno, di pari importo, dal capitolo 3460  del  medesimo    stato  di  previsione;  il   precitato   capitolo   viene    eliminato dall' elenco n.  1 allegato ai bilanci predetti;
d) per lire  500  milioni,  relativamente   all' anno  1989,    mediante storno dal capitolo 1080 del precitato stato  di    previsione.
 
         
        
        
        
          Art.  42
          
       
          
          
          
            1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 24 faranno carico al capitolo 3461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1987-1989 e del  bilancio  per   l' anno  1987,  il  cui  stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
         
        
        
        
          Art.  43
          
       
          
          
          
            1.  Per  le  finalità  di  cui   all' articolo   25   è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000  milioni  per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in  ragione  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
          
          
          
            2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli  anni  1987-1989,  a  decorrere dall' anno 1988, alla  rubrica  n.  11  -  programma  1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  3507   (2.1.243.3.10.20)   con   la denominazione: <<  Contributi in conto capitale a  favore  di imprese e loro consorzi e ai  consorzi  misti  fra  soggetti privati e pubblici che effettuino investimenti diretti  alla costruzione,   acquisto,   ampliamento,   completamento    e ammodernamento degli  edifici  e  degli  impianti  necessari all' attività dell' impresa,  negli  ambiti  dei  porti  di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro e nella zona interscambio merci di Monfalcone  >> e con lo stanziamento complessivo  di lire 2.000 milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
          
          
          
            3. Al precitato onere di lire 2.000 milioni si fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n.  11 - partita n.  1 - dell' elenco n.  5 allegato al bilancio citato).
         
        
        
        
          Art.  44
          
       
          
          
          
          
          
          
            2. Le annualità  relative  al  predetto  limite  vengono ridotte di lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
          
          
          
            3.  Per  le  finalità  di  cui   all' articolo   26   è autorizzato, per l' anno 1987, un limite d' impegno di  lire 70 milioni.
          
          
          
            4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
          
          
          
            5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e  del  bilancio per  l' anno  1987,  viene  istituito  alla  rubrica  n.  11 - programma 1.3.3. - Spese d' investimento - Categoria  2.4. - Sezione IX - il capitolo  3553  (2.1.243.5.09.22)  con  la denominazione: <<  Contributi annui  costanti  a  favore  dei soggetti operanti nel  settore  dei  traffici  di  interesse regionale   per   la   realizzazione   di    programmi    di investimento   >>  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 210  milioni,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
          
          
          
            6. Al predetto onere di lire 210  milioni  si  fa  fronte mediante storno, di pari  importo,  dal  capitolo  3550  del precitato stato di previsione, in relazione al  disposto  di cui ai commi 1 e 2.
          
          
          
            7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990  al  1996  faranno  carico  ai  corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
          
          
          
            8. Sul precitato capitolo 3553 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70  milioni,  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1082 <<  Fondo riserva di cassa  >>  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
         
        
        
        
          Art.  45
          
       
          
          
          
            1. Conseguentemente a quanto disposto agli articoli 26  e 36 nella denominazione del  capitolo  3550  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, la  locuzione  <<  dalle imprese di spedizione e di autotrasporto di  merci   >> è  sostituita  con  la  locuzione  <<   dalle   imprese   di autotrasporto   >>  e  la  locuzione  <<   e   dalle   imprese armatoriali  per   l' acquisto  di  contenitori    >>   viene soppressa.
         
        
        
        
          Art.  46
          
       
          
          
          
            1.  Per  le  finalità  di  cui   all' articolo   27   è autorizzato per l' anno 1987 il limite d' impegno di lire 40 milioni.
          
          
          
            2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
          
          
          
            3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e  del  bilancio per l' anno 1987  viene  istituito  -  alla  rubrica  n.  11 - programma 1.3.3. - Spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione IX - il capitolo  3554  (2.1.243.5.09.22)  con  la denominazione: <<  Contributi annui  a  favore  dei  soggetti operanti nel settore dei  traffici  di  interesse  regionale sulle operazioni di locazione  finanziaria  di  attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature  d' ufficio,  i contenitori  ed  i  mezzi  di   trasporto,   necessari   per l' attività  di  impresa    >>   e   con   lo   stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 120  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1987 al 1989.
          
