Art. 1
1. Sul territorio del Friuli-Venezia Giulia, sul quale vige, in forza della
legge regionale 10 maggio 1966, n. 5, lo speciale regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, viene introdotta, ai fini di protezione, incremento, conoscenza e sfruttamento razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti delle specie, nei periodi e con le modalità, indicati nelle disposizioni che seguono, tenendo altresì conto dei sistemi di gestione venatoria praticati nel Centro Europa.
2. La caccia di selezione, di cui al comma 1., si pratica in via alternativa agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente nei confronti delle specie qui considerate.
Art. 2
1. Sull' intero territorio regionale la caccia selettiva per qualità, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata:
a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio;
b) cinghiale: dal 15 giugno al 15 gennaio;
c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio;
d) camoscio: dal 16 agosto al 31 dicembre;
e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio.
2. È ammesso l' uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.
3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì.
4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un' ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo, il cinghiale ed il cervo, nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto.
5. La pratica della caccia selettiva per le specie qui considerate rimane subordinata alla non inclusione delle specie medesime nell' elenco degli ungulati particolarmente protetti a seguito di divieti regionali adottati ai sensi dell'
articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Art. 3
1. Sull' intero territorio regionale potrà, altresì, essere esercitata la caccia selettiva al gallo cedrone maschio ed al gallo forcello maschio, senza cane, nel periodo dal 10 al 31 maggio di ciascun anno.
2. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere effettuata tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì, da due ore prima del sorgere del sole al tramonto.
3. I piani di abbattimento di cui al successivo articolo 6 per le specie qui considerate dovranno indicare pure il numero massimo, correlato ai risultati dei censimenti, di esemplari maschi prelevabili, numero che comunque non potrà superare il limite di un capo ogni dieci arene di canto frequentate o, esclusivamente per il gallo forcello, anche un capo ogni cinque presenti nell' arena.
4. Per il gallo cedrone ed il gallo forcello è comunque vietata qualsiasi forma di caccia, compresa quella autunnale, in tutte quelle riserve di diritto nelle quali i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino una consistenza e/o densità inferiore ai limiti minimi che saranno fissati per ciascuna delle due specie con il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al successivo articolo 6.
Art. 4
1. Nelle singole riserve di caccia di diritto l' assemblea dei soci può stabilire di praticare sull' intero territorio o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite nei confronti delle specie interessate, la caccia di selezione di cui alla presente legge.
2. Detta caccia può essere esercitata anche limitatamente ad alcune delle specie indicate agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. Nel caso in cui la caccia di selezione venga praticata su parte del territorio della riserva di caccia di diritto, il piano di abbattimento, di cui al successivo articolo 6, deve riguardare la sola zona destinata a tale forma di caccia ed il socio praticante la medesima non può esercitare per quelle specie nei cui confronti esercita la caccia di selezione altre forme di caccia sull' intero territorio della riserva.
Art. 5
1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi a cura del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, il quale rilascerà un attestato di frequenza.
2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere stati soci di una riserva di caccia di diritto del Friuli - Venezia Giulia, in cui sia stata praticata nei confronti di una o più delle specie sopra indicate la caccia di cui all'
articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, o l' attività di prelievo di cui all' articolo 43 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, ed abbiano esercitato tale caccia ovvero tale attività di prelievo per almeno tre anni, il Direttore della riserva stessa può attestare al Comitato provinciale della caccia, su richiesta degli interessati, la comprovata idoneità dei medesimi ad esercitare la caccia di selezione a tutte le specie indicate negli articoli 2 e 3 della presente legge.
3. L' attestazione del Direttore sostituisce per gli interessati ed agli effetti ivi previsti quella di cui al comma 1.
4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla
legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l' invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.
5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsto dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.
Art. 6
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, di cui all' articolo 1 della presente legge, i Direttori delle riserve di caccia di diritto, cui spetta organizzare tale forma di caccia, sentito il Consiglio direttivo delle riserve medesime ed i concessionari delle riserve private e consorziali di cui alla
legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, predispongono per le popolazioni delle specie interessate, censimenti e piani di abbattimento, i quali devono, fra l' altro, indicare il numero massimo - correlato ai risultati dei censimenti - di esemplari da prelevare per singole specie.
2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono sottoposti all' approvazione dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio, i quali ai fini dell' approvazione possono avvalersi anche dell' apporto degli Osservatori faunistici, di cui alla
legge regionale 3 settembre 1984, n. 46.
3. Le modalità ed i termini per la predisposizione, presentazione ed approvazione delle operazioni di censimento e dei piani di abbattimento sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi, sentito il Comitato regionale della caccia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con lo stesso decreto vengono, altresì, fissate, in relazione alla consistenza complessiva delle singole specie presenti, le percentuali minime e massime degli esemplari, entro le quali potrà essere consentito il prelievo da parte del piano di abbattimento, nonché criteri e modalità per l' esercizio della caccia di selezione nelle riserve di caccia di diritto, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
5. Per particolari esigenze locali, i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio possono emanare disposizioni aggiuntive per l' esercizio della caccia di selezione, nel rispetto, peraltro, del decreto del Presidente della Giunta regionale e delle norme più sopra richiamate.
6. Quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, sentiti i Comitati provinciali della caccia, possono vietare la caccia selettiva nei confronti delle singole specie di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
Art. 8
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui all' articolo 19, primo e secondo comma, della
legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, i mezzi impiegati nella vigilanza ittico - venatoria da parte dei guardiapesca e guardiacaccia alle dipendenze di enti pubblici o delle riserve di caccia, nonché quelli impiegati dai Direttori o Concessionari di singole riserve di caccia nell' espletamento del servizio di conduzione delle medesime.
Art. 9
1. Le provvidenze di cui all'
articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1975, n. 71, sono estese anche all' esecuzione di lavori necessari per la protezione degli ungulati, a seguito della presenza di manufatti o di particolari situazioni che costituiscono pericolo per gli stessi.
Art. 10
1. I Comitati provinciali della caccia, previo parere dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna e degli organismi qui di seguito indicati, possono autorizzare in ogni tempo e sotto determinate condizioni la cattura e l' abbattimento di specie di fauna selvatica, comprese quelle particolarmente protette dalla Regione, in attuazione dell'
articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per le seguenti finalità:
a) per esigenze di carattere unitario e di verifica di contaminazione radioattiva e da metalli pesanti, sentita la Direzione regionale della sanità;
b) per prevenire importanti danni alle attività agro-silvo - pastorali, sentiti il competente Ispettorato provinciale dell' agricoltura o il competente Ispettorato ripartimentale delle foreste;
c) per fini di ricerca tecnico - scientifica, sentito l' Osservatorio faunistico di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46.
Art. 11
1. Dal trentesimo giorno successivo all' emanazione del decreto di cui all' articolo 6 della presente legge, è abrogato l'
articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e cessa di avere applicazione nel territorio regionale l' articolo 43 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, ed ogni altra norma comunque incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.