LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 1987, n. 12

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, concernente interventi regionali di politica attiva del lavoro.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/05/1987
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è sostituito dal seguente:
<< Gli incentivi alle cooperative possono consistere in contributi sulle spese di costituzione, di funzionamento e di investimento e in contributi forfetari per i soci svantaggiati di cui al primo comma. >>.

2.
L' ultimo comma dello stesso articolo 8 è sostituito dai seguenti commi:
<< La concessione degli incentivi viene disposta d' intesa con la Direzione regionale dell' igiene e sanità, per quanto di pertinenza.
Sono considerate di solidarietà sociale le cooperative che realizzano una percentuale di inserimento lavorativo dei soggetti considerati nel primo comma non inferiore al 20% dei soci lavoratori.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche al programma triennale 1986-1988 ed al relativo progetto di intervento in favore della cooperative di solidarietà sociale, che dovrà essere modificato in conformità alle norme stesse. >>.

Art. 2
 
1. A modifica di quanto stabilito dall' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, il limite di età per i giovani che si associano nelle cooperative agricole indicate dall' articolo 5 della citata legge regionale è quello previsto dall' articolo 7 del Regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985.
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.