LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 1986, n. 22

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1986
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 33/1987
Art. 2
 
Gli importi di cui al precedente articolo 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.
Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Art. 3
 
I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all' articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 4
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1985, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato dalla CPDEL o dall' INPS, ed al personale in godimento dell' adeguamento di cui all' articolo 30 - quinto comma - della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.
La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 5
 
Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l' indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui all' articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con le stesse decorrenze e modalità stabilite per l' indennità di contingenza dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 33/1987
Art. 6
 
Il personale che alla data del 30 aprile 1986 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale suddetto presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
- importo corrispondente all' eventuale differenza tra l' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della presente legge, nelle misure indicate per gli anni 1985 e 1986 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1985-1987.

Art. 7
 
Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui al precedente articolo 6, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato per ciascuna qualifica funzionale delle seguenti unità:
agente tecnicon. 2
coadiutoren. 10
segretarion. 11
consiglieren. 7
funzionarion. 2
dirigenten. 3
Totalen. 35


Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 31/1990
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 31/1990
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 12
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono così elevati per l' anno 1986:
cap. 221- lire 3.000 milioni
cap. 225- lire 1.200 milioni
cap. 226- lire 800 milioni


Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 236 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Lo stanziamento, in termini di competenza, del precitato capitolo 236 viene elevato di lire 800 milioni per l' anno 1986.
Alla predetta maggior spesa complessiva di lire 5.800 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 5.000 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
- per le restanti lire 800 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.

Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli vengono così elevati:
cap. 221- lire 1.800 milioni
cap. 225- lire 1.200 milioni
cap. 226- lire 800 milioni
cap. 236- lire 800 milioni


Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 2.800 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986;
- per le restanti lire 1.800 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.

Art. 13
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.