LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46

Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 Campo di applicazione e finalità della legge
La presente legge disciplina la progettazione e l' esecuzione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilevanza regionale e subregionale, con le relative forme di decentramento funzionale individuandone le rispettive modalità di finanziamento.
CAPO I
 Opere di competenza o iniziativa di enti pubblici
Art. 2
 Controlli tecnici
Con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge sono soggetti ad esame tecnico regionale i progetti delle opere pubbliche di competenza ovvero di iniziativa delle Comunità montane e collinari, degli enti locali territoriali e dei loro consorzi, nonché degli altri enti pubblici, che riguardino:
a) opere ospedaliere;
b) fognature e relativi impianti di trattamento:
c) acquedotti;
d) impianti per il prelievo e la distribuzione di gas combustibili;
e) opere di infrastrutture di comunicazione e trasporto di rilevante interesse;
f) opere marittime e portuali non di competenza statale;
g) opere edilizie destinate ad attività di rilevante interesse civile, culturale, sportivo o turistico.

Sono fatte salve le forme di controllo dei progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, di cui alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 19.
L' esame tecnico si estrinseca nel parere del Comitato tecnico regionale sui progetti generali - di massima o esecutivi - nonché sui progetti esecutivi non facenti parte di progetti generali, e sulle varianti sostanziali che ne alterino la natura; il parere deve essere comunicato all' ente interessato ed al Comitato di controllo territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall' articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della notizia o degli atti richiesti.
Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che sia stato comunicato il parere, il medesimo si intende positivamente espresso, salvo che trattasi di progetti esecutivi di opere ammesse a contributo, nel qual caso il parere dev' essere comunque espresso, previo accertamento dell' ammontare della spesa ammissibile.
L' esame tecnico riguarda ogni aspetto progettuale per quanto attiene alla tecnicità, all' economicità, alla redditività, alla funzionalità delle opere e al loro impatto ambientale.
Art. 3
 Ricorso alla trattativa privata
In deroga al disposto degli articoli 3 e seguenti del RD 18 novembre 1923, n. 2440, gli enti pubblici interessati possono provvedere, mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, agli appalti ed alle forniture di opere pubbliche di importo non superiore a lire 1.000.000.000.
Art. 4
 Affidamento in concessione
La concessione potrà avere ad oggetto, oltre alla realizzazione delle opere, anche il trasferimento al concessionario delle relative funzioni pubbliche.
L' atto di concessione dovrà contenere gli elementi che regolano il rapporto tra concedente e concessionario; qualora l' affidamento avvenga mediante atto di convenzione questo deve comunque prevedere, fra l' altro:
a) l' eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;
b) l' acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;
c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d' opera e definitivi;
d) le modalità ed i termini per la consegna dell' opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
g) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
h) l' eventuale clausola compromissoria.

Art. 5
 Interventi regionali
L' Amministrazione regionale cura lo studio della normativa in materia di lavori pubblici nonché l' aggiornamento delle relative tecnologie. Nella stessa materia dei lavori pubblici, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad apprestare studi, acquisire documentazione e dati, svolgere ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi.
CAPO II
 Classificazione delle opere,
concessione ed erogazione dei finanziamenti
Art. 6
 Classificazione delle opere
In tutti i casi in cui risulti tecnicamente possibile, le opere, ai fini del loro finanziamento, sono classificate sulla base di appositi indici parametrici di costo.
Art. 7
 Fissazione degli indici parametrici
Gli indici parametrici di cui al precedente articolo 6 sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Con le stesse modalità si provvederà tempestivamente al loro aggiornamento in relazione alla eventuale variazione dei costi delle opere.
Art. 8
 Concessione del finanziamento ad enti pubblici
La concessione del finanziamento è disposta in via definitiva per un importo derivante dalla classificazione di cui all' articolo 6.
