LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2

Disciplina delle attività professionali di guida naturalistica e di interprete turistico. Attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di attività professionali turistiche. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico), 15 giugno 1984, n. 20 (Disciplina e organizzazione dell' insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Friuli - Venezia Giulia) e 15 giugno 1984, n. 21 (Disciplina dell' esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1987
Materia:
230.03 - Professioni turistiche

TITOLO I
 
Art. 1
 Finalità della legge
1. La presente legge istituisce e disciplina le attività professionali di guida naturalistiche e di interprete turistico.
2. La presente legge attribuisce inoltre ai Comuni le funzioni amministrative in materia di autorizzazione all' esercizio delle professioni turistiche.
TITOLO II
 GUIDA NATURALISTICA
Art. 2
 Definizione di guida naturalistica
1. È guida naturalistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ai parchi naturali o ambiti di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, eventualmente in una o più lingue straniere.
Art. 3
 Rilascio dell' autorizzazione
1. L' esercizio dell' attività professionale di cui al precedente articolo 2 è subordinato al rilascio di un' autorizzazione da parte del Comune di residenza dell' interessato, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) mancanza di condanne penali passate in giudicato;
c) possesso almeno del titolo di scuola media superiore;
d) attestato comprovante il superamento dell' esame di cui al successivo articolo 5.

2. L' autorizzazione di cui al precedente comma ha validità per l' intero territorio regionale e comporta il pagamento annuale di una tassa di concessione regionale di lire ventimila. All' atto del rilascio dell' autorizzazione dev' essere pagata la tassa di concessione relativa all' anno in corso.
Art. 4
 Rinnovo dell' autorizzazione
1. Il rinnovo dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 3 avviene mediante presentazione, al Comune competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, della seguente documentazione:
a) l' attestazione del versamento della tassa prescritta dal secondo comma dell' articolo 3 della presente legge, riferita all' anno successivo;
b) la tessera personale di riconoscimento rilasciata all' interessato all' atto dell' autorizzazione, ai fini dell' apposizione del timbro di rinnovo.

Art. 5
 Corso di formazione professionale ed esame di idoneità
1. Per l' ottenimento dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 3 è obbligatorio il superamento di un esame di idoneità, previa frequenza di specifici corsi di formazione professionale.
2. I corsi sono istituiti o promossi dall' Amministrazione regionale, nell' ambito dei programmi regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modifiche, con la collaborazione, per quanto concerne la parte tecnico - operativa, di associazioni operanti a livello nazionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica.
3. In deroga alle disposizioni della legge regionale di cui al precedente comma, le materie dei corsi e dell' esame nonché la composizione della commissione esaminatrice, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
4. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 6
 Albo professionale
1. Presso la Direzione regionale del commercio e del turismo è istituito l' albo professionale delle guide naturalistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui al precedente articolo 3.
Art. 7
 Tariffe
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide naturalistiche vengono determinate, entro il 31 dicembre di ogni anno, dalla commissione di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, integrata da un rappresentante delle guide naturalistiche in sostituzione del rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria.
2. Le tariffe, determinate dalla commissione di cui al precedente comma, sono approvate con decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8
 Doveri, divieti e relative sanzioni
1. Chiunque eserciti l' attività di guida naturalistica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, regolarmente rinnovata per l' anno in corso, è soggetto all' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
2. È fatto divieto, a chiunque eserciti l' attività professionale di guida naturalistica, di svolgere - nei confronti delle persone cui presta il proprio servizio - attività commerciali o di intermediazione o comunque non conformi alla professione; la mancata osservanza di tale divieto comporta la revoca dell' autorizzazione.
3. La presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine fissato ovvero la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti per il rinnovo dell' autorizzazione, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
4. L' applicazione di tariffe professionali diverse da quelle determinate dalla competente commissione regionale ed approvate ai sensi della presente legge, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.
TITOLO III
 INTERPRETE TURISTICO
Art. 9
 Definizione di interprete turistico
1. È interprete turistico chi per professione presta la propria opera di traduzione nell' assistenza a turisti stranieri.
Art. 10
 Rilascio dell' autorizzazione
1. L' esercizio dell' attività professionale di cui al precedente articolo 9 è subordinato al possesso di un' autorizzazione, rilasciata dal Comune di residenza dell' interessato, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al primo comma dell' articolo 3 della presente legge.
2, L' autorizzazione di cui al precedente comma ha validità per l' intero territorio regionale e comporta il pagamento di una tassa di concessione regionale nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell' articolo 3 della presente legge.
Art. 11
 Rinnovo dell' autorizzazione
1. Il rinnovo dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 10 avviene nelle forme e con le modalità di cui all' articolo 4 della presente legge.
Art. 12
 Esame di idoneità
1. Per l' ottenimento dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 10 è obbligatorio il superamento di un esame di idoneità, da sostenere di fronte ad una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
2. Le materie dell' esame nonché la composizione della commissione di cui al precedente comma sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l' effettuazione delle prove d' esame la Giunta regionale, può nominare, in relazione al numero dei candidati, più commissioni giudicatrici, composte a norma del precedente comma.
Art. 13
 Albo professionale
1. Presso la Direzione regionale del commercio e del turismo è istituito l' albo professionale degli interpreti turistici, cui sono iscritti tutti coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui all' articolo 10 della presente legge.
Art. 14
 Tariffe
1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli interpreti turistici sono determinate, entro il 31 dicembre di ogni anno, dalla commissione di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, integrata da un rappresentante degli interpreti turistici in sostituzione del rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria.
2. Le tariffe, determinate dalla commissione di cui al precedente comma, sono approvate con decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15
 Doveri, divieti e relative sanzioni
1. Per la disciplina dei doveri, dei divieti e delle relative sanzioni concernenti l' attività professionale di interprete turistico, si applicano le disposizioni dell' articolo 8 della presente legge.
TITOLO IV
 TRASFERIMENTO AI COMUNI
DELLE FUNZIONI AUTORIZZATIVE
IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 16
 
1. Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni in materia di professioni turistiche:
a) il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio delle attività professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico di cui alla legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche;
b) il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio delle attività di maestro di sci di discipline alpine e di maestro di sci di fondo di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche;
c) il rilascio dell' autorizzazione all' apertura di scuole di sci di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche;
d) il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio delle professionali di guida alpina e di aspirante guida alpina di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche.

TITOLO V
 ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLE LEGGI REGIONALI 20 DICEMBRE 1982, N. 88
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA
E DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO),
15 GIUGNO 1884, N. 20 (DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE
DELL' INSEGNAMENTO DELLO SCI E
DELLE SCUOLE DI SCI NELLA REGIONE FRIULI -
VENEZIA GIULIA) E 15 GIUGNO 1984, N. 21
(DISCIPLINA DELL' ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI GUIDA ALPINA E ASPIRANTE GUIDA ALPINA)
CAPO I
 Ulteriori modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88,
<< Disciplina della attività di guida turistica
e di accompagnatore turistico >>
Art. 17
 
1. L' ammontare della tassa di concessione di cui al I comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, è elevato a lire ventimila.
Art. 18
 
1. Al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, dopo la parola << prescritta >>, le parole << previa presentazione di una succinta relazione sull' attività svolta dal titolare durante l' anno >> sono sostituite dalle parole << la cui attestazione deve essere presentata al Comune competente entro il 31 dicembre di ogni anno, unitamente ad una succinta relazione sull' attività svolta dal titolare durante l' anno nonché alla tessera personale di riconoscimento rilasciata all' interessato all' atto dell' autorizzazione, ai fini dell' apposizione del timbro di rinnovo. >>.
Art. 19
 
1.
Al titolo III della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, dopo l' articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
<< Art. 7 bis
 
Le guide turistiche munite di autorizzazione, nell' esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente - durante le ore di apertura al pubblico - in tutti i musei, gallerie, monumenti, parchi e simili di proprietà dello Stato, della Regione, di enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell' articolo 12 del regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448. >>.

Art. 20
 
1. Al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, la parola << sei >> e sostituita dalla parola << dodici >>.
Art. 21
 
1.
Il primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, è sostituito dal seguente comma:
<< Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici vengono determinate, su proposta delle organizzazioni sindacali di categoria, entro il 31 dicembre di ogni anno, da una commissione regionale composta da:
a) il direttore del Servizio del turismo e dell' industria alberghiera;
b) un rappresentante delle guide turistiche ovvero un rappresentante degli accompagnatori turistici, secondo la materia trattata dalla commissione;
c) un rappresentante degli enti turistici periferici;
d) un rappresentante dell' Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa a livello regionale. >>.


Art. 22
 
L' articolo 12 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:
<< Art. 12
 
1. I titolari delle autorizzazioni regionali di cui al precedente articolo 4 devono partecipare ad appositi corsi di aggiornamento, promossi periodicamente dall' Amministrazione regionale.
2. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la revoca dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 4.
3. In ogni caso non potrà essere consentita più di una proroga, per gravi e dimostrati motivi, all' ottemperanza dell' obbligo di cui al primo comma del presente articolo. >>.

CAPO II
 Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
15 giugno 1984, n. 20, << Disciplina e organizzazione
dell' insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella
regione Friuli - Venezia Giulia >>
Art. 23
 
1. Al primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche, la parola << annualmente >> è sostituita dalle parole << periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessità >>.
Art. 24
 
1.
Dopo il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
<< I componenti di cui alle precedenti lettere << b >>, << c >>, << d >>, << e >> ed << f >> possono essere sostituiti, in caso di impedimento, da sostituti indicati all' atto della designazione degli stessi. >>.

Art. 25
 
1. L' ammontare della tassa di concessione di cui al primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche, è elevato a lire ventimila.
Art. 26
 
1.
Il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche è sostituito dai seguenti commi:
<< Il rinnovo dell' autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo avviene mediante presentazione, al Comune competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, della seguente documentazione:
a) attestazione del versamento della tassa prescritta del primo comma del presente articolo;
b) tessera personale di riconoscimento rilasciata all' interessato all' atto dell' autorizzazione, ai fini dell' apposizione del timbro di rinnovo;
c) certificato medico attestante il permanere dell' idoneità alla professione.

