LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 35

Disciplina delle attività estrattive.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/08/1986
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Oggetto
La presente legge disciplina l' esercizio dell' attività di estrazione e coltivazione delle sostanze minerarie previste dall' articolo 2, categoria seconda, del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le cave cosiddette << di prestito >>.
Art. 2
 Processo autorizzativo
L' apertura, l' ampliamento di cave e l' esercizio dell' attività di estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad autorizzazione dell' Assessore regionale all' industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell' intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco.
TITOLO II
 PIANO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE
Art. 3
 Piano regionale delle attività estrattive - PRAE
Coerentemente con il Piano urbanistico regionale generale ( PURG ) e con le linee della programmazione economica nazionale e regionale, la Regione si dota di un Piano regionale delle attività estrattive ( PRAE ), il quale:
a) individua i bacini estrattivi, nei quali sviluppare l'attività estrattiva dei materiali di cava, comprese le attività di prelievo e lavorazione di inerti degli alvei dei fiumi e dei torrenti e quella estrattiva delle pietre ornamentali, nonché le aree, nelle quali sviluppare la ricerca di queste ultime, in maniera da consentire la copertura dei fabbisogni prevedibili in coerenza con l' ordinato assetto del territorio e con la tutela dell' ambiente, tenuto conto delle esigenze della produzione agricola, zootecnica e forestale;
b) stabilisce le prescrizioni e le direttive per assicurare la più razionale coltivazione dei materiali di cava con riguardo sia ai risultati economico - produttivi che alle esigenze di tutela ecologica ed ambientale.

Art. 4
 Elementi del PRAE
Il PRAE è costituito dai seguenti elaborati:
1) una carta delle risorse potenziali;
2) una carta dei vincoli presenti;
3) una carta dell' uso del suolo;
4) una carta di classificazione delle aree agricole redatta tenendo conto della pedologia dell' uso del suolo e della infrastrutturazione agricola;
5) una tabella dei fabbisogni prevedibili nell' arco di 10 anni per ogni tipo di materiale;
6) una carta di individuazione dei bacini estrattivi su cui sviluppare l' attività estrattiva dei materiali di cava;
7) norme e valutazione dell' impatto ambientale per la razionale coltivazione delle cave e per la risistemazione ambientale dei terreni;
8) una relazione illustrativa della metodologia e dei relativi risultati, nonché delle proposte conseguenti;
9) una relazione indicativa delle possibilità di uso di materiali diversi da quelli provenienti da cava.

Le rappresentazioni grafiche di cui al comma precedente vengono redatte in scala non inferiore a 1: 50.000.
Art. 5
 Procedure di approvazione
Il progetto del PRAE è predisposto dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale d' intesa con la Direzione regionale dell' industria, sentite le Direzioni regionali interessate.
Il progetto è adottato con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.
Nei 30 giorni successivi la deliberazione di adozione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e copia del progetto viene inviata, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30, al Ministero dei lavori pubblici, nonché alle Province ed ai Comuni interessati al progetto.
I Comuni nei 90 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR, formulano con deliberazione consiliare un proprio parere sul progetto e lo trasmettono alla Provincia di appartenenza. Nello stesso termine chiunque può far pervenire alle Province osservazioni in merito al progetto del PRAE.
Le Province, sulla base dei pareri e delle osservazioni così acquisite, nei 60 giorni successivi, formulano, con deliberazione consiliare, un proprio motivato parere di sintesi e lo trasmettono alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Il progetto definitivo del PRAE, eventualmente rielaborato sulla base delle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici e dei pareri delle Province, ed acquisito quindi ulteriore parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.
Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul BUR ed il PRAE si considera vigente dalla data di tale pubblicazione.
Il PRAE, una volta approvato e pubblicato sul BUR, costituisce parte integrante del Piano urbanistico regionale ed, altresì, variante dello stesso.
Art. 6
 Vigenza e modifiche del PRAE
Il Piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di integrarlo o di migliorarlo. Il Piano viene sottoposto a verifica entro la scadenza del periodo di riferimento dei fabbisogni ai quali il Piano è dimensionato.
La procedura di modifica del PRAE è quella prevista per l' approvazione del Piano stesso, limitando l' intervento procedurale degli Enti locali a quelli direttamente interessati delle modifiche.
L' apertura di nuove cave al di fuori dei bacini estrattivi previsti dal PRAE vigente, nel corso della procedura di modifica del PRAE stesso, potrà essere autorizzata previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito di parere favorevole dei Comuni interessati alla procedura di modifica del PRAE medesimo.
Art. 7
 Adempimenti comunali
Entro il termine di 180 giorni dall' entrata in vigore del PRAE, i Comuni, i cui territori risultano interessati dai bacini estrattivi di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 6), sono tenuti ad adottare le necessarie varianti allo strumento urbanistico comunale vigente, al fine di adeguarsi alle indicazioni del Piano predetto.
In caso di mancato adempimento del termine suindicato, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.
Art. 8
 Norme di salvaguardia
A far tempo dalla data di adozione del progetto del PRAE e sino alla data di adozione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente prevista dal precedente art. 7, nelle zone individuate come D4 dal PRAE, non possono essere consentite attività diverse da quelle previste dall' articolo 37 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale per la zona omogenea D4, eccezione fatta per le attività in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 Disposizioni transitorie
A partire dall' entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione del PRAE, è fatta salva nel territorio regionale la facoltà del rilascio di autorizzazioni, sempreché non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per:
a) l' ampliamento di cave esistenti, per un periodo massimo di un anno e per l' area escavabile nel periodo autorizzato;
b) le cave di prestito, per un periodo non superiore a 3 anni, compreso il termine per la risistemazione;
c) le cave di pietra ornamentale;
d) le cave di materiali diversi da quelli considerati alle precedenti lettere b) e c), unicamente peraltro per motivi di interesse generale e/o di pubblica utilità.

Le autorizzazioni per i materiali di cui al precedente comma, lettera d), sono rilasciate previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere favorevole del Comune interessato.
Il rilascio della autorizzazione prevista nel presente articolo non necessita della previa acquisizione dell' attestazione comunale di cui all' articolo 2 della presente legge.
A partire dalla data di adozione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi del precedente articolo 7, le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo se in conformità con le previsioni del PRAE adottato e/o approvato.
Art. 10
 Programmi di settore
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sono approvati i programmi triennali di settore per le attività estrattive e per le pietre ornamentali.
Tali programmi sono elaborati dalla Direzione regionale dell' industria, d' intesa con la Direzione regionale del bilancio e della programmazione, sentite le Direzioni regionali eventualmente interessate, ed individuano:
- gli obiettivi e le strategie di settore nel breve periodo;
- le quantità suddivise per unità territoriali di materiale escavabile divise per tipo, provincia, bacino estrattivo;
- le eventuali priorità nella concessione di autorizzazione allo scavo e negli interventi finanziari regionali;
- le più idonee modalità di coltivazione per la valorizzazione dei materiali.

TITOLO III
 PROCESSO AUTORIZZATIVO PER L' APERTURA,
L' AMPLIAMENTO E L' ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE
DEI MATERIALI DI CAVA
Art. 11
 Richieste di autorizzazione
Le richieste di autorizzazione di cui al precedente articolo 2, vanno presentate alla Direzione regionale dell' industria ed ai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
Le richieste di autorizzazione devono contenere l' impegno di stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui al successivo articolo 13, nonché l' indicazione:
- delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonché delle aree in disponibilità;
- dell' ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei Piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall' intervento estrattivo preventivato;
- del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l' escavazione;
- della durata presunta della coltivazione.

L' istanza deve essere corredata del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, se, del caso, articolato per fasi e lotti d' intervento, e di ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica indispensabile per l' esame della richiesta.
All' istanza deve essere altresì allegata l' attestazione di conformità dell' intervento estrattivo agli strumenti urbanistici rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente interessato.
Qualora l' attestazione non sia stata resa dal Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente l' autorizzazione lo dichiara nell' istanza allegando copia della domanda presentata al Comune. In tale caso la verifica di conformità urbanistica viene eseguita d' ufficio dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
Art. 12
 Terreni soggetti a vincolo idrogeologico
Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui al precedente articolo 2, riguardi, anche solo parzialmente, terreni soggetti a vincolo idrogeologico, unitamente alla richiesta, di cui al precedente articolo 11, deve essere presentata domanda per il rilascio dell' autorizzazione prevista dall' articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
Tale domanda deve contenere:
- l' indicazione del tipo del fondo interessato e delle sue pendenze, nonché del numero di mappa;
- una relazione geologica, nonché l' indicazione dei mezzi che si prevede di mettere in atto per impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica.

La Direzione regionale dell' industria acquisisce d' ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica che viene reso, entro sessanta giorni dalla richiesta, dall' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, previa diretta istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dall' articolo 28, secondo comma e seguenti, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.
Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica e costituisce parte integrante dell' autorizzazione, di cui al precedente articolo 11.
Art. 13
 Convenzione con il Comune
I richiedenti l' autorizzazione ed i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro 60 giorni dalla richiesta di cui al precedente articolo 11, una convenzione nella quale:
a) sono previsti i tempi ed i modi di attuazione del piano di risistemazione ambientale di cui all' articolo 15, lettera b);
b) è determinato l' ammontare del deposito cauzionale o la diversa forma di garanzia da prestarsi per assicurare l' esatto adempimento degli obblighi derivanti dal piano di risistemazione ambientale. Il deposito cauzionale o la predetta diversa garanzia sostituiscono l' eventuale deposito richiesto dall' articolo 28, quarto comma e seguenti, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

Copia della convenzione viene quindi trasmessa alla Direzione regionale dell' industria.
Nel caso che detta convenzione non sia stipulata nel termine di 60 giorni, l' autorizzazione può essere ugualmente rilasciata; nella medesima sono previste d' ufficio prescrizioni riguardanti i contenuti dei punti a) e b) del primo comma del presente articolo.
Art. 14
 Convenzione - tipo
Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' industria, è approvato uno schema di convenzione - tipo, al quale i cavatori e i Comuni dovranno attenersi.
Con detta deliberazione verranno peraltro determinati:
1) i limiti massimi della garanzia da richiedersi ai sensi della leggera b) del primo comma dell' articolo 13;
2) ogni altro impegno che sia giuridicamente imponibile al cavatore.

Tali previsioni saranno aggiornate almeno ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 15
 Contenuto dell' autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione:
a) dispone sui limiti di superficie e di profondità della coltivazione;
b) dispone sui modi e sui tempi di escavazione ed anche, ad eventuale integrazione della convenzione di cui all' articolo 13, sui modi e sui tempi di risistemazione ambientale;
c) fissa le modalità di controllo per la verifica della congruità dei lavori alle previsioni progettuali di cui all' autorizzazione;
d) indica i motivi di possibile sospensione, decadenza o revoca dell' autorizzazione;
e) fissa eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse e della pubblica incolumità.

Note:
3Derogata la disciplina del primo comma da art. 16, terzo comma, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 18, comma 15, L. R. 13/2002
Art. 16
 Titolarità dell' autorizzazione
L' autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è strettamente personale e non può essere trasferita a terzi e non previo nulla - osta dell' Assessore regionale all' industria.
Qualora il trasferimento abbia luogo in assenza di nulla - osta, l' autorizzazione deve intendersi decaduta di diritto.
L' autorizzazione può essere altresì revocata in qualsiasi tempo, previa contestazione dell' inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.
Art. 17
 Ricerca
L' esercizio di attività di ricerca di giacimenti di pietre ornamentali anche al di fuori delle aree dei bacini estrattivi individuate dal PRAE, è subordinato al rilascio di un permesso di indagine da parte dell' Assessore regionale all' industria, sentito il Comitato regionale delle miniere e delle cave, su presentazione di istanza corredata da una planimetria con l' indicazione dell' area interessata, da una relazione geologica, da un programma dei lavori e da un preventivo di spesa.
Il permesso di indagine dovrà essere comunicato al Sindaco prima dell' inizio dei lavori, avrà durata non superiore ad un anno e potrà essere prorogato per un uguale periodo.
Art. 18
 Attività estrattive in esercizio
Le attività estrattive già in servizio e regolarmente autorizzate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, alla data di entrata in vigore della presente legge continuano, a tutti gli effetti, ad essere esercitate senza necessità di nuovo processo autorizzativo ai sensi del precedente articolo 2, purché sia in atto il piano di ripristino e non siano state commesse infrazioni ai sensi della surrichiamata legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.
TITOLO IV
 SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 19
 Sanzioni per violazioni alla legge
L' esercizio di attività di estrazione e coltivazione dei materiali considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 2, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma pari:
a) al quadruplo del valore venale del materiale escavato, qualora trattisi di materiali escavati, senza autorizzazione alcuna, prima dell' approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato;
b) al triplo del valore venale del materiale escavato, qualora trattisi di materiali escavati, senza autorizzazione, all' interno di bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato.

Il trasgressore, in entrambi i casi, non è ammesso al pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
Art. 20
 Sanzioni per violazione
delle prescrizioni dell' autorizzazione
La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall' autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
a) pari al triplo del valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all' autorizzazione, senza ammissione al pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1;
b) da lire 3 milioni a lire 20 milioni per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;
c) da lire 1 milione a lire 5 milioni per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell' autorizzazione.

Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggano all' obbligo di consentire l' accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art. 21
 Infrazioni comportanti alterazioni ambientali
In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del territorio con danni all' ambiente naturale, il trasgressore è soggetto all' obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il potere di questi ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d' ufficio, con rivalsa nei confronti dell' inadempiente.
In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell' autorizzazione, alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall' intervento di cava, i Comuni interessati provvederanno d' ufficio, con rivalsa nei confronti dell' inadempiente.
In entrambi i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia di cui al precedente articolo 13, primo comma, lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a concorrenza della spesa per procedere d' ufficio alla risistemazione ambientale.
Art. 22
 Vigilanza
La vigilanza sull' osservanza delle disposizioni della presente legge, fatte salve le competenze di vigilanza urbanistica del Sindaco, spetta alla Direzione regionale dell' industria, la quale si avvale della cooperazione degli Uffici del distretto minerario di Trieste e dei Sindaci dei Comuni interessati nonché, per gli aspetti idrogeologici, ai competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste.
I Sindaci dei Comuni interessati, in particolare, disporranno sopralluoghi nella parte di cava posta nel territorio di propria competenza a mezzo di propri funzionari o incaricati, per verifiche in ordine all' adempimento delle disposizioni dell' autorizzazione regionale e degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all' articolo 13.
Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate alla Direzione regionale dell' industria per l' eventuale accertamento di infrazioni alla presente legge e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Art. 23
 Applicazione delle sanzioni
L' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente Titolo IV, ha luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24
 Disposizione finale
Art. 25
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.