Fino all' emanazione del decreto di cui al primo comma dell' articolo 7, oppure qualora la parametrazione non risulti tecnicamente possibile, l' importo del finanziamento da concedersi è commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dall' organo chiamato ad esprimersi sul progetto, ovvero dal Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile, sono commisurati in base ad aliquote percentuali dell' ammontare dei lavori e delle espropriazioni, e non sono calcolati sugli importi revisionali; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali e comunque non oltre il 12%.
La concessione del contributo si intende effettuata per l' opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
L' ente pubblico beneficiario è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento, per l' esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall' ente.
Art. 9
 Erogazione del finanziamento in conto capitale
concesso ad enti pubblici
Con il medesimo provvedimento di concessione del finanziamento è disposta la somministrazione in via definitiva ed in un' unica soluzione del contributo in conto capitale concesso.
Ad avvenuta realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dal termine per l' ultimazione dei lavori fissato ai sensi del successivo articolo 18, il legale rappresentante dell' ente provvederà ad inviare all' organo regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell' opera medesima, corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati. Nell' anzidetta dichiarazione potrà, altresì, attestare di avvalersi dell' autorizzazione di cui all' ultimo comma del precedente articolo 8; in tal caso le economie contributive saranno impiegate per l' esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall' ente.
Art. 10
 Erogazione del finanziamento in annualità
a favore di enti pubblici
Con il medesimo provvedimento di concessione è disposta l' apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell' ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall' anno di emissione del provvedimento di concessione del contributo pluriennale.
Non sono riconosciute dall' Amministrazione regionale cessioni del contributo pluriennale a favore di enti od istituti mutuanti.
Ad avvenuta realizzazione dell' opera il legale rappresentante dell' ente dovrà provvedere agli adempimenti di cui al secondo comma del precedente articolo 9.
Art. 11
 Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori
Anche nel caso in cui le opere fruiscano di contributo statale o regionale, l' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.
Art. 12
 Concessione del finanziamento a soggetti privati
Per la concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli menzionati all' articolo 2 si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 8.
Per le opere di particolare importanza da realizzarsi da parte di soggetti privati o di enti diversi da quelli menzionati all' articolo 2, il provvedimento di concessione può prescrivere che i lavori vengano contabilizzati, diretti e collaudati in conformità alla normativa sui lavori pubblici.
Art. 13
 Erogazione del finanziamento in conto capitale
concesso a soggetti privati
Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli menzionati all' articolo 2, viene erogato contestualmente all' atto di concessione per una quota pari al 50% del suo ammontare e non eccedente la somma di lire 200.000.000; la somma rimanente viene erogata sulla base di una certificazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici attestante che i lavori sono finiti.
In alternativa al sistema di cui al comma precedente, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di lire 200.000.000, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, e ad accertamento, da parte del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, dell' avvenuto inizio dei lavori, può essere corrisposto l' intero finanziamento concesso.
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell' organo concedente il contributo, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo.
Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potrà aver luogo ad avvenuto accertamento, da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, dell' ultimazione dei lavori assistiti dal finanziamento regionale.
La commisurazione definitiva del contributo avviene in sede di approvazione, da parte del Direttore regionale competente, di apposita relazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici acclarante la regolarità dei rapporti tra l' Amministrazione regionale ed il soggetto beneficiario, la conformità delle finalità dell' opera realizzata a quelle dell' opera ammessa a contributo e la spesa definitivamente ammissibile a contributo, che viene determinata dallo stesso Direttore provinciale, sulla base di un prospetto riassuntivo di spesa, corredato dalla relativa documentazione, che il beneficiario interessato deve far pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori principali. Le spese non documentate entro il termine predetto sono escluse dalla spesa ammissibile a contributo, ed in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza.
Art. 14
 Erogazione del finanziamento in annualità
a favore di soggetti privati
Il contributo pluriennale a favore di soggetti diversi da quelli menzionati all' articolo 2 viene corrisposto in sede di determinazione definitiva del contributo stesso da parte del Direttore regionale competente, con scadenza fissa annuale a decorrere dall' anno di inizio dei lavori.
