1. Allo scopo di favorire l' istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate ed in attesa delle indicazioni del Piano socio - assistenziale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a Province, Comuni, loro Consorzi, Unità sanitarie locali, associazioni, cooperative del settore ed istituzioni per:
a) gestione di centri e istituti specializzati che svolgono in via esclusiva o integrativa attività socio - assistenziali con particolare riguardo a:
1. centri di educazione e formazione permanente per il conseguimento del maggior grado possibile di autonomia degli utenti;
2. centri diurni socio - educativi per handicappati ultraquattordicenni la cui gravità non consenta alcuna forma di inserimento lavorativo;
3. centri occupazionali per gravi e ultraquattordicenni, finalizzati all' assistenza, alla terapia di mantenimento, alla socializzazione e, ove possibile, alla riabilitazione degli utenti;
b) gestione di servizi per interventi psicodiagnostici e psicoterapeutici riferiti a specifiche patologie e non coperti dagli interventi sanitari;
c) gestione di comunità alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti per handicappati, specialmente se privi, anche temporaneamente, di sostegno familiare;
d) attuazione di corsi preprofessionali;
e) acquisto di automezzi speciali di trasporto;
f) oneri per l' accoglimento residenziale, anche per brevi periodi, di minori ed eccezionalmente di maggiori degli anni diciotto, in casi di comprovata necessità;
g) assistenza economica a nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all' onere e alla difficoltà di provvedere a specifiche esigenze non coperte dagli interventi di cui all' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.