TITOLO IV
ATTRIBUZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 20
Per un' organica gestione e disciplina del trasporto pubblico locale, il territorio regionale è ripartito in bacini di traffico.
Di norma, il bacino di traffico coincide con il territorio delle province.
Per esigenze di funzionalità, una o più circoscrizioni comunali possono essere aggregate ad un bacino diverso da quello della provincia di appartenenza amministrativa.
All' interno della provincia di Udine possono essere individuati due bacini di traffico, la cui gestione può essere delegata ad Enti pubblici a base territoriale.
Le determinazioni relative ai commi precedenti sono assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali.
La modifica delle circoscrizioni di bacino può essere disposta, con la stessa procedura, anche su richiesta dei Comuni interessati, sentite le Province.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 21
Attribuzioni in materia
di linee di trasporto pubblico locale
All' esercizio delle attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale, nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia provvedono:
a) l' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, per le linee regionali, salvo quelle delegate alle Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo articolo 22;
b) le Amministrazioni provinciali per le linee comprensoriali nonché per le linee regionali delegate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 22
Ai sensi della presente legge si intendono per linee regionali:
a) le linee comprese in due o più bacini di traffico, di cui al precedente articolo 20, che collegano al capoluogo o ad altre località della regione;
b) le linee di gran turismo, aventi esclusivamente finalità di collegamento turistico nel territorio regionale;
c) le linee di carattere speciale e straordinario, anche se svolte in un solo bacino di traffico, attuate in casi di emergenza o calamità, ovvero per particolari esigenze o situazioni eccezionali di carattere economico sociale e/ o territoriale.
Per motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentite le Province interessate o su loro richiesta.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 23
Sono linee comprensoriali:
a) quelle che si svolgono integralmente nell' ambito di un bacino di traffico, salvo quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 22;
b) quelle che collegano un bacino di traffico con determinate località anche sedi di stazioni ferroviarie, situate in un comune confinante con il bacino di traffico stesso.
Ai fini ed agli effetti della presente legge, le linee regionali delegate alle Province, ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 22, sono considerate comprensoriali.
Le linee comprensoriali possono essere urbane ed extraurbane.
Sono classificate urbane:
- le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell' ambito dei centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;
- le linee che collegano uno o più comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché le linee medesime siano caratterizzate da alto indice di pendolarità e frequenza, da un limitato percorso complessivo nonché dall' applicazione della tariffa urbana strutturata in due o più tratte.
Sono classificate extraurbane tutte le altre linee.
La classificazione di linea urbana o extraurbana è disposta all' atto dell' istituzione del servizio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 24
Attribuzioni dell' Amministrazione regionale
Relativamente all' esercizio dei trasporti pubblici locali spettano all' Amministrazione regionale:
a) le attribuzioni già di competenza del Ministero dei trasporti e trasferite alla Regione con il
DPR 9 agosto 1966, n. 833, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea, di cui al RD 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' utilizzo del Fondo nazionale trasporti;
c) l' adozione dei programmi annuali di esercizio del trasporto pubblico locale e dei programmi pluriennali di investimento;
d) l' adozione delle tariffe di esercizio e delle eventuali agevolazioni di viaggio per particolari categorie, in concorso con gli enti interessati;
e) il rilascio di concessione per la costruzione e l' esercizio di autostazioni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 25
Al Servizio regionale dei trasporti è demandata la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale e che comunque godano di contributi statali o regionali.
Nell' ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è effettuata anche dalle Province.
I funzionari cui sono attribuiti compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio. Questa è rilasciata dall' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali per i funzionari del Servizio regionale dei trasporti, dal Presidente della Giunta provinciale per i funzionari addetti della Provincia.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 26
Nell' ambito delle norme statali e regionali nonché delle direttive contenute nei piani di bacino, i Comuni esercitano le attribuzioni relative:
a) all' istituzione e assegnazione di posti di noleggio di rimessa per autobus adibiti a trasporto collettivo di persone;
b) all' acquisto e gestione di scuolabus;
c) all' esercizio del trasporto pubblico locale nelle forme di cui al successivo articolo 28.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO VII
NORME SPECIALI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 59
Concessioni di viaggio gratuite o ridotte
per determinate categorie di utenti
I Comuni possono deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte per determinate categorie di utenti, ai sensi dell' articolo 31, quinto comma, del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con
legge 26 aprile 1983, n. 131.
Alla copertura di tali spese può essere provveduto da parte dei Comuni o con mezzi propri o utilizzando anche i finanziamenti messi a disposizione dei Comuni stessi dalla
legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle previsioni contenute nella medesima legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 60
Servizi di carattere straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi di carattere straordinario per agevolare l' attivazione e l' esercizio di servizi di trasporto pubblico locale di carattere straordinario, di cui al precedente articolo 22, lettera c), sentita l' Amministrazione provinciale.
La misura del contributo non può essere superiore a quella necessaria e sufficiente a coprire la differenza tra i ricavi effettivi ed il costo economico standardizzato riconosciuto al servizio effettuato e limitatamente al periodo di effettuazione.
Le modalità di erogazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
I contributi di cui al presente articolo possono essere integrativi di quelli previsti al precedente articolo 45 lettera d).
I contributi di cui sopra possono essere estesi a copertura dei disavanzi di esercizio di singole linee che, in dipendenza di situazioni ambientali o socio - economiche particolari, presentito un rapporto costi - ricavi permanentemente inferiore ai parametri minimi fissati annualmente.
I contributi di cui al primo comma possono essere altresì concessi a Enti locali che, in forma singola o associata, esercitino, direttamente o mediante convenzionamento, servizi di trasporto di persone allo scopo di assicurare collegamenti con borgate o frazioni prive di qualsiasi servizio pubblico di linea.
L' ammissibilità al contributo di cui sopra è subordinata alla preventiva specifica autorizzazione dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, su proposta dell' Amministrazione provinciale competente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 61
Sanzioni amministrative
per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio
Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 10.000 ad una massimo di lire 50.000.
L' uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l' applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire 50.000.
All' accertamento delle violazioni di cui al comma precedente provvedono le aziende esercenti, nell' ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti giurati muniti di visibile riconoscimento.
All' atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell' agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso rilascio di apposita ricevuta.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l' agente accertatore inoltra l' atto di accertamento all' ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare all' interessato copia del processo verbale.
In questo ultimo caso, l' obbligato dovrà effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro 15 giorni dalla notificazione stessa.
Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai due commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della normativa concernente la disciplina delle sanzioni amministrative regionali.
Le somme riscosse per l' applicazione della sanzione amministrativa prevista dal primo comma del presente articolo sono devolute all' azienda che gestisce il servizio.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 127, comma 5, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al secondo comma da art. 127, comma 6, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 62
Speciali finanziamenti regionali
alle Amministrazioni provinciali
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Amministrazioni provinciali speciali finanziamenti, sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, allo scopo di:
b) rilevare linee o acquistare materiale, attrezzature ed impianti, anche fissi, allo scopo di potenziare i loro servizi d' istituto, relativi al trasporto pubblico locale.
I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi altresì a Consorzi di Enti locali cui le Amministrazioni provinciali partecipino.
Le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 63
Speciali contributi per la costruzione, l' ampliamento
e la straordinaria manutenzione di autostazioni, rimesse,
officine, pensiline
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e alle aziende di trasporto contributi annui costanti quinquennali, in misura non superiore al 20 per cento annuo, sulle spese ritenute ammissibili per la costruzione, l' ammodernamento e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine, ivi comprese quelle eventualmente necessarie per l' acquisto di immobili preesistenti, o da adattare a tale uso, nonché per l' acquisto, il rinnovo, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili.
Nelle spese ammissibili sono comprese anche quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 64
Istituzione di uno speciale fondo per rimpiazzo
di autobus del parco regionale di trasporto pubblico
locale distrutti per cause fortuite o dolose
Al fine di salvaguardare la consistenza del parco regionale autobus di trasporto pubblico locale l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire uno speciale fondo di garanzia, da utilizzare per il reintegro di autobus adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri, eventualmente distrutti da cause fortuite o dolose.
L' intervento regionale è ammesso per la parte di spesa di reintegro dei mezzi distrutti, o gravemente lesionati, non coperta dal valore del relitto e dall' assicurazione.
Possono beneficiare dei contributi del presente articolo le aziende pubbliche e private che dimostrino il possesso di polizza di assicurazione - relativa al veicolo lesionato, o distrutto - con copertura estesa alla clausola << distruzione >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 65
Speciali contributi per acquisto
di nuovi scuolabus e loro uso
Allo scopo di facilitare ed estendere l' uso di autobus o scuolabus ad uso degli studenti, da parte dei Comuni e loro Consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in misura non superiore al 20 per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l' acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.
I medesimi contributi, inoltre, possono eccezionalmente essere concessi anche agli Enti locali, singoli o associati, per le finalità di cui al precedente articolo 60, sesto comma.
Ferme restando le attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza dei veicoli, i Comuni o loro Consorzi possono effettuare il trasporto con scuolabus anche a favore degli alunni della scuola dell' obbligo provenienti da Comuni vicini, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale, ovvero non esista nel Comune vicino la scuola a tempo pieno o a tempo prolungato.
L' uso degli scuolabus è, altresì, esteso alle attività extrascolastiche o parascolastiche anche fuori dal territorio comunale programmate dalle autorità scolastiche o dagli Enti locali interessati, in base alle condizioni e prescrizioni stabilite dagli organi statali competenti.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 28, comma 2, L. R. 20/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 66
Circolazione dei veicoli
e trasporti eccezionali
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale competente per territorio.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.
Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all' Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.
Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all' aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell' archivio, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.
I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull' attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2001
2Parole aggiunte al quinto comma da art. 5, comma 1, L. R. 9/2008
Art. 67
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
3Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera e), L. R. 11/2022
Art. 68
Cessazione dei consorzi di bacino di traffico
È disposta con il 31 dicembre 1986 la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico del Friuli - Venezia Giulia.
Con decorrenza 1 luglio 1987 le funzioni degli enti di cui sopra spettano alle Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
Gli enti sopra elencati succedono nei rapporti patrimoniali e giuridici attivi e passivi, strumentali o inerenti alle cessate funzioni dei consorzi di bacino di traffico, nonché nei rapporti di lavoro del personale adibito all' espletamento delle predette funzioni e comunque in servizio da almeno un anno dalla data di cui sopra.
Per il fine di cui al comma precedente i predetti consorzi di bacino trasmetteranno all' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, entro 60 giorni dalla richiesta, un verbale dal quale risulti l' inventario del proprio patrimonio, allegando la relativa documentazione, nonché l' originale o copia degli atti d' ufficio riflettenti le funzioni e le mansioni del personale alla data di cessazione del consorzio.
Nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, di cui alla
legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e l' assunzione delle funzioni dei medesimi, da parte delle Amministrazioni provinciali, le funzioni dei Consorzi di bacino sono esercitate da commissari nominati dalla Giunta regionale.
Completato il trasferimento delle funzioni e dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi entro il 30 giugno 1987, i consorzi di cui al presente articolo sono soppressi con decreto del Presidente della Giunta regionale con effetto dal 1 luglio 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 44, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 69
Disposizioni relative al personale
dei cessati consorzi di bacino di traffico
Entro sei mesi dall' avvenuta cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, ogni Consiglio provinciale delibera l' adeguamento della pianta organica del personale in funzione delle attribuzioni assegnate dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale.
Al personale dei cessati consorzi è assicurato, in ogni caso, il mantenimento dei diritti acquisti in materia di anzianità, sviluppo e progressione di carriera, sulla base del vigente contratto di lavoro di settore.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 70
Proroga delle funzioni
degli organi e comitati esistenti
Sino all' avvenuto trasferimento delle funzioni alle Amministrazioni provinciali, disposto dal precedente articolo 68, restano in vigore le disposizioni di cui alla
legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relative alle funzioni degli organi collegiali consultivi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 71
Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide sino alla loro scadenza naturale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 72
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 68, dall' entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le seguenti norme:
Restano comunque in vigore le procedure di liquidazione previste dalle norme sopra elencate per le somme già impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
TITOLO VIII
NORME FINANZIARIE
Art. 73
Le spese per il funzionamento del Comitato, previsto dal precedente articolo 12, e dell' Osservatorio regionale del trasporto integrato, previsto dal precedente articolo 18, fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 73, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 74
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 1437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 75
Per le finalità previste dal precedente articolo 54 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1443 con la denominazione: << Finanziamenti annuali alle Amministrazioni provinciali per l' esercizio delle funzioni attribuite in materia di trasporti di interesse regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Dal predetto elenco viene altresì eliminato il capitolo 1432 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 76
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 1), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 2), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del succitato capitolo 6648 viene sostituita dalla seguente: << Contributo per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento, ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 77
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
Per le finalità previste dal precedente articolo 57 è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 25 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6670 con la denominazione: << Contributi annui costanti alle aziende di trasporto pubbliche e private sugli interessi dei mutui contratti per l' acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale e di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, nonché per le spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 75 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 75 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - dal capitolo 6642 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Sul medesimo capitolo 6670 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal già citato capitolo 6642 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 78
Gli oneri previsti dal precedente articolo 60 fanno carico al capitolo 1438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Il succitato capitolo 1438 viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 79
Per le finalità previste dal precedente articolo 62 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1444 con la denominazione: << Finanziamenti speciali per agevolare l' incorporazione dei consorzi di bacino e per il potenziamento dei servizi di istituto relativi al trasporto pubblico locale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 80
Per le finalità previste dal precedente articolo 63 è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 350 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6666 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei Comuni e delle aziende speciali di trasporto per la costruzione, l' ammodernamento, l' acquisto e la straordinaria manutenzione di autostazioni, pensiline, rimesse ed officine e delle pertinenti apparecchiature ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 700 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 81
Per le finalità previste dal precedente articolo 64 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6667 con la denominazione: << Fondo speciale di garanzia per il reintegro di autobus del parco regionale di trasporto pubblico locale distrutti per cause fortuite o dolose >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 82
Per le finalità previste dal precedente articolo 65 è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6668 con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni e loro Consorzi per l' acquisto di scuolabus >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 83
Per le finalità previste dal quinto comma del precedente articolo 66 viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1445 con la denominazione: << Erogazione a favore degli Enti locali degli indennizzi per la maggiore usura della strada >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 84
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, previsto dai precedenti articoli 75, 79, 80, 81 e 82 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 85
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.