Art. 28
2. A decorrere dalla data indicata al precedente comma, e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui al secondo comma del precedente articolo 16 nella misura in atto alla data medesima ed alle eventuali decorrenze successive.
Art. 32
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 2, 3, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 26 fanno carico ai capitoli 150, 154, 155 e 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
a) per l' anno 1987, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.350 milioni, 1.350 milioni, 890 milioni e 10 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1988 e 1989, rispettivamente di lire 2.500 milioni, 1.400 milioni, 900 milioni e 20 milioni.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 12 e 16 faranno carico ai capitoli 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, i cui stanziamenti complessivi vengono conseguentemente elevati, in termini di competenza, di lire 2.160 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1987 e di lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e, rispettivamente, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sui precitati capitoli 160 e 163 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 300 milioni e, rispettivamente, di lire 800 milioni.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 27 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1987 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sul precitato capitolo 158 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.
4. All' onere complessivo di lire 6.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relativi all' anno 1987, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1080: lire 5.000 milioni;
b) capitolo 1081: lire 1.000 milioni.
5. Al restante onere complessivo di lire 16.000 milioni si fa fronte:
a) per lire 8.000 milioni, relativi all' anno 1988, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 151: lire 800 milioni;
2) capitolo 1080: lire 2.700 milioni;
3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;
4) capitolo 1110: lire 2.000 milioni;
b) per lire 8.000 milioni, relativi all' anno 1989, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 151: lire 800 milioni;
2) capitolo 1080: lire 4.000 milioni;
3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;
4) capitolo 1110: lire 700 milioni.