          
          
            4. Al predetto onere di lire 120  milioni  si  fa  fronte mediante storno, di pari  importo,  dal  precitato  capitolo 3550, in relazione al  disposto  di  cui  ai  commi  1  e  2 dell' articolo 44.
          
          
          
            5. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai  corrispondenti  capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
          
          
          
            6. Sul precitato capitolo 3554 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 40  milioni,  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1082 <<  Fondo riserva di cassa  >>  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
         
        
        
        
          Art.  47
          
       
          
          
          
            1. Per le finalità di cui all' articolo 29, nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla rubrica n.  11 -  programma  1.3.2.  -  Spese  correnti -  Categoria  1.6.  -  Sezione  IX  -   il   capitolo   3462 (2.1.163.2.09.20)  con  la  denominazione:   <<    Contributo annuale  all' Agenzia  Imprenditoriale  Operatori  Marittimi -    AIOM    -  di  Trieste   >>  e   con   lo   stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450  milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno  degli anni 1987, 1988 e 1989.
          
          
          
            2. Al predetto onere di lire 450  milioni  si  fa  fronte mediante  prelevamento,  di  pari  importo,   dal   capitolo 1081 <<  Fondo di riserva per  le  spese  impreviste   >>  del precitato stato di previsione.
          
          
          
            3. Sul predetto capitolo 3462 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,  cui si  fa  fronte  mediante  prelievo,  di  pari  importo,  dal capitolo 1082 <<  Fondo riserva di  cassa   >>  del  precitato stato di previsione.
          
          
          
         
        
        
        
          Art.  48
          
       
          
          
          
            1. Per le finalità di cui al comma 6 dell' articolo  31, è autorizzata la spesa complessiva di lire  9.000  milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989.
          
          
          
            2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e  del  bilancio per l' anno  1987  sono  istituiti  -  alla  rubrica  n.  11 - programma 1.3.8. (Centro intermodale  di  Pordenone)  -  e nelle spese d' investimento - Categoria 2.4.  -  Sezione  IX -   il    capitolo    3830    (2.1.243.3.09.22)    con    la denominazione: <<  Contributo alla Società per azioni Centro commerciale all' ingrosso di Pordenone o ad  altro  soggetto per la realizzazione di un centro intermodale di raccolta  e smistamento merci  >> e con lo stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 9.000 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987,  lire  2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni  per   l' anno 1989.
          
          
          
            3. Al predetto onere di lire 9.000 milioni si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170  del  precitato stato  di previsione (Rubrica n.  6 - partita n.  4 - dell' elenco n.  5 allegati ai bilanci medesimi).
          
          
          
            4. Sul predetto capitolo 3830 viene altresì iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di  lire  1.000  milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo  dal capitolo 1082 <<  Fondo riserva di cassa  >>  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
          
          
          
            5. Gli oneri derivanti  dall' applicazione  del  comma  7 dell' articolo 31, faranno carico  al  capitolo  3503  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' 
articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n.  5, così come modificato nella suddivisione annuale ed integrato  con  il  quarto  e, rispettivamente, 
quinto comma dell' articolo 53 della  legge regionale 28 gennaio 1987, n.  3, per le finalità  previste dall' 
articolo 4 della legge regionale 20  giugno  1983,  n. 62. La  denominazione  del  precitato  capitolo  3503  viene sostituita dalla seguente: <<  Contributi in  conto  capitale all' Azienda speciale per il  porto  di  Monfalcone  per  le infrastrutture, le opere e gli interventi  volti  a  rendere pienamente operativa la " zona interscambio merci"  >>.
 
         
        
        
        
          Art.  49
          
       
          
          
          
            1. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 33 faranno carico al capitolo 861 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1987-1989 e del  bilancio  per   l' anno  1987,  il  cui  stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato,  in  termini  di competenza, di lire 150 milioni,  suddivisi  in  ragione  di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
          
          
          
            2. Al predetto onere di lire 150  milioni  si  fa  fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 <<  Fondo di riserva per le spese obbligatorie  e   d' ordine   >>  del precitato stato di previsione.