LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 1986, n. 50

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 concernente << Interventi regionali di politica attiva del lavoro >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1986
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 
All' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle associazioni delle imprese a partecipazione statale, e da due rappresentanti delle associazioni regionali delle cooperative, designati dalle organizzazioni interessate preferibilmente tra i rappresentanti delle stesse nella Commissione regionale per l' impiego; >>

Art. 2
 
All' articolo 3, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, la lettera d) è modificata come segue:
sostituire la dizione << ... corsi di formazione professionale... >> con la dizione << ... corsi di formazione o istruzione professionale... >>.

Art. 3
 
All' articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, il quarto alinea del punto 1 viene così modificato: sostituire la dizione << ...corsi di formazione professionale... >> con la dizione << ...corsi di formazione o istruzione professionale... >>.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.