LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1986, n. 48

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (secondo provvedimento)

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/11/1986
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti i capitoli 631 e 632 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 6
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito il capitolo 3362 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 7
 
Per le finalità previste dall' articolo 1, sesto comma, della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1986.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 8
 
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 9
 
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, il limite d' impegno di lire 70 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6516 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 210 milioni.
Le annualità per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 10
 
Alla lettera f) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, la locuzione << con sede in Pordenone >> è sostituita con la locuzione << con sede in Udine >>.
Conseguentemente a quando disposto dal precedente comma, nella denominazione del capitolo 317 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, la locuzione << di Pordenone >> è sostituita con la locuzione << di Udine >>.
Art. 11
 
All' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, viene aggiunto il seguente terzo comma:
<< Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore da lui delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il termine di cui al precedente comma può essere, per sopravvenute obiettive necessità, ulteriormente prorogato fino e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione. >>.

Art. 12
 
L' ammontare del mutuo - la cui autorizzazione è stata disposta con l' articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733, per la copertura delle maggiori spese di parte corrente delle Unità sanitarie locali autorizzate per l' anno 1984, e successivamente prorogata con l' articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, - viene ridotto da lire 94.409.027.000 a lire 83.342.787.000.
Conseguentemente, lo stanziamento, in termini di competenza, del capitolo 1003 dello stato di previsione dell' entrata e del capitolo 2547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene ridotto da lire 32.771.027.000 a lire 21.704.787.000 per l' anno 1986.
Art. 13
 
In via di interpretazione autentica, il tasso annuo dei mutui di cui all' articolo 12, secondo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, deve intendersi quale misura del tasso iniziale, non superiore a quella pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di un punto e mezzo.
Art. 14
 
L' articolo 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è così modificato:
- al secondo comma la locuzione << per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995 >> viene sostituita dalla locuzione << per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005 >>;
- al quarto comma la locuzione << per gli anni dal 1989 al 1995 >> viene sostituita dalla locuzione << per gli anni dal 1989 al 2005 >>.

Art. 15
 
Alla copertura dell' importo di lire 8323 milioni, relativo all' anno 1986, corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >>, (articolo 2) e delle autorizzazioni di spesa per l' anno 1986 previste dai precedenti articoli 8 e 9, si provvede:
a) per lire 1.638 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1986 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);
b) per complessive lire 1.100 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno specificati, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 29 gennaio 1986 e precisamente:
- capitolo 6891 - 250 milioni - capitolo 6892 - 350 milioni - capitolo 6901 - 500 milioni;
c) per lire 70 milioni mediante storno dal capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986;
d) per lire 5.515 milioni mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l' esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986.

Alla copertura dell' onere conseguente alle autorizzazioni di spesa previste per gli anni 1987 e 1988 dai precedenti articoli 8 e 9, pari a lire 120 milioni per ciascun anno, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 16
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.