LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1987, n. 13

Modifiche della misura dei compensi ai componenti esterni di organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/05/1987
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 
1. Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, gli importi di lire 10.000 e di lire 30.000 vengono, a decorrere dal 1 gennaio 1987, sostituiti rispettivamente con gli importi di lire 20.000 e di lire 60.000.
Art. 2
 
1. Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.