LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1986, n. 43

Modificazioni della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive integrazioni e modificazioni: << Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1986
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 1
 
Al Titolo III della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la denominazione del Capo I è sostituita dalla seguente:
<< Piano triennale e programma annuale degli interventi del Fondo regionale per l' emigrazione >>.

Art. 2
 
Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:
<< La Giunta regionale, in armonia con il piano regionale di sviluppo e nel quadro delle disponibilità del piano finanziario pluriennale e del bilancio di previsione, approva un piano triennale di massima ed il programma annuale degli interventi da attuare attraverso il Fondo, nel quadro delle finalità fissate dalla presente legge; il programma annuale deve essere articolato, nei singoli settori d' intervento, mediante progetti specifici.
Il piano triennale ed il programma annuale sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai problemi dell' emigrazione, sentito il Comitato regionale dell' emigrazione. >>.

Art. 4
 
Al secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, la parola << trenta >> è sostituita con la parola << trentacinque >> e la parola << ventisette >> è sostituita con la parola << trentadue >>.
Al quinto comma dello stesso articolo la parola << ventisette >> è sostituita con la parola << trentadue >>.
Art. 5
 
Al secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la parola << almeno >> è sostituita con la parola << di norma >>.
Art. 6
 
Il quarto comma dell' articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è sostituito dal seguente:
<< L' assegnazione delle sovvenzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore delegato ai problemi dell' emigrazione. >>.

Art. 7
 
All' articolo 8, primo alinea, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole << di concerto con le Direzioni generali competenti per materia, >> sono soppresse.
Al secondo alinea le parole << del Comitato regionale interassessorile per l' emigrazione >> sono soppresse.
Art. 8
 
All' articolo 11, punto 1, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole << elaborati dal Comitato regionale interassessorile per l' emigrazione e... >> sono soppresse.
Art. 9
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.