Art. 1
Finalità
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia concorre alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica nazionale assicurando l' attuazione degli indirizzi e degli interventi disposti dalle norme statali e dalle direttive comunitarie, anche attraverso la predisposizione di interventi integrativi nelle materie di propria competenza.
2. In particolare, la Regione:
a) svolge funzioni di coordinamento dei rapporti tra gli Enti nazionali preposti al settore dell' energia e gli Enti locali direttamente interessati dalle scelte di localizzazione ed insediamento delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale, con specifico riferimento alle iniziative volte a garantire la salvaguardia degli equilibri ambientali e socioeconomici nel territorio;
b) attua interventi volti a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l' utilizzo delle fonti di energia rinnovabili di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, nell' edilizia e nei settori produttivi;
c) promuove, direttamente ed in collaborazione con gli Enti nazionali e locali preposti allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, con gli Enti energetici nazionali, con gli Enti locali e le loro Aziende autonome nonché con Istituti universitari, società specializzate, singoli professionisti ed imprese che operano nei diversi campi dell' energia:
1) lo svolgimento di analisi del fabbisogno e dei consumi di energia nel Friuli - Venezia Giulia;
2) la predisposizione di studi, progetti e applicazioni sulle fonti di energia rinnovabili e sul contenimento dei consumi;
3) la realizzazione di iniziative per la diffusione delle conoscenze in materia e la sensibilizzazione dei cittadini al corretto uso delle risorse energetiche.
Art. 3
Programma pluriennale per il settore energetico
1. Il programma pluriennale per il settore energetico rileva gli obiettivi della politica nazionale dell' energia, ne analizza le ripercussioni nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia e definisce, conseguentemente, le direttive per il coordinato svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato, delle attività promozionali e delle iniziative integrative che rientrano nella competenza della Regione.
2. In particolare il programma pluriennale:
a) analizza i contenuti specifici, le condizioni ed i vincoli per la realizzazione degli interventi previsti dal piano energetico nazionale;
b) indica le iniziative che la Regione prevede di realizzare, con il concorso degli Enti locali, per assicurare la salvaguardia dell' equilibrio ambientale e socio - economico, in rapporto alle conseguenze dell' insediamento nel territorio regionale delle infrastrutture energetiche previste dal piano energetico nazionale;
c) definisce, in armonia con le direttive emanate dai competenti organi statali, il quadro di massima delle iniziative di incentivazione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei consumi energetici, individuando i settori prioritari di intervento;
d) fissa gli indirizzi per le iniziative di studio, analisi e progettazione nonché le direttrici dell' attività promozionale di cui al precedente articolo 1, comma n. 2, lettera c);
e) identifica le prevedibili fonti di finanziamento e definisce, conseguentemente, i criteri di massima per l' articolazione delle risorse finanziarie tra i diversi canali di intervento previsti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale;
f) promuove il coordinato svolgimento delle attività delle Aziende, Consorzi ed Enti locali in quanto gestori di servizi tecnologici ed energetici.
3. Per la formazione del programma pluriennale, la Regione predispone ed aggiorna il bilancio energetico regionale, quale strumento conoscitivo di analisi e di verifica della produzione e dei consumi di energia in rapporto alle previsioni di sviluppo contenute nei documenti della programmazione regionale.
4. Altresì, ai fini della formazione del programma pluriennale, la Regione acquisisce e rende periodicamente pubblici i dati inerenti allo stato di inquinamento dell' aria, delle acque e del suolo, nonché quelli relativi ai principali fattori climatici e meteorologici, con particolare riferimento al soleggiamento, ai venti dominanti e alle precipitazioni.
5. Il programma pluriennale viene predisposto dall' Ufficio di piano.
6. Per la previsione localizzativa delle infrastrutture energetiche nel territorio regionale viene sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 25 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale.
7. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore preposto all' Ufficio di piano, previo parere del Comitato regionale per l' energia di cui al successivo articolo 6 e sentite le competenti Commissioni consiliari.
8. Il programma pluriennale viene aggiornato, secondo la procedura indicata al comma precedente, ogniqualvolta intervengano nuove disposizioni legislative statali che modifichino le funzioni delegate o attribuite alla Regione nel settore energetico.
Art. 4
Progetti annuali di intervento
1. I progetti annuali di intervento, nel quadro della vigente legislazione:
a) definiscono gli interventi finalizzati all' attuazione del programma pluriennale, con specifico riferimento alle aree territoriali, ai settori di applicazione ed ai soggetti coinvolti o comunque interessati;
b) stabiliscono, conseguentemente, gli indirizzi per la ripartizione delle risorse di cui al successivo articolo 8;
c) fissano le direttive per l' applicazione delle disposizioni procedurali e dei criteri di priorità.
