LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59

Provvedimenti per la tutela e l' integrazione sociale delle persone handicappate.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/12/1986
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

CAPO I
 Finalità
Art. 1
 
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, al fine di contribuire all' attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nei limiti delle proprie competenze e in armonia con gli indirizzi e le normative nazionali in materia, promuove iniziative, servizi e metodologie per la prevenzione e per la rimozione delle situazioni di bisogno, di disagio e di emarginazione di coloro che per nascita o in seguito ad un evento morboso o traumatico presentino menomazione non transitorie delle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali che li mettano in difficoltà di autonomia, di apprendimento, di relazione, di inserimento lavorativo.
2. Per le stesse finalità la Regione favorisce il miglioramento delle condizioni di fruibilità degli spazi aperti al pubblico e della struttura urbanistica ed edilizia mediante interventi rivolti al superamento delle barriere architettoniche.
3. Le iniziative e gli interventi di cui ai precedenti commi hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento previsto dalle leggi dello Stato e della Regione, compresi gli interventi sanitari.
Art. 2
 
1. Allo scopo di assicurare meglio la rispondenza delle iniziative e degli interventi alle effettive esigenze, la Regione adotta il metodo della consultazione con le associazioni che nel suo territorio perseguono la tutela dei cittadini handicappati, nonché con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del movimento cooperativo che operano nel settore.
CAPO II
 Interventi per favorire l' autonomia,
l' integrazione sociale e l' inserimento lavorativo
Art. 3
 
1. Allo scopo di superare le condizioni che provocano o aggravano lo stato di emarginazione delle persone handicappate e di attivarne le capacità residue sono promosse iniziative per:
a) il mantenimento nell' ambiente di appartenenza e l' inserimento sociale;
b) l' accesso all' istruzione di ogni ordine e grado;
c) l' accesso alla formazione professionale;
d) l' inserimento lavorativo.

Art. 4
 
1. La promozione delle iniziative disciplinate dal Capo II della presente legge ha luogo a cura e responsabilità dei Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali; la gestione degli interventi è attuata dai Comuni medesimi o affidata alla Unità sanitaria locale e può trovare esecuzione anche mediante convenzioni con idonei soggetti, pubblici o privati, anche associati in forma cooperativa.
2. Le Unità sanitarie locali della regione, mediante la costituzione di un apposito comitato nell' ambito di rispettiva competenza, assicurano la partecipazione, all' elaborazione delle iniziative e alla verifica dei risultati, delle associazioni che si occupano dell' handicap nonché, relativamente ai problemi dell' inserimento lavorativo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e della cooperazione, in collaborazione con i competenti Uffici provinciali del lavoro. Per il funzionamento del comitato ciascuna Unità sanitaria locale si doterà di specifico regolamento secondo le direttive al riguardo emanate dalla Giunta regionale.
Art. 5
 
1. Nell' ambito delle iniziative di cui al precedente articolo 3, lettera a), è autorizzata la concessione di contributi per:
a) fornitura di sussidi tecnici e di attrezzature, adeguamento di automezzi privati e adattamento, nelle scuole - guida, di autoveicoli per l' insegnamento a soggetti disabili;
b) superamento di barriere architettoniche presenti in strutture o infrastrutture non comprese nelle previsioni di cui al successivo Capo V della presente legge;
c) sperimentazione di modalità di partecipazione ad attività di carattere ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 6
 
1. Gli obiettivi indicati alle lettere b) e c) del precedente articolo 3 si realizzano mediante l' attuazione dei principi e dei disposti specifici di cui alla normativa regionale in materia di diritto allo studio e di ordinamento della formazione professionale.
2. Ad integrazione di tali previsioni e nell' ambito attuativo della presente legge potranno essere erogati contributi, anche a consuntivo, per oneri connessi alle prestazioni, negli asili - nido e nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne, e nei corsi di formazione professionale di personale socio - assistenziale per l' assistenza agli handicappati inseriti.
Art. 7
 
1. Al fine previsto dalla lettera d) del precedente articolo 3 possono trovare attuazione i seguenti interventi:
a) contributi per l' adeguamento o per l' acquisto di attrezzature occorrenti ad un lavoro autonomo continuativo ovvero all' attività lavorativa presso terzi o cooperative di solidarietà sociale così come individuate dall' articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32;
b) contributi per servizi di sostegno presso le strutture di lavoro in ordine all' assistenza psicotecnica; detti contributi potranno essere concessi anche dopo l' inserimento lavorativo per l' assistenza a soggetti con percentuale di invalidità non inferiore ai due terzi;
c) borse per tirocini di formazione professionale presso strutture pubbliche o private, comprensive della relativa copertura assicurativa;
d) borse di inserimento guidato in normali sedi di lavoro, finalizzate all' assunzione, con relativa copertura assicurativa e secondo programmi concordati con i datori di lavoro;
e) contributi per altre iniziative, anche sperimentali, di formazione e di avviamento al lavoro volte a conseguire le finalità di cui alla presente legge.

Art. 8
 
1. La borsa per tirocinio di formazione professionale riguarda soggetti che hanno terminato la scuola dell' obbligo o compiuto, in difetto, il quindicesimo anno di età; ha durata massima di cinque anni e può essere trasformata, alla sua scadenza, in borsa di addestramento, con copertura assicurativa e per un periodo non superiore a tre anni, quando il grado di autonomia personale e le capacità acquisite consentano il mantenimento nell' ambiente di lavoro, ma non l' inserimento a pieno titolo nella realtà produttiva.
2. La borsa di inserimento guidato riguarda i soggetti iscritti nelle liste di collocamento; ha durata di un anno, rinnovabile per comprovate esigenze.
3. L' inserimento guidato è seguito, nei casi in cui lo richiedano le caratteristiche dell' attività lavorativa e le difficoltà del soggetto handicappato, da un apposito gruppo aziendale.
4. A conclusione della borsa per tirocinio di formazione professionale e della borsa di inserimento guidato deve venir rilasciata al borsista una relazione sul percorso formativo svolto.
5. La quantificazione del supporto economico offerto dalle borse considerate dal presente articolo è determinata annualmente dalla Giunta regionale all' atto del riparto di cui al successivo articolo 9.
Art. 9
 
1. Per l' attuazione delle previsioni di cui al Capo II della presente legge e Comuni e le Unità sanitarie locali cureranno, altresì d' intesa fra di loro, la raccolta e l' elaborazione delle iniziative e le Unità sanitarie locali dovranno far pervenire alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale, entro e non oltre il mese di novembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, appositi progetti, comprendenti ciascuno una o più iniziative.
2. I progetti indicheranno il numero e le tipologie degli handicappati, il numero e la qualificazione del personale eventualmente occorrente, la spesa presunta, gli obiettivi che si intendono raggiungere e il responsabile cui farà capo l' iniziativa.
3. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale di concerto con l' Assessore all' igiene e alla sanità, provvede annualmente ai relativi finanziamenti ripartendo fra i Comuni interessati i fondi all' uopo disponibili fino alla concorrenza massima dell' 80% sulla spesa ammissibile di ciascun progetto. In caso di mancato accoglimento del progetto ne viene data tempestiva comunicazione all' Unità sanitaria locale che ha inoltrato la domanda.
Art. 10
 
1. Per consentire l' esercizio delle funzioni eventualmente demandate alle Unità sanitarie locali i Comuni trasferiranno alle medesime le risorse finanziarie occorrenti.
2. Entro il mese di marzo di ciascun anno i soggetti gestori delle iniziative attuate nell' anno precedente con il concorso finanziario della Regione faranno pervenire una dichiarazione dalla quale risulti l' utilizzazione delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione nonché, a rendiconto, un elenco di tutte le spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, accompagnato da una relazione sui risultati ottenuti.
3. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l' irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell' intero finanziamento concesso o di parte di esso.
CAPO III
 Interventi per favorire l' istituzione
e il finanziamento di presidi e servizi
Art. 11
 
1. Allo scopo di favorire l' istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate ed in attesa delle indicazioni del Piano socio - assistenziale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a Province, Comuni, loro Consorzi, Unità sanitarie locali, associazioni, cooperative del settore ed istituzioni per:
a) gestione di centri e istituti specializzati che svolgono in via esclusiva o integrativa attività socio - assistenziali con particolare riguardo a:
1. centri di educazione e formazione permanente per il conseguimento del maggior grado possibile di autonomia degli utenti;
2. centri diurni socio - educativi per handicappati ultraquattordicenni la cui gravità non consenta alcuna forma di inserimento lavorativo;
3. centri occupazionali per gravi e ultraquattordicenni, finalizzati all' assistenza, alla terapia di mantenimento, alla socializzazione e, ove possibile, alla riabilitazione degli utenti;
b) gestione di servizi per interventi psicodiagnostici e psicoterapeutici riferiti a specifiche patologie e non coperti dagli interventi sanitari;
c) gestione di comunità alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti per handicappati, specialmente se privi, anche temporaneamente, di sostegno familiare;
d) attuazione di corsi preprofessionali;
e) acquisto di automezzi speciali di trasporto;
f) oneri per l' accoglimento residenziale, anche per brevi periodi, di minori ed eccezionalmente di maggiori degli anni diciotto, in casi di comprovata necessità;
g) assistenza economica a nuclei familiari o affidatari di persone minorate, commisurata all' onere e alla difficoltà di provvedere a specifiche esigenze non coperte dagli interventi di cui all' articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

Art. 12
 
1. Entro e non oltre il mese di novembre dell' anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, i soggetti di cui all' articolo 11 della presente legge dovranno far pervenire alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale le domande di sovvenzione, corredate dal programma degli interventi e dal relativo preventivo di spesa, nonché dall' indicazione dell' eventuale apporto, tramite convenzioni con le Unità sanitarie locali, di prestazioni sanitarie.
2. Copia delle domande degli enti, associazioni ed istituzioni va contestualmente inoltrata all' Unità sanitaria locale competente, la quale, entro un mese dal ricevimento, potrà presentare osservazioni sui programmi alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale. In caso di valutazione negativa dovrà darne, entro dieci giorni, motivata informazione ai soggetti interessati.
3. Su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale, di concerto con l' Assessore all' igiene e alla sanità, la Giunta regionale approva annualmente il piano complessivo di riparto delle sovvenzioni, tenendo conto in via prioritaria: delle esigenze dei Consorzi specializzati per l' assistenza agli handicappati delle province di Udine, Pordenone e Gorizia e degli Enti locali della provincia di Trieste, e delle attività dei centri ed istituti specializzati privati che gestiscono qualificati servizi di livello sovraccomunale.
4. Per quanto attiene agli enti pubblici menzionati dal precedente comma l' importo globale destinato ai medesimi verrà ripartito in conformità ai seguenti criteri: per il 30% in base ai programmi degli interventi, con particolare riguardo ai servizi carenti ed ai settori scoperti; per il 40% in proporzione al numero dei rispettivi utenti continuativi dei servizi nell' anno precedente a quello cui si riferiscono le domande di sovvenzione; per il 30% in proporzione alla popolazione residente nei diversi ambiti di territoriale competenza.
5. I Consorzi, sentite le Associazioni rappresentative degli utenti, assicurano il coinvolgimento dei Comuni partecipanti nell' elaborazione dei programmi e nella verifica dei risultati; per i programmi di nuove attività sono tenuti a richiedere il preventivo parere dell' Amministrazione regionale, che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
Art. 13
 
1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di far pervenire entro il mese di marzo di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risulti l' utilizzazione delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, nonché l' elenco di tutte le spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, con l' indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.
2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l' irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell' intero finanziamento concesso o di parte di esso.
CAPO IV
 Interventi per favorire l' attività delle Associazioni che
perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini
menomati, disabili ed handicappati
Art. 14
 