Il rinnovo dell' autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo avviene mediante presentazione, al Comune competente, entro il termine di cui al precedente comma, dell' attestazione del versamento della tassa prescritta dal predetto secondo comma. >>.

Art. 27
 
1.
Dopo il primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Nei confronti dei titolari delle licenze ovvero delle autorizzazioni di cui al precedente comma deve essere accertata, precedentemente alla suindicata iscrizione, la conoscenza geografica montana della regione Friuli - Venezia Giulia, dell' ordinamento professionale vigente nella medesima regione in materia di insegnamento dello sci e delle scuole di sci nonché, nel caso di maestri di sci stranieri, di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è accertato mediante un esame, sostenuto di fronte alla Commissione di cui all' articolo 5 della presente legge.
Si considera esercizio continuativo della professione l' attività svolta dal maestro di sci che, a tale scopo, abbia la residenza o il domicilio - debitamente comprovati - nella regione Friuli - Venezia Giulia, ovvero eserciti l' attività medesima nell' ambito delle scuole di sci autorizzate ai sensi della presente legge. >>.

CAPO III
 Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
15 giugno 1984, n. 21 << Disciplina dell' esercizio della
professione di guida alpina e aspirante guida alpina >>
Art. 28
 
1. L' ammontare della tassa di concessione di cui al II comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche, è elevato a lire ventimila.
Art. 29
 
1. Al terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche, è soppressa la lettera << f >>.
Art. 30
 
1.
Dopo il quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
<< L' applicazione di tariffe diverse da quelle approvate ai sensi del precedente articolo 8 comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000. >>.

Art. 31
 
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 è inserito il seguente articolo 12 bis:
<< Art. 12 bis
 
1. La Giunta regionale istituisce annualmente un numero massimo di 10 borse di studio dell' importo di lire 1.500.000 ciascuna a favore di chi abbia frequentato con esito favorevole i corsi - esame nazionali dell' Associazione guide alpine italiane ( AGAI ).
2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con deliberazione della Giunta regionale. >>.

TITOLO VI
 NORME COMUNI
Art. 32
 Adempimenti dei Comuni
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, copia autentica di tutti i provvedimenti di rilascio, modifica e revoca delle autorizzazioni all' esercizio di attività professionali turistiche, nonché a comunicare - alla Direzione medesima - i casi di rinuncia all' autorizzazione di cui al successivo articolo 33 ovvero i casi di decadenza della stessa, entro 15 giorni dall' adozione dei suddetti provvedimenti ovvero, rispettivamente, dalla comunicazione della rinuncia da parte dell' interessato o dal verificarsi della decadenza.
2. I Comuni sono tenuti altresì a trasmettere, per quanto di propria competenza, alla Direzione regionale di cui al precedente comma, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi - aggiornati al 31 dicembre dell' anno precedente - delle persone in possesso di autorizzazioni all' esercizio di professioni turistiche, regolarmente rinnovate per l' anno in corso.
Art. 33
 Rinuncia all' autorizzazione
1. In caso di rinuncia all' autorizzazione all' esercizio di una professione turistica, l' interessato è tenuto a comunicarlo per iscritto, al Comune competente, entro il 31 dicembre dell' anno in corso, restituendo altresì - al Comune medesimo - la tessera personale di riconoscimento rilasciatagli all' atto dell' autorizzazione.
2. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Art. 34
 Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche sono delegate ai Comuni.
2. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti ai Comuni a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
TITOLO VII
 NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 35
 Norma transitoria
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino da almeno due anni l' attività di cui all' articolo 2 della legge medesima, possono chiedere alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro il termine di 90 giorni dalla stessa data, di essere ammessi a sostenere direttamente l' esame di cui all' articolo 5 della presente legge.
2. L' esercizio dell' attività di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita attestazione rilasciata da un' associazione operante a livello nazionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della licenza di interprete, rilasciata ai sensi dell' articolo 123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere, alla Direzione regionale del commercio e turismo, entro il termine di 60 giorni dalla stessa data, di essere ammessi a sostenere un esame integrativo rispetto a quello già sostenuto in una o più lingue straniere - nelle materie da determinarsi, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 12 della presente legge.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le autorizzazioni di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 10 della presente legge, vengono rilasciate, in deroga a quanto previsto dalla lettera << c >> del secondo comma dell' articolo 3 della legge medesima, anche a coloro che siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.
Art. 36
 Norme finanziarie
1. Le spese relative al funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge faranno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-88 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 37
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 bis della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, come inserito dall' articolo 31 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, viene istituito, con decorrenza dell' anno 1987, al Titolo I - Sezione V - Rubrica 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo, Categoria IV il capitolo 935 con la denominazione << Borse di studio a favore di chi abbia frequentato con esito favorevole i corsi - esame nazionali dell' Associazione guide alpine italiane >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15 milioni per l' anno 1987.
2. Al predetto onere di lire 15 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
3. Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 935 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
Art. 38
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.