LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51

Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/12/1986
Materia:
220.02 - Commercio

CAPO I
 Interventi finanziari a favore del commercio
Art. 1
 
Con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore del commercio, previste dall' articolo 2, quarto comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in accoglimento delle domande validamente presentate ai fini previsti dal citato comma, un contributo una tantum pari al totale delle quote non erogate.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono stati ammessi a contributo dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione di contributo, a concedere un contributo una tantum corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.
Art. 2
 
I contributi di cui al precedente articolo 1 verranno versati direttamente agli istituti mutuanti in un' unica soluzione.
Art. 3
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI il capitolo 6556 con la denominazione: << Contributi una tantum a favore delle iniziative già ammesse ai contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi d' investimento da parte di imprese commerciali nei Comuni terremotati in applicazione dell' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.000 milioni relativi all' anno 1986 mediante utilizzo, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l' esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986;
- per le restanti lire 1.300 milioni, relativi all' anno 1987, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno segnati:
- capitolo 1953: lire 800 milioni
- capitolo 1954: lire 500 milioni

Sul precitato capitolo 6556 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
CAPO II
 Modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1978, n. 49
e 5 giugno 1967, n. 9
Art. 4
 
L' erogazione dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è subordinata alla persistenza della destinazione dei beni, cui i contributi sono stati destinati, alle finalità che ne hanno determinato la concessione.
Per l' erogazione delle rate dei contributi di cui al comma precedente non è necessario il rilascio di alcuna attestazione da parte dell' istituto finanziatore o degli uffici o enti competenti. È peraltro fatto obbligo agli enti mutuanti di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo, fornendo la relativa documentazione, qualsiasi mutamento delle condizioni stabilite dal decreto di concessione ed in particolare:
a) mutamenti nella destinazione economica dei beni per i quali il contributo è stato concesso;
b) mutamenti nella situazione giuridica dell' impresa beneficiaria;
c) variazioni della durata e dell' ammontare del mutuo o del finanziamento cui si riferisce il contributo.

Art. 5
 
Le norme di cui al precedente articolo 4 si applicano anche per l' erogazione dei ratei di contributo concessi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.
CAPO III
 Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25
Art. 6
 
Dopo il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, così come modificato dal comma precedente, sono aggiunti i seguenti commi:
<< I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Costituisce ragione di priorità per l' accoglimento delle domande presentate dalle imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la sussistenza nel programma di intervento di almeno una delle seguenti condizioni:
a) miglioramento del servizio sotto il profilo igienico - sanitario;
b) trasferimento di un esercizio da zona satura a zona indicata dall' autorità comunale.

Fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 86, possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge le imprese che siano iscritte da almeno un anno negli appositi registri. >>.

Il terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< All' erogazione dei contributi si provvede mediante presentazione delle fatture comprovanti l' avvenuta realizzazione del programma, dell' eventuale contratto di mutuo, di copia dell' eventuale concessione edilizia, di copia della autorizzazione amministrativa per l' esercizio del commercio o di copia della licenza di Pubblica sicurezza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. >>.

Al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, dopo le parole << contributo stesso >> è aggiunta la seguente locuzione: << con conseguente restituzione all' Amministrazione regionale di tutte le quote di contributo percepite, con l' aggravio degli interessi legali. >>.
Al terzo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, dopo le parole << erogazione del contributo >> è aggiunta la seguente locuzione: << con conseguente revoca in caso di mancato soddisfacimento del requisito sopra richiesto e restituzione all' Amministrazione regionale di tutte le quote di contributo percepite, con l' aggravio degli interessi legali. >>.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 7 bis
 
I contributi concessi ai sensi della presente legge non possono in alcun modo essere oggetto di cessione di credito; in caso di cessione il contributo verrà revocato con l' obbligo per il beneficiario di restituire le quote di contributo percepite, con l' aggravio degli interessi legali. >>.

CAPO IV
 Integrazione della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26
e successive modifiche
Art. 7
 
All' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
<< f) le attrezzature, gli allestimenti e gli arredamenti di padiglioni e sale convegni realizzati nell' ambito di comprensori fieristici. >>.

CAPO V
 Disposizione finale
Art. 8
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.