Art.  28
          
          
          
          In via eccezionale, nei casi  di  domanda  di  intervento pubblico, ai sensi dell' 
articolo 6, secondo comma,  lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi  dell' 
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia   all' intervento,  manifestata  fino  a  90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge e  comunque   prima   della   stipulazione   del   contratto d' appalto,  non  comporta   l' addebito  delle   spese   di progettazione qualora  l' interessato  abbia  fruito  di  un reddito annuo complessivo per   l' intero  nucleo  familiare inferiore a lire 40.000.000.
 
          
          
          Il reddito cui fare  riferimento  è  quello  complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, derivante  dalla  somma dei redditi dichiarati dai componenti il  nucleo  familiare, quali  risultano   dall' ultima  dichiarazione  dei  redditi presentata prima della  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
          
          
          Per ogni componente il nucleo familiare che  non  produce reddito di importo superiore al limite di cui  all' articolo 1, lettere b) e c), del  
DPR   29 settembre 1973, n.  600, è prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari a lire 1.000.000.
 
          
          
          I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di  cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.
          
          
          Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all' estero.
          
          
          Per  coloro  che  abbiano  fruito  di  un  reddito  annuo complessivo  superiore  al  limite  indicato  dal   presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate  con  la maggiorazione degli interessi legali.
          
          
          Su  richiesta  degli   interessati   il   Comune   potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.
          
          
          Ciascuna  semestralità  è  maggiorata  degli  interessi legali.
          
          
          Il  beneficio  della  rateazione  non  è  subordinato  a presentazione di garanzia reale o personale.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 26/1988
 
          
          
          
            2Parole sostituite al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 37/1993
 
         
        
          Art.  29
          
          
          
          
          
          
          L' eventuale rinnovo  del  decreto  di  approvazione  del progetto esecutivo  non  produce  alcun  effetto  sul  piano contributivo.
          
          
          Il termine di un anno decorre dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge nei casi in cui  il  decreto  di approvazione  del  progetto  esecutivo  sia   stato   emesso anteriormente alla data suindicata.
          
          
          L' interessato, qualora per causa ad esso non  imputabile non sia in grado di dare inizio ai lavori nel termine di  un anno  previsto  ai  commi  precedenti,  può  chiedere,  con domanda   motivata,   proroga,    che,    se    riconosciuta giustificata,  è   concessa   dal   Sindaco,   sentita   la Commissione consiliare di cui all' 
articolo 17  della  legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.
 
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 61, L. R. 50/1990
 
          
          
          
            2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 25, L. R. 19/2004
 
         
        
          Art.  30
          
          
          
          È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai  contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano  capitalizzate  al  valore attuale ed erogate in unica soluzione.
          
          
          La  domanda  di  capitalizzazione  delle  annualità   di contributo   è   presentata   alla   Segreteria    generale straordinaria.
          
          
          Il  beneficio  della  capitalizzazione  non  può  essere accordato se l' interessato non abbia compiuto  60  anni  di età al momento della presentazione della relativa  domanda. In  ogni  caso  la  capitalizzazione  delle  annualità   di contributo non  può  essere  disposta  quando   all' avente diritto sia già stato concesso il  contributo  e  sia  già stato emesso il relativo ruolo di spesa fissa.
 
          
          
          Fatto salvo quanto  disposto  dal  comma  successivo,  il saggio di capitalizzazione è  stabilito  nella  misura  del dodici  per  cento  per  le  annualità  di  contributo  che competono sulla parte di spesa ammessa  e  non  coperta  dal contributo in conto capitale, e nella misura del  sette  per cento in ogni altro caso.
          
          
          Qualora  la  ricostruzione  degli  edifici  distrutti   o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione,  il  contributo  ventennale costante eventualmente spettante all' avente  diritto  sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal   DPGR   26 gennaio 1978, n.  067/Pres., può essere,  a  domanda  -  da inoltrarsi pure alla Segreteria  generale  straordinaria  -, determinato  al   valore   attuale   calcolato   al   saggio d' interesse del dieci per cento.
          
          
          Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.
          
          
          L' importo   capitalizzato   viene   determinato    dalla Segreteria generale straordinaria e comunicato al Sindacato, il  quale  lo  porrà in detrazione dal prezzo  di  cessione dell' immobile ricostruito,  quale  risulta  determinato  in applicazione dell' 
articolo  27  della  legge  regionale  23 dicembre  1977,   n.   63,   e   successive   modifiche   ed integrazioni.
 
          
          
          L' operazione di cui al  comma  precedente  non  può  in alcun  caso  comportare  un  saldo  attivo  a   favore   del beneficiario.
          