In alternativa al sistema di cui al precedente comma, su domanda e subordinatamente alla prestazione di fidejussione bancaria, o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, per un importo equivalente all' ammontare di metà del numero delle annualità concesse, maggiorato del 5%, e ad accertamento, da parte del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, dell' avvenuto inizio dei lavori, può essere disposto il pagamento, mediante ruolo di spesa fissa, di un numero di annualità non superiore alla metà di quelle stabilite con il provvedimento di concessione del contributo, con scadenza fissa annuale a decorrere dall' anno di inizio dei lavori.
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate, con la maggiorazione del 5%, entro trenta giorni dalla richiesta dell' organo concedente il contributo, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo.
Il pagamento delle successive annualità, nonché le variazioni ai suddetti ruoli, e gli eventuali conguagli saranno disposti in sede di determinazione definitiva del contributo pluriennale da parte del Direttore regionale competente in conformità alla procedura di cui all' ultimo comma del precedente articolo 13.
CAPO III
 Espropriazioni per pubblica utilità
e occupazioni temporanee e d' urgenza
Art. 15
 Organi competenti
Fuori dei casi di cui al successivo articolo 17, e salva la competenza della Giunta regionale sancita dall' articolo 25 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d' urgenza sono esercitate dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
Per le opere di competenza e di iniziativa delle Province e dei Comuni, ivi compresi gli interventi pianificatori per i quali è ammesso il ricorso all' istituto dell' occupazione temporanea e d' urgenza, da eseguirsi nell' ambito dei rispettivi territori, l' autorizzazione all' occupazione temporanea e d' urgenza è rilasciata rispettivamente dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune.
Spetta al Sindaco del Comune nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell' accesso agli immobili, sia per l' esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.
Art. 16
 Compilazione degli stati di consistenza
Per la generalità delle occupazioni temporanee e d' urgenza, la redazione degli stati di consistenza dovrà avvenire nelle forme e nei modi previsti dall' articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Gli stati di consistenza dovranno essere compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.
Art. 17
 Dichiarazione di pubblica utilità
nonché di urgenza ed indifferibilità
Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori sono implicite nell' atto di approvazione del progetto esecutivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
Le altre opere, che godono di contributo regionale, possono essere espressamente dichiarate, nel provvedimento di concessione, di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.
Art. 18
 Termini di inizio e ultimazione dei lavori
e delle espropriazioni
Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell' ambito del territorio regionale, il periodo utile per l' esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in mesi 24 per il loro inizio e in mesi 36 per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.
Eventuali proroghe o fissazione di termini diversi da quelli di cui al primo comma, sono concesse solo per motivate circostanze:
a) da parte dell' organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;
b) da parte dell' organo che approva il progetto esecutivo nel caso di opere di competenza della Regione;
c) nelle altre ipotesi, dall' organo che esercita istituzionalmente il controllo sugli atti dell' ente interessato o dal Presidente del Comitato di controllo, quando trattasi di opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Spetta, altresì, agli organi di cui sopra la fissazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.
In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al primo comma.
Nelle stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riferiti alla data in cui divengono efficaci ai sensi di legge le deliberazioni di approvazione dei relativi progetti esecutivi, anche quando non ricorre la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale. In caso di mancato rispetto del termine finale l' organo concedente può pronunciare la decadenza del contributo, ovvero, in presenza di motivate ragioni, confermarlo fissando un termine perentorio entro cui debbono essere portati a compimento i lavori, pena la decadenza del contributo medesimo.
Art. 19
 Notificazioni
Il provvedimento autorizzante l' occupazione temporanea e d' urgenza è notificato a cura dell' ente procedente, unitamente all' avviso di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.
La pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia e le notificazioni previste dall' articolo 11, terzo e quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell' ente espropriante.
L' avviso del deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell' articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, deve essere notificato ai soggetti espropriandi.
CAPO IV
 Opere di competenza della Regione
Art. 20
 Progettazione, direzione e collaudo
delle opere regionali
Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione sono esercitate dalla Direzione regionale dei lavori pubblici fatte salve, per quanto concerne la progettazione e la direzione, le competenze espressamente attribuite ad altre Direzioni regionali.
Art. 21
 Approvazione di progetti
L' approvazione dei progetti spetta al Direttore regionale competente. L' approvazione del progetto esecutivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell' opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Art. 22
 Sistema di esecuzione delle opere e procedimenti
di formazione dei contratti
All' Assessore regionale competente per materia spetta determinare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l' attuazione delle medesime. L' Assessore medesimo può disporre, in deroga alle norme vigenti, limitatamente agli appalti di opere e forniture di importo inferiore a lire 1.000.000.000, il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.
Art. 23
 Opere in economia
Le opere regionali comprese tra quelle menzionate nell' articolo 66 del RD 25 maggio 1895, n. 350, escluse quelle di prevenzione e soccorso per calamità naturali, che rimangono disciplinate da normativa speciale, sono decise dall' Assessore regionale competente.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono approvate dal Direttore regionale competente.
L' esecuzione dei relativi lavori, compresa la stipulazione dei contratti, è curata dal Dirigente competente.
L' approvazione di cui al secondo comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell' opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.
Art. 24
 Opere regionali in concessione
Alle opere regionali eseguite in regime di concessione si applica il disposto dell' articolo 4.
L' erogazione del finanziamento per la realizzazione delle opere regionali affidate in concessione a Province, Comuni e loro Consorzi, a Comunità montane e collinari, ai Consorzi di bonifica, ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana, ai Consorzi idraulici avviene con le modalità prescritte nell' atto di concessione; agli stessi concessionari spetta, a titolo di rimborso delle spese di progettazione, generali e di collaudo, un importo determinato ai sensi dell' articolo 8.
Art. 25
 Opere di interesse locale realizzate dalla Regione
Con le procedure disciplinate dal presente Capo, quando se ne assuma l' intera spesa, l' Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare opere di competenza locale e di interesse subregionale e comunque sovracomunale, mediante intervento diretto ovvero mediante concessione ad enti locali o ad altri soggetti. A realizzazione avvenuta, le opere sono trasferite gratuitamente, a cura della Direzione regionale che ha provveduto alla realizzazione dell' opera stessa, ai soggetti istituzionalmente competenti alla loro gestione e manutenzione.
CAPO V
 Organi regionali e loro competenze specifiche
in materia di lavori pubblici ed urbanistica
Art. 26
 Comitato tecnico regionale
Il Comitato tecnico regionale è organo di consulenza tecnica dell' Amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, della urbanistica e della difesa del suolo.
Il Comitato dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Il Comitato si articola su sei sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie:
1) edilizia, urbanistica e ricomposizione fondiaria;
2) viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto;
3) opere idrauliche, difesa del suolo e sistemazioni idraulico - forestali;
4) acquedotti, fognatura, smaltimento rifiuti solidi ed infrastrutture energetiche;
5) forestazione e protezione dell' ambiente naturale;
6) agricoltura, bonifica ed opere di miglioramento agrario.

Le sezioni esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni del Comitato.
Per l' esame di particolari problemi di rilievo interdisciplinare possono operare più sezioni congiuntamente. Le sezioni di cui ai punti 1) e 6) del terzo comma operano congiuntamente quando si tratta di esaminare opere relative alla ricomposizione fondiaria.
Al Comitato, a sezioni riunite, può essere, infine, deferito l' esame di questioni di particolare complessità, che investono la competenza di più sezioni e che richiedono, di conseguenza, un apporto conoscitivo interdisciplinare.
