Art. 7
L' Amministrazione regionale impartisce alle Unità sanitarie locali, tramite la Direzione regionale dell' igiene e della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno, apposite direttive relative alle procedure di attuazione, nell' anno successivo, degli interventi per i seguenti servizi socio - sanitari ed alle modalità per l' acquisizione dei fondi regionali destinati alla copertura dei conseguenti oneri:
- a favore dei nefropatici, di cui al precedente articolo 1, primo comma;
- a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi, di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
- a favore delle persone non autosufficienti, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 67;
- a favore dei soggetti tubercolotici non assistiti dall' INPS, ai sensi della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e dell' articolo 1 del DPR 25 novembre 1975, n. 902.
Art. 8
Le Unità sanitarie locali formulano, entro il 15 luglio di ogni anno, in relazione agli interventi di cui al precedente articolo 7 e sulla base delle direttive regionali relative, le istanze di finanziamento valevoli per l' anno successivo.
La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, determina i finanziamenti per ciascuno degli interventi suddetti, ripartendo i fondi disponibili per l' esercizio finanziario successivo.
Art. 9
L' Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1986, a concedere sussidi straordinari ai nefropatici per le spese derivanti dalla tipizzazione, dal trapianto del rene e dalla successiva assistenza.
I sussidi sono disposti con decreto del Direttore regionale dell' igiene e della sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa domanda degli interessati.
La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio di dialisi ospedaliero attestante la necessità del trapianto, dal preventivo di spesa da sostenere o dalla documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.
I sussidi sono erogati, di norma in via anticipata, in misura pari al 75% dell' importo concesso, mentre la parte rimanente viene liquidata previa presentazione di certificato medico rilasciato dal presidio ove è avvenuto il trapianto, attestante l' avvenuto intervento, nonché dalla documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.
La Giunta regionale determina annualmente con apposita deliberazione l' ammontare dei sussidi da concedere previsti dal precedente articolo 1 - primo comma - e dal presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) per l' emodialisi ambulatoriale e domiciliare: ammontare delle spese di trasporto connesse ai viaggi urbani ed extraurbani necessari per i trattamenti ed i controlli periodici, ivi comprese quelle per un accompagnatore autista non familiare, nonché delle spese di gestione e funzionamento dell' apparecchio, ivi compreso il canone telefonico;
b) la per la tipizzazione, il trapianto e l' assistenza post - operatoria: ammontare delle spese per le prestazioni sanitarie a pagamento, usufruite in Italia o all' estero, nonché delle spese di viaggio e permanenza del paziente e di un accompagnatore.
La Giunta regionale determina altresì, con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma, i livelli delle condizioni economiche dei nefropatici che, correlati alle spese a carico dei medesimi, rendono opportuna la concessione di sussidi, al fine di evitare, per effetto delle suddette spese, riduzioni del reddito imponibile annuo, riferito all' intero nucleo familiare, al di sotto di 35 milioni, da incrementare annualmente in misura pari al tasso d' inflazione.
Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico al capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale regionale per gli anni 1986-1988.