LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO I
 NUOVE ATTRIBUZIONI
ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI NEL SETTORE
DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI
Art. 1
 
In aggiunta alle attribuzioni già di competenza, in forza delle leggi regionali vigenti, delle Unità sanitarie locali nel settore dei servizi socio - sanitari, le stesse provvederanno, a far tempo dal 1 gennaio 1986, agli interventi finanziari a favore dei nefropatici, mediante concessione di sussidi per le spese di carattere non sanitario derivanti dal trattamento di emodialisi ospedaliera e domiciliare, già previsti dalla legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la concessione e l' erogazione dei contributi di cui al primo comma le Unità sanitarie locali utilizzano i fondi all' uopo conferiti dall' Amministrazione regionale.
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI FINANZIAMENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI
CAPO I
 Programmazione degli interventi
e dei finanziamenti regionali
correlati al bilancio pluriennale regionale
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell' igiene e della sanità, impartisce alle Unità sanitarie locali, entro il 31 maggio di ogni anno, in conformità alle norme ed agli indirizzi statali e regionali concernenti la programmazione sanitaria, apposite direttive valevoli per il successivo triennio, apportando, se necessario, aggiornamenti alle direttive emanate nell' anno precedente, per i seguenti servizi del settore socio - sanitario:
- delle attività relative alla tutela della salute mentale, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72;
- delle attività relative alla tutela della salute dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 57;
- degli interventi per la derattizzazione, di cui alla legge regionale 14 giugno 1984, n. 16.

Analoghe direttive ed indirizzi l' Amministrazione regionale impartirà ai Comuni per gli interventi per la disinfestazione da zanzare e termiti, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2, nonché alle Province per gli adempimenti previsti con l' approvazione della legge regionale concernente << Interventi straordinari contro gli inquinamenti atmosferico e acustico nel territorio regionale >>.
Art. 3
 
Le Unità sanitarie locali nonché i Comuni e le Province per gli interventi di cui all' ultimo comma del precedente articolo 2 formulano, in relazione ai servizi individuati dal medesimo articolo 2, annualmente una proposta di programma generale ovvero singoli programmi valevoli per il triennio successivo, nell' ambito delle direttive ed indirizzi impartiti.
Detti programmi possono essere aggiornati annualmente con riferimento al triennio susseguente.
La proposta di programma generale o dei programmi particolari deve contenere l' illustrazione delle iniziative e delle attività che si intendono intraprendere o continuare e le corrispondenti analitiche voci di spesa.
Le Unità sanitarie locali, i Comuni e le Province inviano, a pena di decadenza, entro il 15 luglio di ciascun anno, le domande di finanziamento, corredate dalla proposta di programma o dei programmi, alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità che ne promuove l' esame da parte della Giunta regionale.
Art. 4
 
La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, approva tra le iniziative e le attività indicate nelle proposte di cui all' articolo 3, quelle che intende finanziare per ciascuno dei servizi considerati all' articolo 2 e ne determina il finanziamento ripartendo i fondi disponibili per ciascuno degli esercizi finanziari rientranti nel periodo di validità del bilancio pluriennale regionale.
Art. 5
 
I bilanci di previsione annuali e pluriennali predisposti dalle Unità sanitarie locali, dai Comuni e dalle Province in cui vanno allocate le risorse che la Giunta regionale ha determinato ai sensi dell' articolo 4 e le corrispondenti spese, debbono essere corredati dai programmi annuali e pluriennali di cui all' articolo 3.
Art. 6
 
Le direttive e gli indirizzi della Giunta regionale di cui all' articolo 2 nonché l' approvazione dei programmi e la determinazione dei finanziamenti di cui all' articolo 4, concernenti le iniziative e le attività in materia di tossicodipendenze, sono sottoposte al preventivo parere del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo istituito dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57.
Detto parere è sostitutivo di quelli previsti dall' articolo 7 - primo comma - lettere a), c) e d) della medesima legge regionale.
CAPO II
 Attuazione degli interventi e determinazione
dei finanziamenti di altri e diversi servizi socio - sanitari
Art. 7
 
L' Amministrazione regionale impartisce alle Unità sanitarie locali, tramite la Direzione regionale dell' igiene e della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno, apposite direttive relative alle procedure di attuazione, nell' anno successivo, degli interventi per i seguenti servizi socio - sanitari ed alle modalità per l' acquisizione dei fondi regionali destinati alla copertura dei conseguenti oneri:
- a favore dei nefropatici, di cui al precedente articolo 1, primo comma;
- a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi, di cui alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
- a favore delle persone non autosufficienti, di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 67;
- a favore dei soggetti tubercolotici non assistiti dall' INPS, ai sensi della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e dell' articolo 1 del DPR 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 8
 
Le Unità sanitarie locali formulano, entro il 15 luglio di ogni anno, in relazione agli interventi di cui al precedente articolo 7 e sulla base delle direttive regionali relative, le istanze di finanziamento valevoli per l' anno successivo.
La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, determina i finanziamenti per ciascuno degli interventi suddetti, ripartendo i fondi disponibili per l' esercizio finanziario successivo.
Art. 9
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1986, a concedere sussidi straordinari ai nefropatici per le spese derivanti dalla tipizzazione, dal trapianto del rene e dalla successiva assistenza.
I sussidi sono disposti con decreto del Direttore regionale dell' igiene e della sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa domanda degli interessati.
La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio di dialisi ospedaliero attestante la necessità del trapianto, dal preventivo di spesa da sostenere o dalla documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.
I sussidi sono erogati, di norma in via anticipata, in misura pari al 75% dell' importo concesso, mentre la parte rimanente viene liquidata previa presentazione di certificato medico rilasciato dal presidio ove è avvenuto il trapianto, attestante l' avvenuto intervento, nonché dalla documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.
La Giunta regionale determina annualmente con apposita deliberazione l' ammontare dei sussidi da concedere previsti dal precedente articolo 1 - primo comma - e dal presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) per l' emodialisi ambulatoriale e domiciliare: ammontare delle spese di trasporto connesse ai viaggi urbani ed extraurbani necessari per i trattamenti ed i controlli periodici, ivi comprese quelle per un accompagnatore autista non familiare, nonché delle spese di gestione e funzionamento dell' apparecchio, ivi compreso il canone telefonico;
b) la per la tipizzazione, il trapianto e l' assistenza post - operatoria: ammontare delle spese per le prestazioni sanitarie a pagamento, usufruite in Italia o all' estero, nonché delle spese di viaggio e permanenza del paziente e di un accompagnatore.

La Giunta regionale determina altresì, con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma, i livelli delle condizioni economiche dei nefropatici che, correlati alle spese a carico dei medesimi, rendono opportuna la concessione di sussidi, al fine di evitare, per effetto delle suddette spese, riduzioni del reddito imponibile annuo, riferito all' intero nucleo familiare, al di sotto di 35 milioni, da incrementare annualmente in misura pari al tasso d' inflazione.
Il reddito familiare complessivo è attestato dal capofamiglia con dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico al capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale regionale per gli anni 1986-1988.
CAPO III
 Erogazione dei fondi,
rendicontazione e responsabilità per l' impiego dei fondi
Art. 10
 
In relazione alle assegnazioni regionali di cui agli articoli 4 e 8, la Direzione regionale dell' igiene e della sanità provvede, con propri decreti, entro il 31 marzo dell' esercizio finanziario cui il finanziamento si riferisce, a concedere ed erogare alle Unità sanitarie locali, ai Comuni e alle Province interessati il 100% dell' importo assegnato per ciascuna delle funzioni e degli interventi considerati dal presente Titolo.
È fatto obbligo alle Unità sanitarie locali, ai Comuni ed alle Province, cui la Regione eroga finanziamenti, di presentare alla Direzione regionale dell' igiene e sanità, entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello cui il finanziamento si riferisce, la documentazione delle spese sostenute e dell' utilizzazione dei fondi regionali.
Della mancata rendicontazione entro il termine di cui sopra sarà tenuto conto, fatti salvi casi eccezionali e motivati, in sede di determinazione ed erogazione dei successivi finanziamenti.
Qualora dai rendiconti concernenti gli interventi di cui all' articolo 7 risulti che le Unità sanitarie locali hanno sostenuto oneri eccedenti i finanziamenti regionali, l' Amministrazione regionale può provvedere, effettuate le opportune valutazioni sulla documentazione di spesa, ad assegnare ulteriori risorse, a titolo di conguaglio in aggiunta a quelle già erogate, utilizzando, a tal fine, le risorse dell' esercizio finanziario successivo a quello cui afferiva l' assegnazione risultata insufficiente.
Art. 11
 