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia riconosce e sostiene la funzione e l' attività delle associazioni che nel suo territorio perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili ed handicappati.
2. La ricognizione degli organi e delle strutture delle associazioni predette è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale e previa acquisizione di idonea documentazione inerente all' attività e alla struttura organizzativa.
3. Annualmente la Giunta regionale provvede all' aggiornamento della ricognizione sulla scorta degli elementi forniti dai soggetti interessati entro e non oltre il mese di novembre dell' anno precedente.
Art. 15
 
1. Allo scopo di favorire le attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali delle associazioni di cui al precedente articolo 14, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per incentivare la realizzazione di attività promozionali e di programmi annuali finalizzati, nonché per agevolare l' amministrazione ed il funzionamento degli organi e delle strutture censite.
2. Per la concessione dei finanziamenti, non cumulabili con altre provvidenze regionali disposte per le medesime finalità, dovrà essere inoltrata domanda alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
3. La domanda di cui al precedente comma dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa delle attività, con il relativo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione sul numero degli associati, e dovrà pervenire alla Regione entro e non oltre il mese di gennaio di ciascun anno.
Art. 16
 
1. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale, ripartisce annualmente i finanziamenti attribuendo priorità alle domande delle associazioni che su scala nazionale svolgono i compiti di tutela e rappresentanza delle rispettive categorie, nonché alle richieste di finanziamento di attività promozionale e di programmi annuali finalizzati.
Art. 17
 
1. È fatto obbligo ai beneficiari dei finanziamenti di presentare, entro e non oltre il 31 marzo dell' anno successivo a quello in cui è stata effettuata l' erogazione, una dichiarazione dalla quale risulti l' utilizzazione delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione nonché, a rendiconto, un elenco delle spese sostenute corredato da una relazione sui risultati ottenuti.
2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché l' irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell' intero finanziamento concesso o di parte di esso.
CAPO V
 Interventi diretti al superamento
delle barriere architettoniche
Art. 18
 
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, secondo comma, le norme urbanistiche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali di ogni livello ed i regolamenti edilizi comunali devono prevedere apposite disposizioni atte a consentire da parte dei disabili l' accesso e la fruibilità delle strutture di edilizia pubblica, nonché privata ad uso collettivo, e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 19
 
1. Ai fini di quanto previsto dal precedente articolo 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare apposite norme - tipo con le modalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
2. Con le stesse modalità l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad emanare apposite norme tecniche atte a consentire il superamento delle barriere architettoniche.
3. Ai fini del parere di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il Comitato regionale per l' edilizia residenziale è integrato dall' Assessore regionale al lavoro e all' assistenza sociale, dall' Assessore regionale all' igiene e alla sanità o da loro delegati, nonché dal Direttore regionale della pianificazione territoriale.
Art. 20
 
1. In via generale, nella determinazione della spesa ammissibile ai contributi previsti dalla normativa in vigore per interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione od acquisto delle opere e strutture di cui al precedente articolo 18 vengono compresi pure gli oneri conseguenti ai lavori od opere necessarie per il superamento delle barriere architettoniche.
2. Con i finanziamenti relativi alle medesime leggi è autorizzata altresì la concessione di contributi per opere destinate in via esclusiva al superamento delle barriere architettoniche.
Art. 21
 
1. Con le provvidenze previste da norme regionali o statali nel campo dell' edilizia residenziale pubblica è consentito finanziare pure gli interventi di solo superamento delle barriere architettoniche.
2. Allo stesso fine, per gli interventi di edilizia, convenzionata ed agevolata, si prescinde dal requisito di cui al' articolo 24, primo comma, lettera d), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e per la quantificazione del contributo si applica il quarto comma dell' articolo 105 della medesima legge.
Art. 22
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette per iniziative, anche formative, convegni, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolti ad approfondire ed a divulgare la conoscenza nella regione del problema dell' handicap e delle soluzioni idonee al superamento delle situazioni di disagio e di emarginazione.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono deliberati in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e all' assistenza sociale e previa valutazione degli elementi posti a base delle richieste. È fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze di fornire la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione e nei termini previsti dal decreto di concessione.
CAPO VII
 Trasformazione di centralini
Art. 23
 
