LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 57 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Integrata la disciplina della legge da art. 38, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Articolo 57 ter aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Integrata la disciplina della legge da art. 24, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5Integrata la disciplina della legge da art. 40, L. R. 39/1995
6Integrata la disciplina della legge da art. 12, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7Integrata la disciplina della legge da art. 10, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
8Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
9Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
10Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
11Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
12Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
13Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
14Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
15Partizione di cui fa parte l'art. 46, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
16Partizione di cui fa parte l'art. 48, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
17Partizione di cui fa parte l'art. 55, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
18Partizione di cui fa parte l'art. 73, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
19L' abrogazione delle partizioni di cui fanno parte gli articoli 5, 8, 12, 15, 20, 27, 30, 46, 48, 55 e 73 e' rinviata fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15, della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5 comma 54, della L.R. 4/99.
20Sostituita la rubrica del Titolo I da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 16/2008
21Soppressa la rubrica del Capo del Titolo I da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 16/2008
TITOLO I
 PIANIFICAZIONE REGIONALE DEL TRASPORTO DELLE MERCI E
DELLA LOGISTICA
CAPO UNICO
 
Art. 1
 (Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1.  
( ABROGATO )
(4)
2. L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999
2Secondo comma sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2008
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 16/2008
4Primo comma abrogato da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 16/2008
5Parole sostituite al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera e), L. R. 16/2008
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 57, comma 1, lettera f), L. R. 16/2008
Art. 2
 (Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:
a) le finalità generali e gli obiettivi di piano;
b) le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, nonché di assicurare l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell'ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;
c) le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.
(2)
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera g), L. R. 16/2008
Art. 3
 (Elementi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 3/2008
Art. 4
 (Procedure di formazione ed efficacia del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:
a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;
b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;
c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;
d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;
e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;
f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);
g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell' accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.
2. Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/2008
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 57, comma 1, lettera h), L. R. 16/2008
3Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, lettera i), L. R. 16/2008
TITOLO II
 LA PIANIFICAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Il piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Art. 5
 Finalità e contenuti del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone e di favorire, altresì, l' integrazione strada - ferrovia, la Regione predispone il piano regionale per il trasporto pubblico locale.
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale in armonia con gli indirizzi del piano regionale integrato dei trasporti ed in attuazione dei medesimi:
a) definisce la rete delle linee regionali di trasporto pubblico locale;
b) stabilisce le singole unità di gestione, costituite da una o più linee;
c) enuncia le direttive e i criteri cui devono conformarsi i piani di bacino del trasporto pubblico locale;
d) enuncia i criteri di economicità, di efficienza, di produttività - anche con il ricorso a valori parametrici - cui debbono ispirarsi o uniformarsi i servizi;
e) individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che di investimento;
f) determina le forme di coordinamento dei vari servizi e dei modi di trasporto.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 6
 Elementi del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale consta:
a) di una illustrazione esplicativa delle finalità e degli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il piano stesso;
b) dell' individuazione grafica sul territorio delle linee di interesse regionale di trasporto pubblico locale;
c) dell' elencazione delle linee e dei percorsi assistibili da contributo a carico del Fondo nazionale trasporti;
d) delle previsioni di fabbisogno finanziario annuali, distintamente per spese di gestione e di investimento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 7
 Procedura di formazione del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui al successivo articolo 12, sentiti gli enti locali interessati.
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando sopravvengano ragioni di necessità o convenienza, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 I piani di bacino
per il trasporto pubblico locale
Art. 8
 Finalità del piano di bacino
per il trasporto pubblico locale
Per i bacini di traffico di cui all' articolo 20, la Regione, previa consultazione delle Amministrazioni provinciali, predispone un unico piano di bacino per il trasporto pubblico locale, che costituisce la specificazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale.
Il piano di bacino:
a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico locale e gli interventi programmatici nell' area di competenza;
b) pianifica la struttura del trasporto pubblico locale ed ogni modifica, integrazione o revisione della medesima;
c) definisce, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e degli indirizzi contenuti nel piano regionale per il trasporto pubblico locale, i criteri, le modalità e le condizioni per la gestione dei servizi di linea comprensoriali.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 127, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 9
 Contenuti del piano di bacino
per il trasporto pubblico locale
Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale:
a) definisce la rete delle linee comprensoriali di trasporto pubblico locale, per aree omogenee, nel quadro di un coordinato e razionale sistema di trasporto pubblico, tenuto conto della situazione geografico - ambientale, sociale ed economica;
b) stabilisce le singole unità di gestione per i servizi di cui alla precedente lettera a);
c) individua le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi pubblici di trasporto;
d) fornisce indicazioni circa l' adeguamento delle reti di trasporto di bacino alle esigenze del traffico;
e) individua la localizzazione delle infrastrutture di propria competenza;
f) delinea il fabbisogno finanziario necessario all' attuazione del piano.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 10
 Procedura di formazione dei piani di bacino
per il trasporto pubblico locale
1. Il piano di bacino per il trasporto pubblico locale è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all' articolo 12.
2. Il piano può essere modificato o integrato in ogni tempo, quando ragioni di necessità o di opportunità lo richiedano, con la medesima procedura di cui al comma 1.
Note:
1Articolo sostituito da art. 127, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 11
 Piani per il traffico
Al fine di favorire la mobilità delle persone e delle merci nelle principali aree urbane regionali, ridurre la congestione, contenere i consumi energetici, incentivare l' uso del mezzo pubblico e salvaguardare l' ambiente, i comuni capoluogo di provincia e quelli indicati in apposito elenco, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data della approvazione della presente legge, sentite le Province, predispongono un piano per il traffico, avente lo scopo di ottimizzare l' uso delle risorse disponibili in sistemi e mezzi di trasporto, migliorandone il livello di servizio.
Tutti gli altri Comuni della regione, hanno comunque facoltà di dotarsi del piano di cui al comma precedente.
Con la delibera di adozione del piano per il traffico il Comune può disporre che esso costituisca, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente.
Alla predetta variante si applicano le procedure di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 45 del 24 luglio 1982.
Copia del piano è inviata alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO III
 GLI ORGANI CONSULTIVI REGIONALI
IN MATERIA DI TRASPORTI
CAPO I
 Il Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
Art. 12
 Funzioni del Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
È istituito presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con funzioni consultive, il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale.
Il Comitato è consultato:
a) in sede di approvazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale, nonché delle relative modifiche ed integrazioni;
b) in sede di approvazione dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale e delle relative modifiche e integrazioni;
c) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali ritenga opportuno interpellarlo per questioni attinenti la materia di sua competenza.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 13
 Composizione del Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
Il Comitato di cui all' articolo precedente è così composto:
1) l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, in veste di Presidente;
2) il Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, in veste di Vice - presidente;
3) il Direttore regionale della pianificazione territoriale;
4) il Direttore del servizio regionale dei trasporti e traffici;
5) un rappresentante della sezione regionale dell' Unione province italiane;
6) un rappresentante della sezione regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani;
7) un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende concessionarie pubbliche e private di trasporto pubblico locale;
8) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, congiuntamente designato;
9) un rappresentante dell' Automobile Club d' Italia, designato congiuntamente dagli uffici provinciali operanti in regione.
Sono chiamati, altresì, a far parte del Comitato, su designazione delle Amministrazioni di appartenenza, un rappresentante dei seguenti uffici o enti:
10) Direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
11) Ente delle ferrovie dello Stato;
12) Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia.
Ai lavori del Comitato possono intervenire, di volta in volta, i rappresentanti degli Enti locali interessati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti e traffici.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 14
 Funzionamento del comitato regionale
per il trasporto pubblico locale.
Il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Allo stesso modo si provvede alla sostituzione dei suoi componenti.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice - Presidente.
L' avviso di convocazione, con l' elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all' ordine del giorno sono a disposizione dei membri del Comitato presso gli uffici.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario l' intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Ai componenti del Comitato spettano i trattamenti ed i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.
Il Comitato adotta al proprio interno un regolamento dei lavori.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Il Comitato provinciale
per il trasporto pubblico locale
Art. 15
 Funzioni del Comitato provinciale
per il trasporto pubblico locale
1. Le Amministrazioni provinciali possono istituire il Comitato provinciale per il trasporto pubblico locale, con funzioni consultive in materia di trasporti di competenza provinciale.
2. La composizione e le modalità di designazione dei componenti del Comitato sono deliberate da ciascuna Amministrazione provinciale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 127, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Partizione di cui fa parte l'art. 15, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 127, comma 4, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 127, comma 4, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 18
 Osservatorio regionale del trasporto integrato
Al fine di assicurare il necessario supporto scientifico all' Amministrazione regionale in tutte le attività connesse con i problemi dei trasporti di persone e di merci, è costituito, presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un organismo denominato Osservatorio regionale del trasporto integrato.
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, in particolare:
a) esprime parere in sede di formazione e gestione del piano regionale integrato dei trasporti;
b) fornisce consulenza agli uffici della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali in sede di raccolta, rilevazione ed elaborazione di dati ed informazioni finalizzati alla formazione dei piani regionali di intervento nel settore dei trasporti;
c) elabora proposte per la formulazione di programmi di coordinamento ed integrazione fra i diversi modi di trasporto;
d) promuove iniziative intese a migliorare la qualità, l' efficienza, l' economicità dei mezzi e dei servizi di trasporto ed a garantire la competitività tariffaria;
e) formula proposte sui problemi relativi alla sicurezza, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed all' adattamento dei mezzi di trasporto per persone portatrici di handicap.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 19
 Composizione e funzionamento
dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato è una struttura della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali operante secondo le direttive dell' Assessore competente.
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato è composto da:
- l' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che lo presiede;
- un membro di ognuno dei Comitati di settore operanti presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- quattro esperti, scelti tra persone di particolare competenza in materia di trasporti, di cui due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e due nominati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- un esperto in materia di trasporti scelti dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali;
- un esperto in materia di trasporti scelto dalla Giunta regionale su una terna fornita congiuntamente dalle Associazioni degli industriali, delle piccole industrie e degli artigiani.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, designato dall' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
I membri dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura regionale e comunque sino alla nomina dei successori.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 20
 Bacini di traffico
Per un' organica gestione e disciplina del trasporto pubblico locale, il territorio regionale è ripartito in bacini di traffico.
Di norma, il bacino di traffico coincide con il territorio delle province.
Per esigenze di funzionalità, una o più circoscrizioni comunali possono essere aggregate ad un bacino diverso da quello della provincia di appartenenza amministrativa.
All' interno della provincia di Udine possono essere individuati due bacini di traffico, la cui gestione può essere delegata ad Enti pubblici a base territoriale.
Le determinazioni relative ai commi precedenti sono assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali.
La modifica delle circoscrizioni di bacino può essere disposta, con la stessa procedura, anche su richiesta dei Comuni interessati, sentite le Province.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 21
 Attribuzioni in materia
di linee di trasporto pubblico locale
All' esercizio delle attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale, nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia provvedono:
a) l' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, per le linee regionali, salvo quelle delegate alle Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo articolo 22;
b) le Amministrazioni provinciali per le linee comprensoriali nonché per le linee regionali delegate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 22
 Linee regionali
Ai sensi della presente legge si intendono per linee regionali:
a) le linee comprese in due o più bacini di traffico, di cui al precedente articolo 20, che collegano al capoluogo o ad altre località della regione;
b) le linee di gran turismo, aventi esclusivamente finalità di collegamento turistico nel territorio regionale;
c) le linee di carattere speciale e straordinario, anche se svolte in un solo bacino di traffico, attuate in casi di emergenza o calamità, ovvero per particolari esigenze o situazioni eccezionali di carattere economico sociale e/ o territoriale.
Per motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentite le Province interessate o su loro richiesta.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 23
 Linee comprensoriali
Sono linee comprensoriali:
a) quelle che si svolgono integralmente nell' ambito di un bacino di traffico, salvo quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 22;
b) quelle che collegano un bacino di traffico con determinate località anche sedi di stazioni ferroviarie, situate in un comune confinante con il bacino di traffico stesso.
Ai fini ed agli effetti della presente legge, le linee regionali delegate alle Province, ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 22, sono considerate comprensoriali.
Le linee comprensoriali possono essere urbane ed extraurbane.
Sono classificate urbane:
- le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell' ambito dei centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;
- le linee che collegano uno o più comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché le linee medesime siano caratterizzate da alto indice di pendolarità e frequenza, da un limitato percorso complessivo nonché dall' applicazione della tariffa urbana strutturata in due o più tratte.
Sono classificate extraurbane tutte le altre linee.
La classificazione di linea urbana o extraurbana è disposta all' atto dell' istituzione del servizio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 24
 Attribuzioni dell' Amministrazione regionale
Relativamente all' esercizio dei trasporti pubblici locali spettano all' Amministrazione regionale:
a) le attribuzioni già di competenza del Ministero dei trasporti e trasferite alla Regione con il DPR 9 agosto 1966, n. 833, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea, di cui al RD 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' utilizzo del Fondo nazionale trasporti;
c) l' adozione dei programmi annuali di esercizio del trasporto pubblico locale e dei programmi pluriennali di investimento;
d) l' adozione delle tariffe di esercizio e delle eventuali agevolazioni di viaggio per particolari categorie, in concorso con gli enti interessati;
e) il rilascio di concessione per la costruzione e l' esercizio di autostazioni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 25
 Vigilanza
Al Servizio regionale dei trasporti è demandata la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale e che comunque godano di contributi statali o regionali.
Nell' ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è effettuata anche dalle Province.
I funzionari cui sono attribuiti compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio. Questa è rilasciata dall' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali per i funzionari del Servizio regionale dei trasporti, dal Presidente della Giunta provinciale per i funzionari addetti della Provincia.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 26
 Attribuzione dei Comuni
Nell' ambito delle norme statali e regionali nonché delle direttive contenute nei piani di bacino, i Comuni esercitano le attribuzioni relative:
a) all' istituzione e assegnazione di posti di noleggio di rimessa per autobus adibiti a trasporto collettivo di persone;
b) all' acquisto e gestione di scuolabus;
c) all' esercizio del trasporto pubblico locale nelle forme di cui al successivo articolo 28.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO V
 DISCIPLINA
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Definizioni
Art. 27
 Servizi di linea
I servizi di linea di trasporto pubblico locale di competenza regionale comprendono i servizi svolti su strada e su percorso prestabilito e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose.
Essi sono effettuati - in via ordinaria - in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Ai fini della esatta individuazione di ogni linea si considera che:
1) ogni itinerario tra due capolinea costituisce una linea;
2) non costituiscono linea autonoma i servizi - regolarmente autorizzati - che interessano un solo tratto dell' itinerario:
- diramazioni dall' itinerario principale;
- deviazioni, provvisorie o saltuarie;
- prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse e/o per un periodo limitato di tempo, a località normalmente non servite.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 28
 Forme di esercizio
I servizi pubblici di linea di trasporto pubblico locale per trasporto di persone e cose possono essere gestiti in regime di concessione:
a) in economia dagli enti locali territoriali;
b) mediante aziende speciali degli Enti locali o di loro Consorzi;
c) mediante aziende pubbliche e private.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 29
 Unità di gestione
Quale che sia la forma di esercizio prescelto, allo svolgimento dei servizi di linea si provvede per unità di gestione.
Agli effetti della presente legge, si intende per unità di gestione l' unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea e ciascuna rete dei bacini di traffico.
L' unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione di servizi di linea od anche da un solo servizio di linea, che presenti le caratteristiche di cui al precedente comma.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Servizi di linea
in regime di concessione
Art. 30
 Servizi in regime di concessione
Principi di gestione
La concessione di esercizio di linea deve disporsi per unità di gestione, costituita come da articolo 29 della presente legge.
Le concessioni di esercizio di linea ordinaria possono essere provvisorie o definitive.
Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno e sono revocabili in ogni tempo.
Le concessioni provvisorie sono prorogabili di un solo anno; decorsa la proroga, possono essere rilasciate solo concessioni definitive.
Le concessioni definitive sono rilasciate per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a nove.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
4Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 3, L. R. 11/1996
5Derogata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 4, L. R. 11/1996
6Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
7Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 31
 Assegnazione delle concessioni
Le concessioni sono accordate ad aziende o imprese che posseggano adeguati requisiti di idoenità tecnica e di capacità finanziaria e che accettino di svolgere il servizio secondo le previsioni e le prescrizioni del piano regionale per il trasporto pubblico locale e dei relativi piani di bacino, con l' osservanza delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche stabilite nell' apposito disciplinare.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 32
 Contenuti dell' atto di concessione
Con delibera della Giunta regionale verrà provveduto alla adozione di un disciplinare - tipo, al quale dovranno uniformarsi gli atti di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.
In ogni caso, nei capitolati delle concessioni debbono essere contenuti:
1) il complesso dei collegamenti che il concessionario è tenuto ad assicurare;
2) la estensione chilometrica della rete da servire;
3) la percorrenza totale annua, espressa in chilometri;
4) l' indicazione delle fermate e del relativo frazionamento tariffario;
5) il numero di veicoli occorrenti per lo svolgimento del servizio nonché la loro tipologia ed identificazione;
6) il riconoscimento del diritto dell' ente concedente di imporre l' effettuazione delle corse e degli orari che, a suo insindacabile giudizio, riterrà conformi al pubblico interesse.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 33
 Obblighi del concessionario
Il concessionario è tenuto all' osservanza di tutte le disposizioni fornite dall' Amministrazione regionale o dall' ente concedente per assicurare la regolarità dell' esercizio dei servizi pubblici di trasporto passeggeri.
In particolare, il concessionario è tenuto a dotarsi di un regolamento di vettura uniformato ad un disciplinare - tipo deliberato dalla Giunta regionale.
È tenuto altresì a fornire agli organi preposti alla vigilanza dati e documentazione statistiche concernenti il servizio.
Le violazioni alle disposizioni, che determinano pregiudizio al regolare esercizio dei servizi di linea, sono perseguite comunque ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Restano fermi gli obblighi, a carico del concessionario, previsti da leggi dello Stato, per il trasporto di effetti postali.
Prima di attuare il servizio, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di regolarità della gestione e di sicurezza dell' esercizio, fornendone prova all' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 34
 Rinnovo della concessione
Per il rinnovo delle concessioni definitive, hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni:
a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreché li abbiano esercitati regolarmente;
b) i concessionari di altri servizi pubblici di trasporto, che operino come concorrenti ovvero che costituiscano diretta integrazione di detti servizi;
c) i concessionari di altri servizi pubblici di trasporto regionale.
In caso di pluralità di concorrenti nel subentro, sempre a parità di condizioni, la concessione è assegnata secondo valutazioni discrezionali dell' Amministrazione concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 35
 Variazione o sostituzione
dell' impresa concessionaria
Qualsiasi variazione o sostituzione, anche temporanea, della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall' ente che ha disposto la concessione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 36
 Revoca della concessione
L' ente concedente ha facoltà di revocare la concessione con atto motivato, nel caso vengano meno le ragioni di interesse pubblico che avevano a suo tempo giustificato il rilascio, in particolare in dipendenza delle modifiche e delle revisioni dei piani, regionale o di bacino, del trasporto pubblico locale.
In caso di revoca nessuno indennizzo spetta al concessionario revocato.
Potranno essere invece rilevati dal subentrante gli impianti fissi ed il materiale mobile, sulla valutazione dei quali, in caso di mancato accordo, sarà chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall' Amministrazione concedente, uno dal concessionario revocato, uno dal Presidente del Tribunale amministrativo del Friuli - Venezia Giulia.
Resta comunque riservata all' accordo tra le parti la valutazione degli altri elementi patrimoniali dell' azienda revocata.
Nella stima dei beni mobili ed immobili dovrà essere detratto l' importo degli eventuali contributi corrisposti dall' Amministrazione statale o dall' Amministrazione regionale al concessionario revocato per l' acquisizione dei medesimi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 37
 Decadenza della concessione
Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:
a) non inizi il servizio dalla data fissata nella concessione;
b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall' ente concedente, in particolare, in materia di sicurezza;
c) non osservi gli obblighi contenuti nell' atto di concessione;
d) si rifiuti di eseguire il trasporto di effetti postali.
La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione al concessionario.
La decadenza per le inadempienze di cui al primo comma non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
Al subentrante si applica quanto disposto dal terzo e quinto comma del precedente articolo 36.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 38
 Revoca e decadenza. Obbligo di notifica
I provvedimenti di revoca, modifica e decadenza della concessione sono notificati, a cura degli organi competenti ad emetterli, agli interessati entro dieci giorni dalla loro esecutività.
Avverso i provvedimenti è ammessa opposizione allo stesso organo che li ha emanati, che decide con provvedimento definitivo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 39
 Organici
Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio nonché la continuità del relativo esercizio, le imprese concessionarie sono tenute a predisporre le tabelle descrittive della dotazione organica degli addetti e delle diverse forme d' impiego del personale sulle linee.
Le tabelle sono approvate dall' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 40
 Responsabilità dell' esercizio
L' azienda concessionaria di servizio di trasporto pubblico di linea è tenuta a dotarsi di un responsabile tecnico della gestione che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dell' ente preposto alla vigilanza.
Ai fini della designazione del responsabile di cui al primo comma si dovrà previamente accertare il possesso di requisiti di professionalità tecnica ed amministrativa in relazione all' incarico conferito.
La designazione di cui al precedente comma è approvata dall' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 41
 Orari
Gli orari dei servizi di linea e le eventuali variazioni sono sottoposti all' approvazione dell' ente concedente.
Al fine di consentire la pubblicazione di un orario regionale finalizzato a favorire la fruizione dei servizi da parte degli utenti, la Regione emana direttive, da approvarsi dalla Giunta regionale, per la formazione e diffusione dello stesso.
Le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione del predetto orario regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 42
 Distrazione dei veicoli
I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distolti dallo stesso senza autorizzazione dell' ente concedente.
L' autorizzazione di cui al comma precedente è concessa subordinatamente all' accertamento che resti garantita la regolarità dei servizi di linea e - comunque - per servizi di durata non superiore alle 72 ore consecutive, fatta salva altresì la competenza degli organi del Ministero dei trasporti ed il pagamento della relativa tassa.
L' impresa concessionaria che impieghi veicoli immatricolati per servizio pubblico di linea per esercitare servizi fuori linea è tenuta alla compilazione ed all' aggiornamento - in via preventiva - di un registro contenente:
a) targa del veicolo usato;
b) estremi dell' itinerario fuori linea;
c) data e orario del servizio;
d) chilometri percorsi;
e) introito complessivo;
f) committente il servizio;
g) generalità dei dipendenti impiegati nel servizio.
La Giunta regionale potrà determinare le relative tariffe secondo quanto previsto dall' ultimo comma del successivo articolo 46.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 43
 Agevolazioni di viaggio
per determinate categorie di utenti
È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.
In applicazione dei principi contenuti nella vigente normativa statale, hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di linea i titolari di tessera di libera circolazione rilasciate dall' Amministrazione statale.
Hanno altresì diritto alla libera circolazione:
- ogni soggetto, in servizio, individuato dalle norme statali, che usi trasporti pubblici locali, quali i funzionari e gli operatori della Polizia di Stato, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza (carabinieri, guardie di finanza e guardie carcerarie);
- i dipendenti regionali del Servizio trasporti e traffici in servizio di vigilanza;
- i dipendenti delle Amministrazioni provinciali incaricati della vigilanza negli ambiti di rispettiva competenza.
Possono fruire di trasporto gratuito sui servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di linea:
- i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro e relativi accompagnatori, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti e relativi accompagnatori, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a 2/3, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- i Cavalieri di Vittorio Veneto dotati di formale provvedimento di nomina;
- i minori di età che non superino il metro di altezza.
Sono ammesse altresì - limitatamente alle linee gestite dai rispettivi datori di lavoro - le agevolazioni di viaggio previste dall' articolo 34 - primo comma - dell' allegato A del RD 8 gennaio 1931, n. 148, per gli agenti e loro familiari, dipendenti da aziende soggette alle norme dell' equo trattamento.
Ulteriori agevolazioni nei limiti di legge sono individuate dalla Giunta regionale in sede di determinazione delle tariffe di trasporto pubblico locale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 44
 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
Nei casi di violazione delle norme contenute nel presente articolo, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 250.000 a lire 1.500.000.
Costituiscono comunque infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale, ove non preventivamente autorizzati dall' Ente concedente:
a) variazione dei percorsi di esercizio concessi;
b) variazione degli orari di esercizio concessi;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio;
d) mancato pagamento della tassa di concessione regionale.
Costituiscono infrazione grave alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale:
e) variazione o mancata applicazione delle tariffe fissate dall' Amministrazione regionale;
f) contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui ai commi precedenti, o recidiva specifica in ciascuna di esse;
g) soppressione, non notificata, in tutto o in parte, di linee o corse, previste nelle concessioni di esercizio;
h) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
i) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
l) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da a) a d) sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 750.000.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da e) a l) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o penale - da un minimo di lire 750.000 ad un massimo di lire 1.500.000.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 45
 Concessioni per la costruzione
e l' esercizio di autostazioni
La concessione per la costruzione e l' esercizio di un' autostazione ad uso di più servizi pubblici di linea, inserita in un piano di bacino, è rilasciata dall' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentito il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, fatte salve le competenze del Comune interessato in materia urbanistica.
In difetto di specifiche previsioni dei piani di bacino, la localizzazione di una nuova autostazione è subordinata al parere della Provincia interessata.
L' atto di concessione determina la durata della medesima e il regolamento di gestione.
Le spese di esercizio e di ammortamento dell' autostazione sono a carico del concessionario della stessa.
I concessionari dei servizi di linea, facenti capo all' autostazione, concorrono alle spese di esercizio e di ammortamento nella misura e secondo le modalità stabilite, caso per caso, nel regolamento di gestione, tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.
Il Comune interessato può rendere obbligatorio l' uso dell' autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO III
 Servizi non di linea in regime di autorizzazione
Art. 46
 Servizi in regime di autorizzazione. Modalità
I trasporti collettivi con autobus ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L' autorizzazione e rilasciata dall' Assessore regionale alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, se il percorso interessa più bacini di traffico, dal Presidente della Provincia, se il percorso si svolge all' interno di un solo bacino di traffico.
L' autorizzazione per adibire, in via eccezionale, a noleggio con conducente, l' autobus destinato a servizio di linea è rilasciata dall' ente che ha accordato la concessione delle linee alle quali l' autobus è adibito.
Le linee autorizzate non sono tenute all' osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.
La Giunta regionale con apposita deliberazione, può determinare le tariffe minime o massime e le modalità di esercizio dei trasporti di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità tariffaria su tutto il territorio regionale.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 46, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 47
 Servizi in regime di autorizzazione. Categorie
Ai sensi del precedente articolo 46, sono soggetti, in particolare, ad autorizzazione amministrativa i servizi:
- speciali, destinati prevalentemente a specifici gruppi di utenti ed effettuati in modo non continuativo;
- gran turismo, aventi il fine di valorizzare caratteristiche storiche o ambientali dei luoghi da essi collegati;
- occasionali, destinati a soddisfare esigenze contingenti e temporanee;
- sperimentali, aventi lo scopo di accertare elementi e caratteristiche del traffico, ovvero di collaudare particolari modalità di esercizio o nuove tecnologie.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO VI
 GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CAPO I
 Spese di esercizio
Art. 48
 Provvedimenti per assicurare l' esercizio
del trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo articolo 50, i provvedimenti opportuni per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale.
Alla realizzazione dei piani di cui al comma precedente si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione, attraverso l' apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, previsto dalla legislazione vigente.
Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale annualmente delibera il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, riferito al territorio regionale nel suo complesso ed alle unità di gestione esistenti ovvero, in via transitoria, a servizi in concessione provvisoria e comprendente in ogni caso:
a) il costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali e ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe ordinarie e di abbonamento per i servizi di linea urbani ed extraurbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti derivanti dai servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti secondo i criteri di cui alla precedente lettera a).
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 48, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 203, comma 1, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 49
 Norme procedurali
per l' esercizio delle attribuzioni in materia
di trasporto pubblico locale
Nell' attuazione del programma di cui all' articolo precedente, la Giunta regionale:
1) approva, per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;
2) approva, nel corso dell' esercizio, eventuali assestamenti del programma, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 48 in relazione alle disposizioni statali di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;
3) approva, dopo la chiusura dell' esercizio finanziario l' assestamento definitivo del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell' esercizio precedente e sulla base dell' ammontare dell' assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.
I provvedimenti di cui all' articolo precedente sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 12.
Per l' adozione delle tariffe, di cui al precedente articolo 48, lettera b), sono altresì consultati gli Enti locali interessati attraverso le relative associazioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 20, comma 18, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
5Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 12/1999
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 108, L. R. 2/2000
Art. 50
 Modalità e limiti nell' erogazione
dei contributi annuali di esercizio

a) in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformità alla formulazione iniziale del programma ed agli eventuali assestamenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 49, mediante una o più rate anticipate fino al 90 per cento dell' ammontare dei contributi medesimi, decurtate dell' ammontare delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza nell' esercizio precedente;
b) con successivo saldo a consuntivo, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma definitivo previsto dal punto 3) del precedente articolo 49;
c) eventuali differenze negative tra contributi erogati e contributi di competenza sono recuperate sui contributi relativi al programma d' esercizio dell' anno successivo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 51
 Condizioni all' erogazione
di contributi di esercizio
alle aziende esercenti trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi annuali, di cui al precedente articolo 48, lettera d), con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.
Per le aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani i contributi suddetti tengono anche conto degli oneri di cui all' articolo 17 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.
I contributi di esercizio sono concessi a favore delle aziende di trasporto, pubbliche e private, le quali:
a) abbiano osservato le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.
Inoltre i contributi di cui al precedente articolo possono venire concessi:
- per i collegamenti di carattere speciale e straordinario di cui al precedente articolo 22, lettera c);
- per le percorrenze, limitatamente alle tratte effettuate in territorio regionale, delle aziende concessionarie di servizi di linea interregionali.
Le linee di gran turismo sono escluse dai contributi previsti dal presente articolo.
L' ammontare complessivo dei contributi di esercizio, erogabile ai sensi del presente articolo, non può superare - salvo quanto disposto al successivo articolo 60 - il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale trasporti.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi di cui sopra e - comunque - dai proventi di tutti i servizi svolti restano a carico delle singole aziende di trasporto, pubbliche o private.
Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende speciali di trasporto, che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 52
 Obbligo di informazioni
Le aziende di trasporto pubbliche e private, che beneficiano - o intendano beneficiare - dei contributi previsti dalla presente legge, sono tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati, che fossero richieste dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e dalle Province.
In ogni caso, debbono fornire alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e alle Province citate:
a) entro il 30 novembre di ciascun anno una relazione conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale, contenente le previsioni economico - finanziarie per l' anno successivo sulla base dei dati di gestione dell' anno precedente e di quello in corso. b) entro il 31 gennaio di ciascun anno un prospetto analitico delle percorrenze effettuate nell' anno precedente, che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell' autorità concedente adottati nel corso dell' anno e regolarmente eseguiti.
Le imprese private concessionarie sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla Direzione regionale ed alle Province citate il proprio bilancio relativo all' anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termine di legge, da parte dell' assemblea ordinaria.
Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla Direzione regionale ed alle Province citate, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.
Le aziende speciali di trasporto sono tenute a presentare, in ogni caso, il proprio conto consuntivo secondo lo schema tipo definito dal Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 53
 Attribuzioni delle Amministrazioni provinciali
Per l' espletamento delle funzioni attribuite con la presente legge le Amministrazioni provinciali deliberano annualmente i rispettivi preventivi.
In tali preventivi sono svolti analiticamente gli andamenti di tutte le voci di entrata e spesa.
Il programma di cui sopra costituisce allegato al bilancio dell' Amministrazione provinciale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 54
 Contributi ordinari di esercizio
alle Amministrazioni provinciali
Per l' esercizio delle attività di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale può concedere alle Amministrazioni provinciali finanziamenti annuali a carattere ordinario, sino al 100 per cento delle spese previste dal precedente articolo 53 e considerate ammissibili.
I contributi di cui sopra possono essere erogati - a domanda - all' inizio di ogni esercizio, in forma anticipata sulla base del preventivo. Dopo l' avvenuta approvazione del consuntivo dell' esercizio di riferimento, l' Amministrazione provinciale è tenuta a presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
CAPO II
 Programmi d' investimento
Art. 55
 Programmi pluriennali di investimento
per il trasporto pubblico locale
In conformità con il piano regionale per il trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 5, l' Amministrazione regionale predispone e adotta:
1) il programma pluriennale di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile impiegato per i servizi di trasporto pubblico locale;
2) il programma pluriennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.
I programmi suddetti vengono aggiornati annualmente in relazione ai mezzi finanziari disponibili.
All' attuazione dei programmi suddetti si provvede:
a) con mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
b) con eventuali mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 55, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 56
 Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento
di materiale rotabile.
Limite e condizioni di ammissibilità a contributo
In conformità al programma di cui al punto 1) del precedente articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi fino al 75 per cento della spesa IVA compresa, ritenuta ammissibile per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica o rigenerati, di tipo unificato, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, nonché di altri mezzi per il trasporto terrestre di persone.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, altresì, per l' acquisto di mezzi da adibirsi a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del DM 11 novembre 1982 e successive modificazioni e per l' acquisto di mezzi tecnicamente attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap.
La spesa ammissibile per i vari tipi di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale nonché le modalità di erogazione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale in sede di assegnazione dei contributi.
In ogni caso sono considerate ammissibili ai contributi del presente articolo le spese sostenute per acquisto di attrezzature di servizio e tecnologie di controllo automatico, da installarsi a terra o sui veicoli stessi, nonché le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l' inquinamento ambientale.
Le modifiche sono considerate ammissibili solo ad avvenuto collaudo da parte dei competenti organi tecnici dello Stato.
L' ammortamento di tali attrezzature è da determinarsi, di volta in volta, nel decreto di concessione.
I veicoli di trasporto acquistati con i contributi del presente articolo:
1) debbono essere dotati, a cura delle aziende beneficiarie del contributo, di apposito contrassegno stabilito dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
2) debbono essere adibiti, da parte delle aziende beneficiarie, esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 42 e 46 della presente legge;
3) non possono essere alienati senza il preventivo assenso dell' Amministrazione regionale. Tale assenso riguarda anche le attrezzature di cui al precedente quarto comma.
Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 1), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per l' acquisto di autobus nuovi di fabbrica, nonché di altri mezzi terrestri per trasporto di persone aventi le caratteristiche di cui al primo comma.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.
È fatto obbligo alla Finanziaria regionale di presentare la documentazione comprovante l' avvenuta erogazione dei contributi medesimi.
Ove manchino, o siano comunque insufficienti i mezzi finanziari statali per l' attuazione dei programmi di investimento di cui all' articolo 55, punto 1), la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di finanziamenti, a tasso agevolato, sulla spesa assunta per l' attuazione del programma medesimo.
In casi limitati, di particolare necessità, per le esigenze di esercizio del trasporto pubblico locale e su motivata richiesta delle aziende, considerata ammissibile dalla Giunta regionale, il finanziamento di cui sopra può essere utilizzato in deroga all' obbligo di acquistare autobus nuovi di fabbrica.
Restano comunque ferme le altre condizioni e gli obblighi posti dal presente articolo.
Ove necessario, l' Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fidejussione sui finanziamenti previsti dal presente articolo.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 45/1996
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 57
In conformità al programma di cui al punto 1) dell' articolo 55 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private contributi annui costanti, per un periodo non superiore a cinque anni, sugli interessi dei mutui contratti presso istituti o aziende di credito presenti sul territorio regionale per le seguenti finalità:
- acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale;
- acquisto di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del DM 11 novembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni;
- spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l' inquinamento ambientale.
L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60 per cento del tasso di riferimento.
Caratteristiche, condizioni ed obblighi cui debbono comunque sottostare i mezzi sono quelle stabilite al precedente articolo 56.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con il finanziamento di cui al precedente articolo 56.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 57 bis
1. In conformità al programma di cui all' articolo 55 punto 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 10 anni, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti presso istituti o aziende di credito per le finalità previste dall' articolo 57, primo comma.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alla viabilità e ai trasporti, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene alle modalità di determinazione della spesa ammissibile e alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle Aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, pubbliche e private, a fronte dei mutui contratti ai sensi del comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1998
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, L. R. 13/1998
6Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 3, L. R. 13/1998
7Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
8Integrata la disciplina art. 8, comma 9 bis.1, L.R. 14/1998, nel testo modificato da art. 6, comma 102, L.R. 3/2002.
Art. 57 ter
1. In conformità al programma di cui al punto 1), del primo comma dell' articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private, contributi pluriennali, per un periodo non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi, a fronte delle operazioni di locazione finanziaria attuate dalla Friulia-Lis SpA, per le finalità previste dal primo comma, punti 1 e 2, dell' articolo 57.
2. Si osservano le disposizioni dell' articolo 56 per ciò che attiene all' ammissione ai finanziamenti ed alla determinazione della spesa ritenuta ammissibile, che non può comunque essere superiore al trenta per cento del prezzo d' acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing, ed alle caratteristiche, alle condizioni ed agli obblighi cui devono sottostare i mezzi di trasporto.
3. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti per il tramite della Friulia-Lis SpA.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per un periodo da trentasei a sessanta mesi, come stabilito dal contratto per l' operazione di locazione finanziaria.
5. I contributi previsti dal presente articolo sono versati direttamente alla Friulia-Lis SpA, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
6. Il contributo è proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale caso, la Friulia-Lis SpA è obbligata a darne tempestiva comunicazione all' Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 58
 Investimenti per impianti fissi
In conformità al programma di cui al punto 2) del precedente articolo 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Enti locali e loro consorzi, delle aziende pubbliche di trasporto e, fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore delle imprese concessionarie private, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
Per l' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente articolo 55, punto 2), l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una o più convenzioni con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - allo scopo di assicurare agevolazioni finanziarie alle aziende di trasporto pubbliche e private, per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
A tale scopo la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA - è autorizzata ad utilizzare, secondo le direttive deliberate dalla Giunta regionale, il fondo speciale previsto dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, di finanziamenti integrativi, a tasso agevolato, sulla parte di spesa ammissibile di cui al primo comma del presente articolo, comunque non coperta dai contributi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO VII
 NORME SPECIALI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
 Concessioni di viaggio gratuite o ridotte
per determinate categorie di utenti
I Comuni possono deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte per determinate categorie di utenti, ai sensi dell' articolo 31, quinto comma, del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131.
Alla copertura di tali spese può essere provveduto da parte dei Comuni o con mezzi propri o utilizzando anche i finanziamenti messi a disposizione dei Comuni stessi dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle previsioni contenute nella medesima legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 60
 Servizi di carattere straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi di carattere straordinario per agevolare l' attivazione e l' esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di carattere straordinario, di cui al precedente articolo 22, lettera c), sentita l' Amministrazione provinciale.
La misura del contributo non può essere superiore a quella necessaria e sufficiente a coprire la differenza tra i ricavi effettivi ed il costo economico standardizzato riconosciuto al servizio effettuato e limitatamente al periodo di effettuazione.
Le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
I contributi di cui al presente articolo possono essere integrativi di quelli previsti al precedente articolo 45 lettera d).
I contributi di cui sopra possono essere estesi a copertura dei disavanzi di esercizio di singole linee che, in dipendenza di situazioni ambientali o socio - economiche particolari, presentito un rapporto costi - ricavi permanentemente inferiore ai parametri minimi fissati annualmente.
I contributi di cui al primo comma possono essere altresì concessi a Enti locali che, in forma singola o associata, esercitino, direttamente o mediante convenzionamento, servizi di trasporto di persone allo scopo di assicurare collegamenti con borgate o frazioni prive di qualsiasi servizio pubblico di linea.
L' ammissibilità al contributo di cui sopra è subordinata alla preventiva specifica autorizzazione dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su proposta dell' Amministrazione provinciale competente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 61
 Sanzioni amministrative
per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio
Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 10.000 ad una massimo di lire 50.000.
L' uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l' applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire 50.000.
All' accertamento delle violazioni di cui al comma precedente provvedono le aziende esercenti, nell' ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti giurati muniti di visibile riconoscimento.
La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
All' atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell' agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso rilascio di apposita ricevuta.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l' agente accertatore inoltra l' atto di accertamento all' ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare all' interessato copia del processo verbale.
In questo ultimo caso, l' obbligato dovrà effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro 15 giorni dalla notificazione stessa.
Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai due commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della normativa concernente la disciplina delle sanzioni amministrative regionali.
Le somme riscosse per l' applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma del presente articolo sono devolute all' azienda che gestisce il servizio.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 127, comma 5, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al secondo comma da art. 127, comma 6, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 62
 Speciali finanziamenti regionali
alle Amministrazioni provinciali
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Amministrazioni provinciali speciali finanziamenti, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, allo scopo di:
a) agevolare l' incorporazione dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
b) rilevare linee o acquistare materiale, attrezzature ed impianti, anche fissi, allo scopo di potenziare i loro servizi d' istituto, relativi al trasporto pubblico locale.
I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi altresì a Consorzi di Enti locali cui le Amministrazioni provinciali partecipino.
Le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 63
 Speciali contributi per la costruzione, l' ampliamento
e la straordinaria manutenzione di autostazioni, rimesse,
officine, pensiline
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e alle aziende di trasporto contributi annui costanti quinquennali, in misura non superiore al 20 per cento annuo, sulle spese ritenute ammissibili per la costruzione, l' ammodernamento e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l' acquisto di immobili preesistenti, o da adattare a tale uso, nonché per l' acquisto, il rinnovo, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili.
Nelle spese ammissibili sono comprese anche quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 64
 Istituzione di uno speciale fondo per rimpiazzo
di autobus del parco regionale di trasporto pubblico
locale distrutti per cause fortuite o dolose
Al fine di salvaguardare la consistenza del parco regionale autobus di trasporto pubblico locale l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire uno speciale fondo di garanzia, da utilizzare per il reintegro di autobus adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri, eventualmente distrutti da cause fortuite o dolose.
L' intervento regionale è ammesso per la parte di spesa di reintegro dei mezzi distrutti, o gravemente lesionati, non coperta dal valore del relitto e dall' assicurazione.
Possono beneficiare dei contributi del presente articolo le aziende pubbliche e private che dimostrino il possesso di polizza di assicurazione - relativa al veicolo lesionato, o distrutto - con copertura estesa alla clausola << distruzione >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 65
 Speciali contributi per acquisto
di nuovi scuolabus e loro uso
Allo scopo di facilitare ed estendere l' uso di autobus o scuolabus ad uso degli studenti, da parte dei Comuni e loro Consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in misura non superiore al 20 per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l' acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.
I medesimi contributi, inoltre, possono eccezionalmente essere concessi anche agli Enti locali, singoli o associati, per le finalità di cui al precedente articolo 60, sesto comma.
Ferme restando le attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza dei veicoli, i Comuni o loro Consorzi possono effettuare il trasporto con scuolabus anche a favore degli alunni della scuola dell' obbligo provenienti da Comuni vicini, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale, ovvero non esista nel Comune vicino la scuola a tempo pieno o a tempo prolungato.
L' uso degli scuolabus è, altresì, esteso alle attività extrascolastiche o parascolastiche anche fuori dal territorio comunale programmate dalle autorità scolastiche o dagli Enti locali interessati, in base alle condizioni e prescrizioni stabilite dagli organi statali competenti.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 28, comma 2, L. R. 20/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 66
 Circolazione dei veicoli
e trasporti eccezionali
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall' articolo 10 del TU approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l' articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, alle Amministrazioni provinciali e comunali.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale competente per territorio.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.
Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all' Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.
Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all' aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell' archivio, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.
I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull' attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.
Alla formazione del catasto delle strade provinciali e comunali, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, provvedono le Amministrazioni provinciali e comunali con le modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2001
2Parole aggiunte al quinto comma da art. 5, comma 1, L. R. 9/2008
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
3Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera e), L. R. 11/2022
Art. 68
 Cessazione dei consorzi di bacino di traffico
È disposta con il 31 dicembre 1986 la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico del Friuli - Venezia Giulia.
Con decorrenza 1 luglio 1987 le funzioni degli enti di cui sopra spettano alle Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
Gli enti sopra elencati succedono nei rapporti patrimoniali e giuridici attivi e passivi, strumentali o inerenti alle cessate funzioni dei consorzi di bacino di traffico, nonché nei rapporti di lavoro del personale adibito all' espletamento delle predette funzioni e comunque in servizio da almeno un anno dalla data di cui sopra.
Per il fine di cui al comma precedente i predetti consorzi di bacino trasmetteranno all' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, entro 60 giorni dalla richiesta, un verbale dal quale risulti l' inventario del proprio patrimonio, allegando la relativa documentazione, nonché l' originale o copia degli atti d' ufficio riflettenti le funzioni e le mansioni del personale alla data di cessazione del consorzio.
Nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e l' assunzione delle funzioni dei medesimi, da parte delle Amministrazioni provinciali, le funzioni dei Consorzi di bacino sono esercitate da commissari nominati dalla Giunta regionale.
Completato il trasferimento delle funzioni e dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi entro il 30 giugno 1987, i consorzi di cui al presente articolo sono soppressi con decreto del Presidente della Giunta regionale con effetto dal 1 luglio 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 44, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 69
 Disposizioni relative al personale
dei cessati consorzi di bacino di traffico
Entro sei mesi dall' avvenuta cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, ogni Consiglio provinciale delibera l' adeguamento della pianta organica del personale in funzione delle attribuzioni assegnate dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale.
Al personale dei cessati consorzi è assicurato, in ogni caso, il mantenimento dei diritti acquisti in materia di anzianità, sviluppo e progressione di carriera, sulla base del vigente contratto di lavoro di settore.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 70
 Proroga delle funzioni
degli organi e comitati esistenti
Sino all' avvenuto trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni provinciali, disposto dal precedente articolo 68, restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle funzioni degli organi collegiali consultivi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 71
Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide sino alla loro scadenza naturale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 72
 Abrogazione di norme
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 68, dall' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le seguenti norme:
4) legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, fatto salvo quanto disposto al secondo comma dell' articolo 51 della presente legge;
6) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1;
7) legge regionale 13 giugno 1983, n. 51; nonché tutte le disposizioni non compatibili con la presente legge.
Restano comunque in vigore le procedure di liquidazione previste dalle norme sopra elencate per le somme già impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO VIII
 NORME FINANZIARIE
Art. 73
Le spese per il funzionamento del Comitato, previsto dal precedente articolo 12, e dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato, previsto dal precedente articolo 18, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 73, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 74
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 1437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 75
Per le finalità previste dal precedente articolo 54 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1443 con la denominazione: << Finanziamenti annuali alle Amministrazioni provinciali per l' esercizio delle funzioni attribuite in materia di trasporti di interesse regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1443 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Dal predetto elenco viene altresì eliminato il capitolo 1432 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 76
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 1), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 2), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del succitato capitolo 6648 viene sostituita dalla seguente: << Contributo per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento, ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 77
Il limite d' impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l' anno 1986 con l' articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene ridotto di lire 25 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
Per le finalità previste dal precedente articolo 57 è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 25 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6670 con la denominazione: << Contributi annui costanti alle aziende di trasporto pubbliche e private sugli interessi dei mutui contratti per l' acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale e di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, nonché per le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 75 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 75 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - dal capitolo 6642 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Sul medesimo capitolo 6670 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal già citato capitolo 6642 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 78
Gli oneri previsti dal precedente articolo 60 fanno carico al capitolo 1438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Il succitato capitolo 1438 viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 79
Per le finalità previste dal precedente articolo 62 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1444 con la denominazione: << Finanziamenti speciali per agevolare l' incorporazione dei consorzi di bacino e per il potenziamento dei servizi di istituto relativi al trasporto pubblico locale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 80
Per le finalità previste dal precedente articolo 63 è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 350 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6666 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei Comuni e delle aziende speciali di trasporto per la costruzione, l' ammodernamento, l' acquisto e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine e delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 81
Per le finalità previste dal precedente articolo 64 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6667 con la denominazione: << Fondo speciale di garanzia per il reintegro di autobus del parco regionale di trasporto pubblico locale distrutti per cause fortuite o dolose >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il succitato capitolo 6667 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 82
Per le finalità previste dal precedente articolo 65 è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6668 con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni e loro Consorzi per l' acquisto di scuolabus >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 83
Per le finalità previste dal quinto comma del precedente articolo 66 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1445 con la denominazione: << Erogazione a favore degli Enti locali degli indennizzi per la maggiore usura della strada >>.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1445 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai predetti bilanci.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 84
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, previsto dai precedenti articoli 75, 79, 80, 81 e 82 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 85
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.