LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63

Interventi a favore di operatori turistici associati per lo sviluppo dell' attività di commercializzazione dell' offerta turistica - Rifinanziamento delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, 3 giugno 1978, n. 49, 13 maggio 1985, n. 20, 23 agosto 1985, n. 41; rifinanziamento ed integrazione della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, nonché interpretazione autentica della legge regionale 23 giugno 1983, n. 68.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1986
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
430.05 - Trasporti a fune

TITOLO I
 INTERVENTI A FAVORE DI OPERATORI
TURISTICI ASSOCIATI PER LO SVILUPPO
DELL' ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL' OFFERTA TURISTICA
Art. 1
 
1. Al fine di incentivare l' attività di commercializzazione dell' offerta turistica regionale o locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle cooperative o ai consorzi di cui al successivo articolo 2, contributi secondo i criteri, le modalità e le misure stabiliti dalla presente legge.
Art. 2
 
1. I contributi di cui all' articolo 1 della presente legge possono essere assegnati a consorzi di imprenditori turistici comprendenti almeno sette soci o a cooperative di imprenditori turistici, aventi una disponibilità ricettiva totale di almeno:
a) 500 posti, se composti da imprenditori operanti nei territori montani di cui al DPGR 16 gennaio 1974, n. 0145/Pres. e successive integrazioni;
b) 1.500 posti, se composti da imprenditori operanti negli ambiti turistici delle Aziende autonome di Grado e Aquileia, Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano;
c) 800 posti, se operanti nel rimanente territorio regionale.

Art. 3
 
1. Sono imprenditori turistici ai sensi della presente legge i proprietari o gestori di alberghi, di campeggi, di villaggi turistici, di case o di appartamenti per vacanze nonché i titolari di agenzie di viaggio.
2. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2 della presente legge, possono far parte del consorzio o della cooperativa i proprietari o gestori di esercizi di ristorazione, i concessionari di impianti di risalita, i titolari o concessionari di porti ed approdi turistici.
Art. 4
 
1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredate dalla seguente documentazione:
a) copia dell' atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco dei soci e, per ciascuno di essi, l' indicazione del numero e dell' ubicazione dei posti disponibili;
c) programma di commercializzazione indicante:
1) gli obiettivi da perseguire;
2) i mercati e i segmenti di domanda cui si intende rivolgersi;
3) le iniziative previste;
4) i criteri e le modalità di riscontro dei risultati;
5) il preventivo di spesa.

Art. 5
 
1. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50% della spesa preventivata, elevabili fino al 65% per i beneficiari di cui all' articolo 2, lettera a).
2. La relativa erogazione viene disposta per l' 80% contestualmente all' atto di concessione e per il rimanente importo su rendiconto comprendente una relazione consuntiva sull' attività svolta e i risultati ottenuti, nonché la documentazione della spesa sostenuta.
Art. 6
 
1. La Giunta regionale provvede ad assegnare i contributi, sentito il parere dell' Azienda regionale per la promozione turistica di cui alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alla validità dei singoli programmi nonché sulla loro coerenza con le linee e gli obiettivi del programma promozionale dell' Azienda stessa.
Art. 7
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, viene istituito, con decorrenza dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria IV - il capitolo 933 con la denominazione: << Contributi a favore degli operatori turistici associati per lo sviluppo dell' attività di commercializzazione dell' offerta turistica >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1987.
2. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 933 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
TITOLO II
 ALTRE NORME AUTORIZZATIVE DI SPESE
PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 8
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, è autorizzata nell' anno 1986, la spesa di lire 600 milioni.
2. Sul capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene, pertanto, iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6539 del già citato stato di previsione; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 16 gennaio 1986.
3. Sul precitato capitolo 932 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 9
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, con riguardo alle strutture turistiche da realizzare nelle zone terremotate di cui al DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 423 milioni per l' anno 1986.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI - il capitolo 6554 con la denominazione: << Contributi sui prefinanziamenti relativi ai mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche ubicate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 423 milioni per l' anno 1986.
3. Al predetto onere di lire 423 milioni si fa fronte - in relazione a quanto previsto al successivo quinto comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6513 del già citato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. del 29 gennaio 1986.
4. Sul precitato capitolo viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
5. Il limite d' impegno di lire 350 milioni autorizzato nell' anno 1978 con l' articolo 5, secondo comma, terzo alinea, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, viene ridotto di lire 73 milioni a decorrere dall' anno 1986.
6. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 73 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1997.
Art. 10
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 73 milioni per il settore del turismo.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 73 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 219 milioni corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988 fa carico al capitolo 6513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 e trova copertura - in relazione alla riduzione disposta al quinto comma del precedente articolo 9 - sul medesimo capitolo 6513.
4. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1997 faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 11
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 420 milioni per l' anno 1986.
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 6494 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 420 milioni per l' anno 1986.
3. Al predetto onere di lire 420 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6504 del predetto stato di previsione: detto importo, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, II comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8/Rag. del 28 gennaio 1986.
4. Sul precitato capitolo 6494 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Art. 12
 
1. Il limite d' impegno di lire 2.200 milioni, autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 25 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, viene ridotto di lire 1.280 milioni a decorrere dall' anno 1986.
2. Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1986 al 2004 vengono ridotte di lire 1.280 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
3. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite di impegno di lire 1.280 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.280 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
4. L' onere complessivo di lire 3.840 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, presenta sufficiente disponibilità.
TITOLO III
 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL' ARTICOLO 1 DELLA
LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1986, N. 68
Art. 13
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 68, tra gli oneri sostenuti dal Comune di Sutrio per la realizzazione degli impianti a fune, si devono intendere compresi anche quelli relativi alla progettazione e realizzazione del piano di insediamento produttivo ( PIP ) turistico per l' utilizzo del demanio sciabile del monte Zoncolan.
TITOLO IV
 INTEGRAZIONE E RIFINANZIAMENTO ALLA
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1985, N. 56
Art. 14
 
1.
Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, è sostituito dal seguente:
<< Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo precedente, la società potrà procedere:
a) all' acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e alla cessione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
b) alla progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci. >>.


Art. 15
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della << Promotur SpA >>, costituita in forza dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, fino alla concorrenza di lire 4.656 milioni.
2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 4.656 milioni per l' anno 1986.
3. Il predetto onere di lire 4.656 milioni fa carico al capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.656 milioni per l' anno 1986.
4. All' onere di lire 4.656 milioni, previsto dal precedente comma, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 10986, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/Rag. del 29 gennaio 1986.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.