Art. 1
2. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura possono altresì procedere all' alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato, nonché dalla
legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente sia locatario od affittuario od abbia comunque in uso il bene immobile stesso, purché si tratti di privato o di società cooperativa;
b) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
c) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile.
Art. 2
1. La cessione in proprietà degli immobili, nell' ipotesi di acquirente di cui alla lettera a) del comma 2 dell' articolo 1, può essere richiesta:
a) da parte del locatario od affittuario o da chi abbia comunque in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupi continuativamente l' immobile stesso da almeno tre anni;
b) da parte del rappresentante legale della società cooperativa che utilizzi l' immobile per scopi inerenti alla propria attività.
Art. 3
1. L' acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d' acquisto anche in forma rateale, ove si tratti di privati di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 2.
2. Nel caso di pagamento rateale, il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali non superiori a 30, comprensive di un interesse pari a quello derivante dall' applicazione dell'
articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all' atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell' ipotesi di pagamento dilazionato.
Art. 4
1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell' immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l' ente gestore terrà conto, in detrazione, delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte dell' utente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili.
Art. 5
1. Le domande dei soggetti interessati, indirizzate all' ente gestore, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) qualora si tratti di privati, di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 2:
1) stato di famiglia del richiedente;
2) certificato di residenza;
3) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente occupa continuativamente da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l' immobile richiesto in proprietà;
b) qualora si tratti di società cooperative, di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 2:
1) statuto ed atto costitutivo;
2) certificato di iscrizione al Registro regionale delle cooperative e di vigenza;
3) deliberazione del Consiglio di amministrazione di autorizzazione all' acquisto.
2. All' ente gestore è riservata la facoltà di richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni, qualsiasi altro documento atto a comprovare il diritto all' acquisto.
Art. 6
1. La domanda di cui all' articolo 5, con la prevista documentazione, deve pervenire all' ente gestore entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 7
1. L' Azienda regionale delle foreste e l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura assumono nel proprio bilancio le somme ricavate dalla cessione, effettuata in applicazione della presente legge, dei rispettivi beni immobili in gestione, destinandole ad investimenti per interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio, con priorità alle abitazioni concesse o da concedersi ai dipendenti, e di miglioramento fondiario dei beni immobili gestiti ai sensi della
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 8
1. Gli enti che attualmente hanno in gestione i beni immobili di cui all' articolo 1, sono delegati a procedere alle opportune verifiche ed alle eventuali regolarizzazioni catastali e tecniche degli stessi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative.
Art. 9
2. Qualora i Comuni interessati abbiano formalmente rinunciato alla facoltà di cui al comma 1, o, comunque, decorso il termine di sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere, anche a mezzo di trattativa privata, i predetti beni immobili ad altri enti pubblici o privati per la realizzazione di opere con finalità di carattere economico e sociale, previo parere favorevole dei Comuni nel cui territorio i beni sono ubicati, a condizione che l' acquirente fornisca adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle opere entro termini prefissati, in osservanza degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 10
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i propri beni immobili, trasferiti dallo Stato e già gestiti dal soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in località Villaggio del Pescatore, nel comune di Duino - Aurisina, procedendo a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:
a) quando l' acquirente, od il suo dante causa, risulti assegnatario dell' immobile anche in via provvisoria, da parte del gestore Ente nazionale per le Tre Venezie, con applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240;
b) quando l' acquirente sia locatario, affittuario od abbia comunque in uso l' immobile stesso, continuativamente da almeno tre anni;
c) quando l' acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l' immobile è intercluso;
d) quando l' acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l' immobile. Nel caso di più richiedenti, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa fra gli stessi.
Art. 11
1. Il prezzo di cessione degli immobili di cui all' articolo 10 è determinato sulla base di una perizia di stima eseguita dal competente organo tecnico regionale, nella quale si tiene conto, in detrazione:
a) delle migliorie eventualmente apportate all' immobile stesso da parte del richiedente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;
b) dell' ammontare dei pagamenti rateali già effettuati dai soggetti di cui alla lettera a) dell' articolo 10, rivalutati alla data della stima.
2. L' acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo di acquisto anche in forma rateale, con le modalità di cui al comma 2 dell' articolo 3.
3. Le domande dei soggetti interessati, di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 10, devono pervenire, con la relativa documentazione, all' Amministrazione regionale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 12
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, i beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per fini istituzionali, interessati direttamente o complementari alla predisposizione ed all' attuazione di programmi di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate.
Art. 13
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.