Il Comitato a sezioni riunite nonché le sezioni congiunte sono convocate e presiedute dall' Assessore regionale ai lavori pubblici. Funge da Vice Presidente il Direttore regionale dei lavori pubblici.
Il Comitato adotta un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dei lavori pubblici per le sezioni prima, terza e quarta e per le sezioni riunite o congiunte; in servizio presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per la sezione seconda; in servizio presso la Direzione regionale delle foreste per la sezione quinta e in servizio presso la Direzione regionale dell' agricoltura per la sezione sesta. In caso di assenza o impedimento del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso le medesime Direzioni regionali.
Art. 27
 Composizione delle sezioni
del Comitato tecnico regionale
Le sei sezioni in cui si articola il Comitato si compongono come segue:
Sezione prima:
- dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale dell' agricoltura;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno e dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale in numero di due;
- da sei esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di due, tra gli appartenenti all' Ordine degli architetti e, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, all' Associazione nazionale degli urbanisti, al Collegio dei geometri ed a quello dei periti industriali.
Sezione seconda:
- dall' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati, in numero di due, dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, e, in numero di uno ciascuna, dalle Direzioni regionali dei lavori pubblici e della pianificazione territoriale;
- da tre esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi e al Collegio dei geometri o dei periti industriali. Sezione terza:
- dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- dal Direttore regionale delle foreste;
- dal Direttore regionale dell' agricoltura;
- da quattro dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di due e dalle Direzioni regionali delle foreste e dell' agricoltura, in numero di uno ciascuna;
- da quattro esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi, a quello dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed al Collegio dei periti agrari. Sezione quarta:
- dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dei lavori pubblici;
- da tre esperti nelle materie di competenza, scelti in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi e al Collegio dei geometri o dei periti industriali. Sezione quinta:
- dall' Assessore regionale alle foreste;
- dal Direttore delle foreste;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale delle foreste in numero di due, e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno;
- da quattro esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi, a quello dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed al Collegio dei periti agrari. Sezione sesta:
- dall' Assessore regionale all' agricoltura;
- dal Direttore regionale dell' agricoltura;
- dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- da tre dipendenti regionali di grado non inferiore a funzionario, appartenenti a specializzazioni tecniche, designati dalla Direzione regionale dell' agricoltura in numero di due e dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di uno;
- da cinque esperti nelle materie di competenza, scelti, in numero di due, tra gli appartenenti all' Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all' Ordine degli ingegneri, a quello dei geologi ed al Collegio dei periti agrari.

Ai lavori delle sezioni possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario della Direzione o Ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all' esame della sezione stessa, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.
Le singole sezioni sono rispettivamente presiedute dagli Assessori regionali competenti per materia, ovvero, in loro assenza, dai seguenti Direttori regionali:
- la sezione prima dal Direttore regionale della pianificazione territoriale;
- la sezione seconda dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
- le sezioni terza e quarta dal Direttore regionale dei lavori pubblici;
- la sezione quinta dal Direttore regionale delle foreste;
- la sezione sesta dal Direttore regionale dell' agricoltura.

I Direttori regionali possono delegare alla Presidenza di ogni singola sezione un componente la sezione stessa.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 49/1986
2Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 49/1986
3Aggiunti dopo il quarto comma 3 commi da art. 1, secondo comma, L. R. 49/1986
Art. 28
 Attribuzioni del Comitato tecnico regionale
Il Comitato tecnico regionale esercita funzioni consultive, pronunciandosi con le modalità di cui all' articolo 2 della presente legge, sugli affari allo stesso sottoposte nelle materie indicate al terzo comma del precedente articolo 26, nonché, in particolare, sugli interventi di cui all' articolo 5 e sulla fissazione degli indici parametrici di cui all' articolo 7.