          
          La stessa operazione è effettuata anche nei casi in  cui il  beneficiario  abbia  già   ricevuto   in   assegnazione l' immobile ricostruito  e,  per  tale  titolo,  abbia  già versato le somme poste s suo carico - in unica soluzione  -, ovvero si trovi a versare le medesime somme ratealmente,  ai sensi dell' 
articolo 52 della legge  regionale  18  dicembre 1984, n.  53.
 
          
          
          Le  somme  che  risultino  indebitamente  versate   dagli interessati   saranno   loro   restituite    senza    alcuna maggiorazione   d' interessi  dal  Sindaco  competente   per territorio. A tal  fine,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a  favore  dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga  alle  norme vigenti per  quanto  attiene  ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.
          Note:
          
          
          
            1Derogata la disciplina del terzo comma da  art. 90, comma 1, L. R. 26/1988
 
          
          
          
            2Derogata la disciplina del settimo comma da  art. 47, L. R. 37/1993
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 1, L. R. 40/1996
 
          
          
          
            4Derogata la disciplina del terzo comma da  art. 39, comma 3, L. R. 40/1996
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
 
         
        
          Art.  31
          
       
          
          
          I divieti posti dagli articoli  38,  primo  comma,  della 
legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, e 66,  primo  comma, della 
legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi ai  successori  a titolo particolare, sia per atto tra vivi che per  causa  di morte,  nella  titolarità  degli  immobili   assistiti   da contributo.
 
          
          
          Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, secondo, terzo  e quarto comma, della 
legge regionale 20 giugno 1977, n.  30, e 66, terzo, quarto e quinto comma, della 
legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63, e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          La  violazione  dei  divieti  da   parte   dei   soggetti richiamati al primo comma comporta  l' applicazione  di  una sanzione  pecuniaria  pari  al  cinquanta  per   cento   del contributo assentito all' originario titolare.  La  sanzione è  irrogata  dal  Sindaco  competente  per  territorio;  il relativo  importo  è  versato  al  Fondo  di   solidarietà regionale.
          
          
          
          
          
          In via di interpretazione  autentica  degli  articoli  38 della 
legge regionale 20 giugno 1977,  n.  30,  e  66  della 
legge regionale  23  dicembre  1977,  n.  63,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  deve  intendersi  che   le disposizioni ivi  contenute  valgano  non  solamente  per  i beneficiari diretti del contributo,  ma  anche  per  i  loro successori universali per causa di morte  nella  titolarità dell' immobile.
 
          
          
          I negozi di alienazione  eventualmente  posti  in  essere prima dell' entrata  in  vigore  della  
legge  regionale  18 dicembre 1984,  n.  53,  i  quali  risultino  conformi  alle disposizioni contenute negli  articoli  38,  secondo  comma, della 
legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  e  66,  terzo comma, della 
legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  nei testi risultanti rispettivamente  dagli  articoli  10  e  28 della  
legge  regionale  18  dicembre  1984,  n.   53,   non comportano decadenza dai benefici regionali.
 
          
          
          I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti  prima dell' entrata in vigore della presente legge vanno annullati e, per l' effetto, le somme  eventualmente  introitate  sono restituite agli interessati. A tal fine,  l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche  in  deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della 
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della 
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della 
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.
 
          
          
          
            8 bis. Nei casi di cui al comma 8 il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera, determina le relative spese ai fini del riconoscimento al soggetto beneficiario della corrispondente quota di contributo in conto capitale e revoca la restante quota del beneficio, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di ricostruzione.
 
          
          
          
            8 ter. Qualora, in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori di cui al comma 8 bis, risulti che al beneficiario è stata erogata una quota del contributo in conto capitale eccedente rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere sostenuto, per tali lavori, spese per un importo che, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, è eguale o superiore a quello percepito a titolo di contributo, non si dispone il recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario si provvede al recupero della somma pari alla differenza fra l'importo del contributo in conto capitale erogato e il maggiore importo fra quello speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati, nonché alla revoca, con effetto dalla data dell'atto di alienazione di cui al comma 8, del contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.
 
          
          
          
            8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter, si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso.
 
          
          
          Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica  utilità, nonché alle vendite  ed  alle  assegnazioni  giudiziali  di immobili   rimasti   inultimati.   In   questi   casi,    la certificazione dello stato di  attuazione   dell' opera,  ai fini  della  determinazione  delle  spese,  è   fatta   con riferimento  o  alla  data  del   decreto   di   occupazione temporanea e d' urgenza, o alla  data  del  pignoramento  o, comunque,  al  momento  in  cui  il  titolare   è   privato definitivamente del possesso dell' immobile.
          Note:
          
          
          
            1Parole aggiunte al secondo comma da art. 63, comma 1, L. R. 26/1988
 
          
          
          
            2Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 63, comma 2, L. R. 26/1988
 
          
          