1. A norma dell' articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, la Regione provvede - tramite apposita convenzione con una società specializzata - alle trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alle possibilità di impiego dei non vedenti e alla fornitura di strumenti adeguati all' assolvimento delle relative mansioni.
CAPO VIII
 Norme transitorie e finali
Art. 24
 
1. Nella prima applicazione della presente legge è consentita la trasformazione delle borse di inserimento guidato in corso, attuate a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, in borse per tirocinio di formazione professionale.
2. Per le borse di inserimento guidato che hanno trovato esecuzione per il periodo massimo previsto dalla precedente normativa è autorizzato un ulteriore intervento con l' osservanza dei requisiti, delle modalità e dei limiti temporali contemplati dall' articolo 8 della presente legge.
Art. 25
 
1. Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dall' attuazione del disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 4 per quanto concerne l' adozione del regolamento per il funzionamento del comitato; inoltre i termini per la presentazione dei progetti e delle domande di cui ai precedenti articoli 9 e 12 scadranno rispettivamente il 31 marzo e il 15 febbraio successivi all' entrata in vigore della presente legge ed entro il 15 febbraio i soggetti interessati dovranno fornire gli elementi per la ricognizione prevista dal precedente articolo 14, secondo comma, contestualmente alla presentazione delle domande di cui al precedente articolo 15, terzo comma.
Art. 26
 
1. Sono abrogati, salvi restando gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione:
a) la legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 e successive modifiche;
b) a far tempo dal 1 gennaio 1987 il Capo I del Titolo II (assegni integrativi a favore dei sordomuti, ciechi ed invalidi civili) della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche;
c) l' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35;
d) la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87 e successive modifiche;
e) la legge regionale 21 novembre 1983, n. 80 e successive modifiche.

CAPO IX
 Norme finanziarie
Art. 27
 
1. Per le finalità previste dal Capo II della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.800 milioni fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 4.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: << Interventi per favorire l' autonomia, l' integrazione sociale l' inserimento lavorativo delle persone handicappate >>.
Art. 28
 
1. Per le finalità previste dal Capo III della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Il predetto onere complessivo di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 20.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: << Interventi per favorire l' istituzione ed il funzionamento di presidi e servizi continuativi per le persone handicappate >>.
Art. 29
 
1. Per le finalità previste dal Capo IV della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e nella cui denominazione la locuzione << per agevolare l' organizzazione ed il funzionamento delle strutture locali >> viene sostituita con la seguente << per favorire l' attività >>.
Art. 30
 
1. Per le finalità previste dal Capo VI della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 280 milioni, suddivisa in ragione di lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e precisamente:
- lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) per l' erogazione di contributi;
- lire 80 milioni (40 milioni per ciascuno degli anni 1987-1988) per il sostenimento di spese dirette.

2. L' onere complessivo di lire 200 milioni previsto dal primo alinea del precedente comma fa carico al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, e nella cui denominazione la locuzione << Interventi per la realizzazione di un' indagine conoscitiva sul problema degli handicappati, nonché per iniziative, convegni, manifestazioni e pubblicazioni >> viene sostituita con la seguente: << Contributi per iniziative, convegni, manifestazioni e pubblicazioni >>.
3. Per gli oneri previsti dal secondo alinea del precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria III - il capitolo 3257 con la denominazione: << Spese per iniziative, convegni, manifestazioni, ricerche e pubblicazioni rivolti ad approfondire e divulgare la conoscenza dei problemi dell' handicap >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3257 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 31
 
1. Per le finalità previste dal Capo VII della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Il predetto onere complessivo di lire 120 milioni fa carico al capitolo 8504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 120 milioni, suddivisi in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni 1987-1988 e nella cui denominazione la locuzione << Rimborsi a datori di lavoro delle spese sostenute >> viene sostituita con la parola << Spese >>. Il citato capitolo 8504 viene trasferito dalla Categoria XI alla categoria IX.
Art. 32
 
1. All' onere complessivo di lire 26.000 milioni previsto dai precedenti articoli dal 27 al 31 (lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).
CAPO X
 Entrata in vigore della legge
Art. 33
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.