Relativamente alla materia urbanistica, il Comitato tecnico regionale esprime parere sugli strumenti urbanistici, sottoposti all' approvazione regionale, adottati da Comuni o da Consorzi urbanistici di Comuni o Consorzi comprensoriali.
Relativamente alla materia dell' agricoltura, bonifica ed opere di miglioramento agrario, il Comitato tecnico regionale svolge le attribuzioni già proprie, in base alla normativa vigente all' entrata in vigore della presente legge, del Comitato consultivo delle bonifiche di cui alla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, che viene soppresso.
Il Comitato esprime, altresì, il proprio parere sulle richieste di dichiarazione espressa di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità avanzate agli organi di cui al primo comma del precedente articolo 15.
Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo IV della presente legge, il Comitato tecnico regionale esprime parere sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all' intera opera, ecceda l' importo di lire 1.000 milioni.
Relativamente alle opere di interesse locale e regionale di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nell' articolo 2, il Comitato, quando debba concedersi un contributo statale o regionale ed in ogni altro caso in cui l' Amministrazione regionale debba pronunciarsi sulle opere medesime, esprime parere sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all' intera opera, ecceda l' importo di lire 500 milioni.
Art. 29
 Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei
lavori pubblici e del Direttore regionale della viabilità,
trasporti e traffici, porti ed attività emporiali
Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo IV, è demandato al Direttore regionale dei lavori pubblici:
1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall' articolo 16 del RD 25 maggio 1895, n. 350, e dall' articolo 30 del Capitolato generale d' appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;
2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l' ultimazione dei lavori;
3) di esprimere parere sul sistema di esecuzione delle opere di importo superiore a lire 1.000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l' attuazione di dette opere;
4) di esprimere parere sulle proposte di risoluzione e rescissione dei contratti;
5) di approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo;
6) di decidere, nei casi di appalto, sulle revisioni dei prezzi contrattuali, sulle domande o riserve formulate dall' appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità.

Per le opere rientranti nelle materie indicate dall' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51, le attribuzioni di cui sopra sono esercitate dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Art. 30
 Attribuzioni particolari dei Direttori dei Servizi tecnici
della Direzione regionale dei lavori pubblici e della
Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici,
porti ed attività emporiali
Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo IV, il Direttore del competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali esprime parere:
1) sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che non ecceda l' importo di lire 1.000 milioni; non è necessario il parere sugli anzidetti elaborati che siano stati redatti da uffici tecnici regionali;
2) sul sistema di esecuzione delle opere di importo non superiore a lire 1.000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l' attuazione di dette opere;
3) sulle materie di cui al punto 6) dell' articolo 29.

Per le opere rientranti nelle materie indicate dall' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51, le attribuzioni di cui sopra sono esercitate dal Direttore del competente Servizio tecnico della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 49/1986
Art. 31
 Attribuzioni dei Direttori degli Uffici periferici
Relativamente alle opere di soggetti diversi da quelli menzionati all' articolo 2, il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:
1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l' importo di lire 500 milioni, anche se trattasi di singoli progetti di stralcio di progetti generali di importo superiore, i quali ultimi abbiano già ottenuto il positivo parere del Comitato tecnico regionale, proponendo un termine per l' esecuzione dei lavori;
2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 500 milioni, ovvero che consista nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purché sia mantenuta l' identità delle previsioni tecniche del progetto o dell' elaborato.

Per le opere di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura e della Direzione regionale delle foreste, i pareri di cui al precedente comma sono espressi rispettivamente dai Direttori degli Ispettorati provinciali dell' agricoltura e dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.
Il parere dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.
Sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio tutte le attribuzioni amministrative in materia di utilizzazioni di acque pubbliche ed autorizzazioni di impianti elettrici, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, eccezion fatta:
a) per quelle inerenti all' attività finanziaria e contabile di competenza della Direzione regionale della Ragioneria generale;
b) per quella riservata all' Amministrazione regionale e di cui ai commi terzo e quarto dell' articolo 28 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, spettante alla Giunta regionale.

