LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3

Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24 e 7 maggio 1982, n. 30, recanti norme di organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché modifica alle leggi regionali 5 agosto 1975, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e 9 dicembre 1982, n. 81.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Il termine del 31 dicembre 1981 indicato dall' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine già prorogato fino al 31 dicembre 1985 dall' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1989.
Art. 2
 
Sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1989 i termini previsti dall' articolo 18, primo e terzo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, già prorogati dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30.
Il limite di cui al primo comma dell' articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, ridotto a 720 ore annuali, si applica al Segretario generale straordinario ed ai tre Dirigenti preposti agli Uffici della Segreteria generale straordinaria, indicati dall' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.
Per il personale di cui all' articolo 114, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, rimane fermo il limite indicato al primo comma dell' articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.
La norma di cui al terzo comma dell' articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, così come modificata dall' articolo 1, quarto comma, della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, si applica nel limite di 600 ore annuali ad un numero massimo di dieci unità di dipendenti in servizio presso la Segreteria generale straordinaria nominativamente segnalati dai Dirigenti preposti agli Uffici di cui al precedente secondo comma e nel limite di 450 ore annuali, ragguagliato a mese, ad un numero massimo di 50 unità di dipendenti in servizio presso la Segreteria generale straordinaria nominativamente segnalati dai Dirigenti preposti agli Uffici di cui al suddetto secondo comma e autorizzati con ordinanza del Segretario generale straordinario.
Per il personale assegnato alla Segreteria generale straordinaria, al quale non si applichino le disposizioni di cui ai commi precedenti, restano salvi i diversi limiti fissati dalla vigente legislazione regionale.
All' articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: << appartenenti alla qualifica di consigliere, segretario o coadiutore >>.
Art. 3
 
Il numero massimo di ventisei unità previsto al secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall' articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è elevato a trenta unità.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.