Art. 5
Strutture competenti
1. All' esercizio delle funzioni contemplate dalla presente legge presiedono le seguenti strutture:
a) l' Ufficio di piano, il quale:
1) cura il mantenimento dei rapporti della Regione con lo Stato e gli Enti energetici per i problemi connessi con la formazione ed attuazione del piano energetico nazionale;
2) predispone il programma pluriennale ed i progetti annuali di intervento di cui ai precedenti articoli 3 e 4;
3) assicura il coordinamento nella fase attuativa degli interventi;
4) verifica l' attuazione dei progetti annuali, al fine di riscontrarne i risultati, e predispone annualmente, sulla base dei dati forniti dalle Direzioni regionali di cui alla successiva lettera c), una relazione illustrativa da sottoporre all' esame del Consiglio regionale;
5) promuove, direttamente o avvalendosi di collaborazioni esterne, le iniziative di cui al precedente articolo 1, comma n. 2, lettera c);
b) la Direzione regionale della pianificazione territoriale, la quale collabora con l' Ufficio di piano allo studio per la localizzazione delle infrastrutture energetiche nel territorio regionale;
c) le Direzioni regionali dei lavori pubblici, dell' industria, dell' artigianato e della cooperazione, dell' agricoltura, che provvedono, nell' ambito delle rispettive competenze, all' attuazione degli interventi di cui al successivo articolo 8, comma n. 2, lettere b), c), d) e), f);
d) il Comitato regionale per l' energia.
Art. 6
Comitato regionale per l' energia
1. Presso l' Ufficio di piano è istituito il Comitato regionale per l' energia, quale organo di consulenza dell' Amministrazione regionale per le iniziative da intraprendere nel quadro della presente legge.
2. Il Comitato è presieduto dall' Assessore preposto all' Ufficio di piano ed è composto da:
a) il Direttore dell' Ufficio di piano o un suo sostituto in qualità di vicepresidente;
b) quattro dipendenti di qualifica non inferiore a quella di funzionario, designati rispettivamente dall' Ufficio di piano nonché dalle Direzioni regionali dei lavori pubblici, dell' industria, dell' agricoltura;
c) quattro esperti nel settore dell' energia e della pianificazione territoriale nominati dal Consiglio regionale con voto limitato;
d) quattro esperti nel settore dell' energia e della pianificazione territoriale nominati dalla Giunta regionale.
3. La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dall' Ufficio di piano. Trascorso tale termine, l' organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. Alle riunioni del Comitato potranno essere inoltre invitati, con voto consultivo e a seconda dell' oggetto in discussione, un rappresentante della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL regionale), rappresentanti dell' Associazione nazionale comuni italiani ( ANCI ), dell' Unione province italiane ( UPI ), dell' Unione nazionale comuni, comunità, enti montani ( UNCEM ), delle organizzazioni sindacali e delle categorie economiche, delle Associazioni ambientaliste più rappresentative, nonché rappresentanti degli uffici regionali e statali, rappresentanti degli Enti energetici ed altri esperti.
5. Il Comitato regionale per l' energia è costituito, per la durata della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore preposto all' Ufficio di piano. I componenti possono essere riconfermati.
Art. 8
Fonti di finanziamento
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, con la legge finanziaria e con la legge di approvazione del bilancio, sono iscritti nel bilancio regionale, in appositi capitoli di spesa, tutti i finanziamenti finalizzati agli interventi contemplati dalla presente legge, ivi compresa la quota delle entrate ordinarie regionali determinata annualmente con la medesima legge di bilancio.
2. Detti finanziamenti, considerati unitariamente nel loro ammontare globale, sono destinati, sulla base esclusiva dei progetti annuali di cui al precedente articolo 4 e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale, ai seguenti settori di intervento:
a) interventi di cui all' articolo 2, lettera a), secondo alinea, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47;
b) interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come modificata dalla legge regionale 30 agosto 1982, n. 70 e dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60;
c) interventi di cui all' articolo 2, lettera b), della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47;
d) interventi di cui al Capo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, come integrata dal Capo X della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30;
e) interventi di cui all' articolo 2, lettera c) della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, così come modificata dall' articolo 12, comma n. 1, della presente legge;
f) interventi di cui all' articolo 2, lettera d), della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.
3. Alla legge di approvazione del bilancio verrà allegato un prospetto indicante analiticamente i finanziamenti di cui ai precedenti commi.
Art. 10
Compiti della Direzione regionale
del bilancio e della programmazione
1. In attesa della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, che prevederà l' istituzione dell' Ufficio di piano, i compiti assegnati a questo organismo dalla presente legge sono svolti dalla Direzione regionale del bilancio e della programmazione. Presso la Direzione medesima è istituito il Servizio dell' energia, con il compito di provvedere agli adempimenti di cui al precedente articolo 5, lettera a), nonché di fornire il supporto tecnico - amministrativo per il funzionamento del Comitato regionale per l' energia.