Qualora vi siano opposizioni di privati, è facoltà del Direttore provinciale dei lavori pubblici richiedere il parere in merito del Comitato tecnico regionale.
Il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata; le medesime attribuzioni, per le materie di competenza di quelle Direzioni regionali e Servizi autonomi che siano dotati di adeguata struttura tecnica, sono svolte dai Direttori dei competenti Servizi.
Spettano altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici i compiti di cui all' articolo 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e all' articolo 93 del RD 25 maggio 1895, n. 350.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 49/1986
2Sostituito il sesto comma con 2 commi da art. 3, primo comma, L. R. 49/1986
3Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1986
Art. 32
 Attribuzioni particolari del Direttore regionale delle
foreste, del Direttore del Servizio sistemazioni montane,
dei Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle
foreste, del Direttore regionale dell' agricoltura e dei
Direttori dei Servizi tecnici della Direzione regionale
dell' agricoltura
Per le opere pubbliche di bonifica montana, per le sistemazioni idraulico - forestali e per gli altri interventi di competenza della Direzione regionale delle foreste, le attribuzioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della presente legge sono esercitate rispettivamente dal Direttore regionale delle foreste, dal Direttore del Servizio sistemazioni montane della Direzione regionale delle foreste e dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
Per le opere e gli altri interventi di competenza della Direzione regionale dell' agricoltura, le attribuzioni di cui all' articolo 29 della presente legge sono esercitate dal Direttore regionale dell' agricoltura, mentre quelle di cui agli articoli 30 e 31 sono esercitate dai Direttori dei Servizi tecnici della Direzione regionale medesima.
CAPO VI
 Collaudi di opere pubbliche o di interesse pubblico
Art. 33
 Elenco regionale dei collaudatori
È istituito presso la Direzione regionale dei lavori pubblici l' elenco regionale di collaudatori.
L' elenco è suddiviso nelle seguenti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, a domanda, rispettivamente:
I) Ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali;
II) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali.

Ai fini del raggiungimento dell' anzianità di 10 anni di cui al precedente comma, è ammesso il cumulo del periodo di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo professionale con il periodo di attività svolta in rapporto di pubblico impiego.
Art. 34
 Specializzazione degli elenchi
In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell' elenco di cui all' articolo precedente per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate. L' iscrizione nell' apposita sezione dell' elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato.
Le specializzazioni contemplate nell' elenco sono le seguenti:
1) opere edili;
2) impianti tecnologici;
3) opere stradali e ferroviarie;
4) opere igienico - sanitarie;
5) opere idrauliche, marittime e portuali;
6) opere di sistemazione forestale;
7) opere di sistemazione agraria;
8) lavori geologici ed idrogeologici;
9) rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere.

Art. 35
 Commissione regionale per la formazione
e la tenuta dell' elenco
Per la formazione e la tenuta dell' elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso la Direzione regionale dei lavori pubblici una Commissione composta:
1) dal Direttore regionale dei lavori pubblici, in qualità di Presidente;
2) da quattro dirigenti rispettivamente designati dal Direttore regionale dei lavori pubblici, dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dal Direttore regionale dell' agricoltura e dal Direttore regionale delle foreste;
3) da un tecnico laureato congiuntamente designato dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della regione;
4) da un tecnico diplomato congiuntamente designato dai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali ed agrari della regione.

Funge da segretario un dipendente della Direzione regionale dei lavori pubblici.
La Commissione provvede, inoltre, alla formazione ed alla tenuta dell' elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali di cui all' articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3.
Art. 36
 Scelta dei collaudatori
La scelta del collaudatore relativamente alle opere pubbliche deve essere fatta fra gli iscritti nell' elenco regionale di cui al precedente articolo 33 tenendo conto dei limiti di competenza professionale.
