Art. 16
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, concernenti gli adempimenti dell' Amministrazione regionale, delle Unità sanitarie locali, dei Comuni e delle Province si applicano a far tempo dal 1 gennaio 1986 per la programmazione ed il finanziamento delle funzioni e degli interventi da esercitare ed attuare nell' anno 1987.
Le procedure concernenti la programmazione, il finanziamento delle funzioni e degli interventi di cui alla presente legge, nonché la loro attuazione, relativamente all' anno 1986, restano disciplinate dalle norme attualmente in vigore, fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 9, 12, 13, 14 e 15.
Art. 17
Si intendono inoltre abrogate, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 16 - primo comma - le seguenti disposizioni:
- gli articoli 2 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
- il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 14 giugno 1982, n. 57;
- gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
- gli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.