LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 1
 Finalità
1. Al fine di concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, la regione Friuli - Venezia Giulia, nei limiti delle proprie competenze, favorisce e realizza gli interventi di cui ai successivi articoli, tramite iniziative di ricerca scientifica, raccolta di materiale e documentazione, promozione di strumenti di formazione e informazione, divulgazione e proposta.
Art. 2
 Settori d' intervento
1. In armonia con quanto enunciato nel precedente articolo 1 la regione Friuli - Venezia Giulia promuove e sostiene iniziative rivolte alle seguenti finalità:
a) conoscenza e studio dei temi della pace, della convivenza e della solidarietà tra i popoli;
b) conoscenza e studio dei rapporti fra istituzioni militari e civili nel territorio nei diversi aspetti della convivenza e della salute, anche in ordine alle conseguenze sanitarie dei conflitti;
c) conoscenza e studio dei popoli insediati nelle regioni confinanti e dei gruppi etnici conviventi nella regione, e degli strumenti di integrazione economica e culturale delle aree di confine, con particolare riguardo al ruolo delle minoranze linguistiche.

Art. 3
 Interventi diretti
1. Per le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2, la regione Friuli - Venezia Giulia assume iniziative, direttamente o mediante gli enti locali, e in particolare:
a) organizza convegni periodici privilegiando incontri per la reciproca conoscenza e collaborazione dei popoli conviventi nel territorio regionale e confinanti o comunque fra popoli portatori di culture diverse;
b) cura la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all' articolo 2 della presente legge;
c) raccoglie e diffonde pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale similare di valore scientifico, didattico e documentario attinente ai temi di cui all' articolo 2 della presente legge;
d) assicura la frequenza gratuita di studenti presso il Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico mediante la concessione al Collegio medesimo di finanziamenti, da erogarsi in unica soluzione all' inizio dell' anno scolastico.

Art. 4
 Interventi tramite altri soggetti
1. L' Amministrazione regionale eroga contributi:
a) per studi, ricerche, progetti sull' integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche;
b) per promuovere mostre, studi e ricerche storiche sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli - Venezia Giulia;
c) per iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale e internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni, programmi radio - televisivi e similari.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente comma:
a) enti locali, altri organismi pubblici e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia che diano corso ad iniziative di cui al comma precedente;
b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace che abbiano almeno una sede nella regione;
c) scuole di ogni ordine e grado.

3. L' Amministrazione regionale concorre altresì a sostenere, nel quadro delle finalità della presente legge, le iniziative di gemellaggio dei Comuni del Friuli - Venezia Giulia con i Comuni della Comunità Alpe - Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri.
4. Non possono essere erogati contributi sulla presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche.
Art. 5
 Archivio
1. Per la raccolta e la conservazione del materiale attinente la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, e in particolare del materiale relativo alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, la regione Friuli - Venezia Giulia istituisce un archivio regionale che potrà usufruire di sedi decentrate, oltre che di quella centrale.
2. La catalogazione del materiale, periodicamente aggiornata, sarà pubblicizzata, con particolare destinazione alle scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e alle pubbliche biblioteche comunali e circoscrizionali.
3. L' archivio sarà accessibile a singoli e a gruppi di cittadini, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta regionale entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
 Organi amministrativi
incaricati dell' esecuzione della legge
1. L' esecuzione della presente legge è affidata al servizio per le attività culturali funzionante presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali.
2. Il suddetto servizio curerà la messa a punto di strumenti idonei a far conoscere, a chiunque possa esserne interessato, gli obiettivi e le scadenze previste dalla presente legge, nonché la pubblicazione e la diffusione del programma di cui al successivo articolo 7.
Art. 7
 Programma degli interventi
1. La Giunta regionale adotta annualmente il programma degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il programma deve indicare i beneficiari dei contributi nonché le iniziative ammesse e quelle assunte, direttamente o tramite gli enti locali, dalla Regione.
3. la Giunta regionale rende noto il programma di cui al comma precedente alla Presidenza del Consiglio regionale e contestualmente le sottopone una relazione sull' attuazione del programma dell' anno precedente.
Art. 8
 Criteri per l' ammissione ai contributi
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, punto b), le tesi di laurea dovranno essere elaborate da studenti residenti nel Friuli - Venezia Giulia o iscritti da almeno due anni ad una Università della regione. Nella scelta dei lavori da pubblicare costituirà criterio di preferenza la votazione di laurea.
2. Inoltre, beneficeranno dei contributi solo le scuole che presenteranno programmi assunti d' intesa con i competenti organi collegiali.
3. Per le attività di cui al terzo comma del precedente articolo 4 potranno essere erogati contributi esclusivamente in funzione delle attività di promozione e diffusione della cultura della pace che i Comuni gemellati vorranno proporre.
Art. 9
 Modalità di erogazione dei contributi
1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 4 della presente legge, nonché le domande di pubblicazione delle tesi di laurea previste dalla lettera b) dell' articolo 3 della presente legge, devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) programma e calendario delle iniziative e delle attività previste;
b) bilancio preventivo delle stesse;
c) relazione riassuntiva dell' attività eventualmente svolta nell' anno precedente;
d) consuntivo degli eventuali finanziamenti ottenuti;
e) per le associazioni, statuto e composizione degli organi direttivi.

Art. 10
 
1. Nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, le parole << per la frequenza >> sono sostituite dalle seguenti: << per consentire la frequenza gratuita >>.
2.
L' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34 è sostituito dal seguente:
<< Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli verrà erogato in due rate di pari entità, all' inizio di ciascun anno scolastico, al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, il quale provvederà ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati. >>

Art. 11
 Norme finanziarie
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettere a), b) e c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17, programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 6209 (2.1.142.2.06.06) con la denominazione: << Spese per l' organizzazione di convegni, la pubblicazione di tesi di laurea e la raccolta di materiale documentario relativi alla promozione e diffusione della cultura della pace >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 200 milioni per l' anno 1989.
2. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6209 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6209 viene iscritto nell' elenco 1 allegato ai bilanci precitati.
Art. 12
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8 - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6210 (2.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Finanziamenti al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico per la frequenza gratuita di studenti >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:
- per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati);
- per lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dei bilanci predetti.

3. Sul predetto capitolo 6210 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6210 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 13
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 6211 (2.1.152.2.06.06) con la denominazione: << Contributi a enti locali, organismi pubblici, istituzioni culturali, associazioni e scuole per iniziative rivolte allo studio, alla divulgazione e promozione della cultura della pace >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 710 milioni, suddiviso in ragione di lire 220 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 270 milioni per l' anno 1989.
2. Al predetto onere di lire 710 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6211 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 220 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6211 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.
Art. 14
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI, il capitolo 6212 (2.1.143.3.06.06) con la denominazione: << Spese per l' istituzione dell' archivio regionale destinato alla raccolta e conservazione di materiale attinente alla cultura della pace e della cooperazione fra i popoli >>, con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, suddiviso in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
2. Al predetto onere di lire 90 milioni, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6212 viene così iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6212 viene iscritto all' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e al bilancio per l' anno 1987.