Art. 1
Ambito della disciplina
La presente legge disciplina la materia della assegnazione a Comuni e Province di quote di entrate regionali in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto di autonomia approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Art. 2
Entità della assegnazione
Ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale è destinato, per le finalità appresso specificate, l' importo di lire 40.000.000.000 per l' anno 1986.
Art. 3
Scopi della assegnazione
L' assegnazione disciplinata dalla presente legge ha carattere aggiuntivo e straordinario e sarà utilizzata dagli Enti destinatari per le spese di investimento di pertinenza dei medesimi; per spese relative alla manutenzione, completamento, miglioramento, ripristini dei propri beni patrimoniali e demaniali.
Inoltre gli Enti destinatari, fino al massimo del 30% dell' importo assegnato, potranno sostenere spese, limitatamente all' esercizio finanziario 1986, per la copertura delle quote di partecipazione a consorzi finalizzati a scopi di assistenza, per il servizio di trasporto scolastico e per i servizi di assistenza sociale.
I Comuni e le Province iscriveranno nel proprio bilancio la somma loro assegnata, rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, istituendo apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, uno o più capitoli di spesa, e specificando i singoli interventi per i quali la assegnazione regionale viene utilizzata in conformità a quanto indicato nel precedente comma.
Art. 4
Quota spettante ai Comuni
La quota destinata ai Comuni è pari ai cinque sesti del fondo annuale disponibile. Essa sarà ripartita in due parti, di cui la prima, pari ai quattro quinti della somma spettante complessivamente ai Comuni, sarà suddivisa per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso.
È fissata in lire 10.000 la quota pro - capite da assegnare ad ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore di essi, mentre la residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica andrà ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale.
Art. 5
Assegnazione aggiuntiva
In favore dei quattro Comuni capoluogo di provincia è prevista un' assegnazione straordinaria aggiuntiva, pari ai tre venticinquesimi della quota complessiva destinata ai Comuni, per i maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di notevoli servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività varie aventi rilevanza comprensoriale.
Il riparto verrà effettuato in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
In favore dei Comuni di supporto comprensoriale è prevista una assegnazione straordinaria aggiuntiva pari ai due venticinquesimi della quota complessiva destinata ai Comuni per i maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di notevoli servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività varie aventi rilevanza comprensoriale.
L' individuazione e il riparto verranno effettuati dalla Giunta regionale, sentita la I Commissione consiliare, tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
Art. 6
Quota spettante alle Province
La quota destinata alle quattro Province della circoscrizione regionale è pari ad un sesto del fondo disponibile.
La ripartizione di detta quota è effettuata per due terzi in ragione del numero degli abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
Art. 7
Riferimenti statistici
La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L' estensione territoriale dei Comuni sarà invece desunta dalle indicazioni del 12 censimento generale della popolazione - 25 ottobre 1981 - contenute nella pubblicazione ufficiale edita dall' Istituto Centrale di Statistica nell' anno 1983 e denominata: << Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni >> - Volume II - Tomo I - Fascicoli provinciali nn. 30, 31, 32 e 93.
Art. 8
Controllo sull' impiego
L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo nella osservanza delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 5, è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla
legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Art. 9
Informazioni economico - finanziarie
Entro il 31 gennaio 1987, i Comuni e le Province dovranno inviare alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione il quadro contabile articolato secondo la classificazione della spesa adottata dall' Amministrazione regionale degli interventi finanziati dalla presente legge e le corrispondenti realizzazioni fisiche.
Art. 10
Modalità della assegnazione
Alla ripartizione ed alla erogazione degli importi assegnati con la presente legge verrà provveduto in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi, a cura della Direzione regionale degli enti locali.
Art. 11
Conferma ed abrogazione di norme precedenti
Ad eccezione delle norme citate al precedente comma sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative regionali riguardanti la assegnazione, la ripartizione, la erogazione e la utilizzazione dei fondi attribuiti a Comuni e Province in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto regionale.
Art. 12
Norma finanziaria
L' onere previsto dal precedente articolo 2 fa carico al capitolo 8611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 13
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.