LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 19, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2Articolo 32 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
3Articolo 32 ter aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
4Articolo 32 quater aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
5Articolo 32 quinquies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
6Articolo 32 sexies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
7Nuova partizione contenente articoli da 32 bis a 32 sexies aggiunta da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
8Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 25, L. R. 17/2008
9Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 7, L. R. 9/2009
10Capo III bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Capo III ter aggiunto da art. 161, comma 1, L. R. 17/2010
12Articolo 32 septies aggiunto da art. 161, comma 1, L. R. 17/2010
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 9, L. R. 11/2015
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.
La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:
- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell' insorgere delle situazioni od eventi predetti:
- livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto dell' insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l' impatto e gli effetti;
- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d' intervento per il ripristino di situazioni di normalità.
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 16, L. R. 22/2020
Art. 2
 
La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile.
Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell' attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Art. 3
 
Le attività o azioni di prevenzione, così come qualificate dall' articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresì, l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.
Art. 4
 
Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile.
Art. 5
 
Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l' approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all' articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonché della prestazione in termini di massima tempestività ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all' atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.
Art. 6
 
Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all' approntamento - in un quadro coerente di costi - benefici rispetto all' obbligo solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.
Art. 7
 
Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l' ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d' intervento all' atto dell' insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all' articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d' entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.
Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare:
- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;
- la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l' indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;
- la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità;
- l' organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste;
- l' organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato;
- l' organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.
2 bis. Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell' articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 , in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.
2 ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:
a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;
b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;
c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;
d) le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;
e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;
f) le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori.
(2)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 78, L. R. 11/2011
2Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 17, L. R. 22/2020
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
TITOLO II
 ORGANIZZAZIONE REGIONALE
PER LA PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
 Attribuzioni regionali
in materia di protezione civile
Art. 9
Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.
Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.
2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.
2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all' articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.
2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.
3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.
L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.
5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Si segnala che nell'articolo non è presente il comma 2 ter.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis, comma 1, L. R. 8/1977
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1992
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
5Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 1/2001
6Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 62, L. R. 30/2007
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, lettera d), L. R. 9/2009
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 11/2009
10Terzo comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
11Quinto comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
12Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
13Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
14Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 70, L. R. 18/2011
15Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 103, L. R. 14/2012
Art. 10
 
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;
c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;
e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;
f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;
g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l' espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;
g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;
g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nelle operazioni di ricerca di persone disperse e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi la medesima finalità;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile;
g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.
I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l' obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.
2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.
2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.
2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.
2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 15/2004
3Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 25/2005
4Parole aggiunte al secondo comma da art. 26, comma 2, L. R. 25/2005
5Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 59, L. R. 30/2007
6Aggiunta la lettera g quinquies) al primo comma da art. 5, comma 33, L. R. 12/2009
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
8Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
9Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
10Parole soppresse alla lettera g bis) del primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Aggiunta la lettera g sexies) al primo comma da art. 160, comma 1, L. R. 17/2010
12Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 4, comma 108, L. R. 27/2012
13Lettera a) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 22/2020
14Parole aggiunte alla lettera b) del primo comma da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 22/2020
15Lettera c) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera c), L. R. 22/2020
16Aggiunta la lettera e bis) al primo comma da art. 5, comma 18, lettera d), L. R. 22/2020
17Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 19, L. R. 22/2020
18Comma 2 quater sostituito da art. 5, comma 20, L. R. 22/2020
19Comma 2 quinquies aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 22/2020
20Parole aggiunte alla lettera g ter) del comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Lettera g quinquies) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22Parole aggiunte alla lettera g ter) del primo comma da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2024
23Parole aggiunte alla lettera g ter) del primo comma da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2024
Art. 11
 
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all' esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 2, L. R. 15/1992
Art. 12
 
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall' articolo 16 della medesima legge regionale 22/82, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 80, comma 1, L. R. 42/1996
2Secondo comma abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 
Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 24, e dei seguenti organismi:
- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;
- Comitato regionale per le emergenze.
Art. 14
 
Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l' elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.
Il Comitato è composto dall' Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonché dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri:
- due esperti nominati da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia;
- un rappresentante dell' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonché studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24.
Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all' anno, mentre può essere convocato, altresì, in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari.
Per l' esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potrà articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria.
Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni è compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresì, il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.
Note:
1Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 33/1993
2Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 1, comma 2, L. R. 33/1993
Art. 15
 
Il Comitato regionale per le emergenze è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni per l' emergenza, nonché dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato nell' attività relativa agli interventi per l' emergenza.
Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all' articolo 19.
CAPO II
 Direzione regionale per la protezione civile
Art. 16
 
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario.
Art. 17
 (Organizzazione della Protezione civile regionale)
1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 22/2020
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 21
 
In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre Direzioni.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 24
 
La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:
a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attività di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione;
b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;
c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali;
d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione;
e) di enti locali e di associazioni di volontariato.
(1)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 60, L. R. 30/2007
Art. 25
 
Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonché allo svolgimento delle attività di preparazione ed aggiornamento professionale.
Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione ed educazione civica della collettività regionale.
Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con gli enti locali e con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.
Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 3, comma 61, L. R. 30/2007
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 27
 
Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.
Art. 28
 
È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.
Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.
2 bis. La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.
Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.
In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell' attività della struttura qui considerata.
La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 210, comma 1, L. R. 3/2024
CAPO III
 Formazioni volontarie
Art. 29
 
La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e lo sviluppo.
L' attività di volontariato ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.
Art. 30
 
1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 15/2004
2Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 25/2005
Art. 31
 
Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:
a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;
b) a presentare, annualmente, relazione sull' attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
c) ad intervenire quando richiesti.
1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.
1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.
Le modalità relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge. Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.
2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
2Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
3Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 26, L. R. 22/2020
4Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2020
Art. 32
 
I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività dirette alla formazione dei soci.
Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attività.
I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attività svolte.
Capo III bis
 Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi
calamitosi
Art. 32 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2Nuova partizione contenente articoli da 32 bis a 32 sexies aggiunta da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2000
4Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 13/2000
5Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 3, L. R. 13/2000
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 4, L. R. 13/2000
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 6, L. R. 13/2000
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 7, L. R. 13/2000
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, L. R. 13/2000
6Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 37, L. R. 13/2002
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 sexies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Capo III TER
 BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI
Art. 32 septies
 (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.
1 bis. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni degli articoli 30, 32 e 32 bis, nonché dei Capi II e III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 161, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 17, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato << Fondo regionale per la protezione civile >>, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:
- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell' Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.
Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato.
3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.
I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma e V comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.
I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma.
Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.
9 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 5/1994
2Aggiunti dopo il sesto comma 3 commi da art. 25, comma 1, L. R. 9/1999
3Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 15/2004
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 15/2005
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 5, L. R. 15/2005
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 2, L. R. 2/2006
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 1/2007
8Sesto comma sostituito da art. 13, comma 16, L. R. 9/2008
9Comma 9 bis aggiunto da art. 14, comma 16, L. R. 17/2008
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 37, L. R. 12/2009
11Parole aggiunte al quarto comma da art. 162, comma 1, L. R. 17/2010
12Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 33, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 103, L. R. 14/2012
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 37/2017
15Comma 9 bis abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Comma 6 sostituito da art. 5, comma 29, L. R. 22/2020
Art. 34
 
Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: << Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 del bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6165;
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6167;
- 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6183;
- lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6187;
- lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 8301.
Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede:
- per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7943 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.
Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
 
Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attività svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.
Art. 36
 
Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.