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Indice:
L.R. n. 62/1986
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Leggi regionali
Legge regionale
30 dicembre 1986
, n.
62
Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 << Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari >>.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/12/1986, N. 134
Data di entrata in vigore:
30/12/1986
Materia:
120.04
-
Gruppi consiliari
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
L'
articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
Alla segreteria di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) un elemento di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria;
b) una o due unità aggiuntive di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere o equiparata, rispettivamente ai gruppi da 11 a 20 ed a quelli con oltre 20 consiglieri iscritti;
c) una, due, tre o quattro unità aggiuntive, di qualifica funzionale non superiore a quella di segretario o equiparata, rispettivamente ai gruppi con meno di 5, da 5 a 10, da 11 a 20 ed a quelli con oltre 20 consiglieri iscritti.
Al capo della segreteria si applicano l' indennità e le medesime disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari.
Al restante personale della segreteria si applicano le medesime disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari.
Al predetto personale si intendono estese le disposizioni adottate per le segreterie particolari. >>.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato implicitamente da art. 15, comma 1, L. R. 35/1996
Art. 4
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'
articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
, come sostituto dall' articolo 2 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'
articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
, fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative