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Indice:
L.R. n. 3/1986
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
22 gennaio 1986
, n.
3
Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24 e 7 maggio 1982, n. 30, recanti norme di organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché modifica alle leggi regionali 5 agosto 1975, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e 9 dicembre 1982, n. 81.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/01/1986, N. 009
Data di entrata in vigore:
23/01/1986
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
All'
articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48
e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: << appartenenti alla qualifica di consigliere, segretario o coadiutore >>.
(2)
Note:
1
Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 22/1986
2
Primo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3
Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4
Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5
Quarto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6
Quinto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3
Il numero massimo di ventisei unità previsto al secondo comma dell' articolo unico della
legge regionale 10 novembre 1971, n. 47
, come sostituito dall'
articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81
, è elevato a trenta unità.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative