LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8

Nuove disposizioni straordinarie in favore dei Comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, tuttora impegnati nell' attività della ricostruzione. Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale temporaneamente assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/02/1986
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 77, comma 1, L. R. 50/1990
2Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 6, L. R. 37/1987 con effetto dal 1° gennaio 1988.
2Differita al 1° luglio 1988 l' abrogazione delle disposizioni di cui al settimo ed ottavo comma ad opera dell' articolo 3, comma 1, L.R. 1/88.
3Articolo interpretato da art. 156, L. R. 50/1990
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 6, L. R. 37/1987 , con effetto per i commi quarto e quinto, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1988.
2Differita al 1° luglio 1988 l' abrogazione delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma ad opera dell' articolo 3, comma 1, L.R. 1/88.
3Articolo interpretato da art. 76, comma 4, L. R. 50/1990
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010