Le sei sezioni in cui si articola il Comitato si compongono come segue:
Sezione prima:
- dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale dell' agricoltura;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno e dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale in numero di due;
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di due, tra gli appartenenti all' Ordine degli architetti e, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, all' Associazione nazionale degli urbanisti, al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali.
Sezione seconda:
- dall' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati, in numero di due, dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, e, in numero di uno ciascuna, dalle Direzioni regionali dei lavori pubblici e della pianificazione territoriale;
- da tre esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi e al Collegio dei geometri o dei periti industriali. Sezione terza:
- dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale delle foreste;
- dal Direttore regionale dell' agricoltura;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di due e dalle Direzioni regionali delle foreste e dell' agricoltura, in numero di uno ciascuna;
- da quattro esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi, a quello dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed al Collegio dei periti agrari. Sezione quarta:
- dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici;
- da tre esperti nelle materie di competenza, scelti in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi e al Collegio dei geometri o dei periti industriali. Sezione quinta:
- dall' Assessore regionale alle foreste;
- dal Direttore delle foreste;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale delle foreste in numero di due, e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno;
- da quattro esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi, a quello dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed al Collegio dei periti agrari. Sezione sesta:
- dall' Assessore regionale all' agricoltura;
- dal Direttore regionale dell' agricoltura;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dell' agricoltura in numero di due e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno;
- da cinque esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di due, tra gli appartenenti all' Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi ed al Collegio dei periti agrari.
Ai lavori delle sezioni possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario della Direzione o Ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all' esame della sezione stessa, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.