I componenti dei Comitati di gestione e degli uffici di direzione delle Unità sanitarie locali, nonché i componenti degli organi istituzionali ed i funzionari preposti agli uffici amministrativi dei Comuni e delle Province sono responsabili in solido dell' impiego dei fondi per iniziative e attività diverse da quelle specificatamente individuate dalla Giunta regionale nell' ambito delle finalità previste dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 7.
TITOLO III
 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 1980, N. 72
Art. 12
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 16
 
I programmi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla deistituzionalizzazione dei lungo degenti psichiatrici e degli istituzionalizzati, da formulare in conformità alle norme ed agli indirizzi statali e regionali concernenti la programmazione sanitaria, debbono avere particolare riferimento:
- al recupero dei pazienti basato sulla ricostruzione del rapporto interfamiliare, e quindi operando sulle famiglie per il loro reinserimento in esse;
- alla risocializzazione dei pazienti destinandoli a gruppi - appartamento semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e lavorative;
- all' assistenza di pazienti per handicap grave o gravissimo e quindi destinandoli a comunità protette;
- al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l' inserimento dei pazienti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale;
- all' assistenza per grave invalidità o forma patologica in anziani, inserendoli in strutture per anziani con adeguate possibilità di assistenza specifica. >>.


Art. 13
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 17
 
Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:
a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale;
b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere;
c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere. >>.


Art. 14
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così costituito:
<< Art. 18
 
Per gli scopi di cui alla lettera b) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare, per:
- la gestione di day - hospitals, centri notturni, centri di rieducazione motoria e sensoriale;
- il mantenimento, presso case - famiglia e al domicilio, compresa l' eventuale quota per arredi e per canoni di locazione, nonché presso strutture tutelari, commisurando le sovvenzioni all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri da parte degli interessati;
- per corsi professionali e per attività di riabilitazione lavorativa. >>.


Art. 15
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 19
 
Per gli scopi di cui alla lettera c) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare:
a) alla ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, già sede di ospedali psichiatrici o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;
b) alla costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna;
c) alla dotazione di arredi ed attrezzature tecnico economali per le strutture di cui alle precedenti lettere a) e b).

L' erogazione dei finanziamenti regionali è disposta previa acquisizione dei seguenti atti:
a) per opere:
- deliberazione del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare;
b) per l' acquisto di aree e di edifici:
- deliberazione del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- atto preliminare di acquisto;
- relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dell' immobile e sull' impiego cui è destinato. >>.


TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
 
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, concernenti gli adempimenti dell' Amministrazione regionale, delle Unità sanitarie locali, dei Comuni e delle Province si applicano a far tempo dal 1 gennaio 1986 per la programmazione ed il finanziamento delle funzioni e degli interventi da esercitare ed attuare nell' anno 1987.
Le procedure concernenti la programmazione, il finanziamento delle funzioni e degli interventi di cui alla presente legge, nonché la loro attuazione, relativamente all' anno 1986, restano disciplinate dalle norme attualmente in vigore, fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 9, 12, 13, 14 e 15.
Art. 17
 
In relazione a quanto disposto dalla presente legge è abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1986 la legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Si intendono inoltre abrogate, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 16 - primo comma - le seguenti disposizioni:
- gli articoli 2 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
- il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 14 giugno 1982, n. 57;
- gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
- gli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.

Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.