          
            3Derogata la disciplina dell'ottavo comma da  art. 161, comma 1, L. R. 50/1990
 
          
          
          
            4Derogata la disciplina dell'ottavo comma da  art. 48, comma 1, L. R. 37/1993
 
          
          
          
            5Ottavo comma sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
 
          
          
          
            6Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
 
          
          
          
            7Comma 8 ter aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
 
          
          
          
            8Comma 8 quater aggiunto da art. 5, comma 61, L. R. 12/2009
 
         
        
          Art.  32
          
          
          
          Su istanza  degli  interessati  possono  essere  concesse dilazioni  di  pagamento,  fino   a   dodici   semestralità consecutive, delle  somme  da  essi  dovute  in  seguito  ad annullamento, revoca, dichiarazione di  decadenza,  rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo.
          
          
          Ciascuna  semestralità  è  maggiorata  degli  interessi legali.
          
          
          L' importo minimo della rata è di lire trecentomila.
          
          
          Il beneficio della rateazione è  accordato  per  importi superiore  a  lire  tre  milioni  e  non  è  subordinato  a prestazione di garanzia reale o personale.
          
          
          In caso di  omesso  pagamento  di  due  rate  consecutive l' interessato decade dal beneficio della rateazione  ed  è tenuto a versare, in unica soluzione,  l' ammontare  residuo della somma dovuta.
          
          
          Resta  ferma  ogni  altra  diversa  disposizione  recante modalità di versamento rateale  al  Fondo  di  solidarietà regionale di somme dovute dagli interessati.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993
 
         
        
          Art.  33
          
          
          
          Per gli interventi assistiti dai benefici previsti  dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30, e 23 dicembre  1977, n.  63,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il Sindaco ha facoltà di prorogare il termine  di  ultimazione dei lavori anche per motivi diversi da quelli previsti dalla vigente legislazione.
          
          
          La  proroga  è  concessa   su   istanza   motivata,   da presentarsi prima della scadenza del termine di  ultimazione dei lavori.
          
          
          Detto termine può essere  prorogato  anche  più  volte, purché,   complessivamente,   il   periodo   coperto    dai provvedimenti di proroga non superi il doppio del periodo di esecuzione dei lavori assentito con la concessione  edilizia originaria.
          
          
          I provvedimenti di proroga eventualmente  disposti  prima della data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i quali  risultino  conformi  alle  previsioni  contenute  nei precedenti commi sono fatti salvi a tutti gli effetti.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 50/1990
 
         
        
          Art.  35
          
       
          
          
          La  presentazione  delle  domande   di   rilascio   della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell' articolo 13 o delle norme ordinate sotto il 
Capo IV della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e  successive modifiche   ed   integrazioni,   sospende   i   procedimenti amministrativi diretti a conseguire le provvidenze  previste dalle leggi  sulla  ricostruzione  delle  zone  terremotate, nonché i procedimenti amministrativi di cui   all' 
articolo 47  della  legge  regionale  18  dicembre  1984,  n.  53,  e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad  oggetto opere sanabili.
 
          
          
          Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande  indicate  al  primo  comma  sospende,  altresì,  i provvedimenti  diretti  a  dichiarare  la  decadenza   dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.
          
          
          L' effetto sospensivo prodotto dalla presentazione  delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non  siano stati esauriti i procedimenti  amministrativi  di  sanatoria suindicati.
          
          
          In caso di esecuzione di opere abusive,  assistite  dalle provvidenze  regionali  suindicate,  non   suscettibili   di sanatoria ovvero per le quali non si sia  fatta  domanda  di sanatoria, ai sensi della surrichiamata  
legge  28  febbraio 1985, n.  47, l' Autorità concedente è tenuta a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già concesse.
 
          
          
          In caso, invece, di esecuzione di opere abusive,  per  le quali si pervenga al  rilascio  della  concessione  o  della autorizzazione  in  sanatoria  ovvero  alla  formazione  del silenzio - accoglimento, secondo le disposizioni della  più volte richiamata 
legge 28 febbraio 1985, n.  47, la convalida delle  provvidenze  già  assentite  ovvero  la  definizione favorevole   dei   procedimenti   amministrativi   di    cui all' 
articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984,  n. 53, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  hanno  luogo previo accertamento dell' ammissibilità delle opere,  così come realizzate, secondo  le  disposizioni  vigenti  per  la ricostruzione delle zone terremotate.
 
          
          
          Con lo  stesso  provvedimento  può  essere  disposta  la restituzione  dei  contributi  eventualmente  revocati  agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a  titolo  di interessi, anteriormente al  conseguimento  della  sanatoria urbanistico - edilizia.
          
          
          Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente  adottati  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, in conformità  alle previsioni di cui al comma precedente.
          Note:
          
          
          
            1Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 63, comma 1, L. R. 50/1990