Art. 1
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti i capitoli 631 e 632 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 6
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito il capitolo 3362 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 7
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 8
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 9
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, il limite d' impegno di lire 70 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6516 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 210 milioni.
Le annualità per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 10
Conseguentemente a quando disposto dal precedente comma, nella denominazione del capitolo 317 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, la locuzione << di Pordenone >> è sostituita con la locuzione << di Udine >>.
Art. 11
All'
articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, viene aggiunto il seguente terzo comma:
<< Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il termine di cui al precedente comma può essere, per sopravvenute obiettive necessità, ulteriormente prorogato fino e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione. >>.
Art. 12
Conseguentemente, lo stanziamento, in termini di competenza, del capitolo 1003 dello stato di previsione dell' entrata e del capitolo 2547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene ridotto da lire 32.771.027.000 a lire 21.704.787.000 per l' anno 1986.
Art. 14
L'
articolo 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è così modificato:
- al secondo comma la locuzione << per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995 >> viene sostituita dalla locuzione << per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005 >>;
- al quarto comma la locuzione << per gli anni dal 1989 al 1995 >> viene sostituita dalla locuzione << per gli anni dal 1989 al 2005 >>.
Art. 15
Alla copertura dell' importo di lire 8323 milioni, relativo all' anno 1986, corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >>, (articolo 2) e delle autorizzazioni di spesa per l' anno 1986 previste dai precedenti articoli 8 e 9, si provvede:
a) per lire 1.638 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1986 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);
b) per complessive lire 1.100 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno specificati, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 29 gennaio 1986 e precisamente:
- capitolo 6891 - 250 milioni - capitolo 6892 - 350 milioni - capitolo 6901 - 500 milioni;
c) per lire 70 milioni mediante storno dal capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986;
d) per lire 5.515 milioni mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l' esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986.
Alla copertura dell' onere conseguente alle autorizzazioni di spesa previste per gli anni 1987 e 1988 dai precedenti articoli 8 e 9, pari a lire 120 milioni per ciascun anno, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 16
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.