LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l' incremento del turismo nel territorio montano della regione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/02/1986
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.05 - Trasporti a fune

Art. 1
 
L' articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come modificato dalla legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, e dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è così sostituito:
<< Art. 8
 Modifica della concessione
Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d' interesse pubblico, su iniziativa della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la concessione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea.
A richiesta del concessionario, la concessione dell' esercizio dell' impianto può essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilità dell' impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo.
Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.
Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l' impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell' esercizio dell' impianto per un periodo non superiore ad un anno e per non più di una volta.
Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione. >>.

Art. 2
 Integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51
e successive modifiche ed integrazioni
All' articolo 1 è aggiunta la seguente lettera:
<< f) la manutenzione straordinaria degli impianti a fune >>.

All' articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi previsti dalla lettera f) del precedente articolo 1 possono essere concessi ai proprietari degli impianti o ai gestori degli stessi, previo consenso del proprietario. >>.

All' articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:
<< e) per le iniziative di cui alla lettera f) il 98% della spesa accertata >>.

All' articolo 5 il terzo comma è così sostituito:
<< I contributi destinati alle iniziative indicate alle lettere << a >>, << c >>, << d >>, << e >>, ed << f >> del precedente articolo 1 sono commisurati sulle spese comprendenti pure l' onere della rivalsa IVA qualora non possa trovare applicazione l' articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche. >>.

Art. 3
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, così come aggiunta con il precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI - il capitolo 6553 con la denominazione: << Contributo ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune per la manutenzione straordinaria degli stessi >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6502 del precitato stato di previsione.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.