Per i lavori di notevole importanza potrà essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico - amministrative, che abbia prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se si trovi in posizione di quiescenza, particolarmente esperto nel settore delle opere pubbliche.
Art. 37
 Nomina dei collaudatori.
Conferimento di altri incarichi
Per le opere pubbliche fruenti di contributi o concorso finanziario, statale o regionale, nonché per le opere pubbliche regionali di cui al Capo IV, la nomina del collaudatore spetta all' Assessore regionale ai lavori pubblici.
Per le opere di cui al comma precedente che rientrino rispettivamente nella competenza della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, della Direzione regionale dell' agricoltura, della Direzione regionale delle foreste e della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, la nomina del collaudatore spetta all' Assessore regionale ai lavori pubblici, di concerto con l' Assessore competente.
Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscritti nell' elenco di cui al presente Capo, possono essere affidati dai competenti organi regionali incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi e di occupazioni temporanee.
Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività di progettazione, direzione od esecuzione dell' opera.
L' elenco dei collaudatori nominati viene trimestralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, con le rispettive opere affidate.
Art. 38
 Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni
La Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell' elenco dei collaudatori può ammonire, sospendere o cancellare motivatamente dall' elenco chi abbia mostrato imperizia o negligenza, inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, o, comunque, abbia dato luogo a rilievi nell' espletamento di precedenti incarichi, ovvero che, senza giustificato motivo, non abbia assolto il compito affidato entro il termine assegnatogli.
I funzionari, gli uffici e gli organi delle pubbliche Amministrazioni venuti a conoscenza, nell' esercizio delle rispettive funzioni, di elementi di giudizio che possono configurare causa di applicazione delle sanzioni ai sensi del precedente comma, devono segnalarli alla Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell' elenco dei collaudatori.
Art. 39
 Collaudazioni di opere e forniture
Per i lavori di importo inferiore a lire 1.000 milioni, il certificato di collaudo può essere sostituito, a tutti gli effetti, da quello di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori. Tale sostituzione si applica ai contratti di fornitura senza limite d' importo.
CAPO VII
 Norme finali e transitorie
Art. 40
 Aggiornamento limiti di valore
Tutti i limiti di valore previsti dalla presente legge possono venir aggiornati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, assunta su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, in dipendenza delle variazioni dell' indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell' ISTAT.
Art. 41
 Superamento barriere architettoniche
Tutti i progetti che abbiano come loro finalità un pubblico utilizzo devono prevedere opere che consentono il superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo alla libera fruizione delle opere medesime da parte di cittadini disabili o portatori di handicaps.
Art. 42
 Ambito applicativo dell' occupazione temporanea
e d' urgenza
In via di interpretazione autentica, le competenze previste dall' articolo 20, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, confermate dall' articolo 15 della presente legge, devono ritenersi riferite non solo alle opere pubbliche in senso stretto, ma anche a quegli interventi pianificatori di iniziativa degli enti ivi menzionati per i quali è ammesso il ricorso all' istituto dell' occupazione temporanea e d' urgenza.
Art. 43
 Conferma dell' iscrizione nell' elenco dei collaudatori
È confermata l' iscrizione nell' elenco dei collaudatori di cui al precedente articolo 33 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già risultino iscritti nell' elenco regionale dei collaudatori di cui al combinato disposto degli articoli 35 e 36 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 44
 Disposizioni transitorie
Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano per le opere già ammesse a finanziamento regionale con formale provvedimento di concessione del contributo, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga al disposto del precedente comma, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi sia stata l' emissione del provvedimento formale di concessione, ma non si sia proceduto ancora ad alcuna erogazione dello stesso, il beneficiario può chiedere alla competente Direzione regionale, con istanza che dovrà pervenire comunque prima dell' emissione del provvedimento di erogazione, l' applicazione delle modalità di finanziamento previste dalla presente legge, previa modifica del provvedimento concessorio.
Per le pratiche contributive di cui al primo comma è fatto obbligo agli enti beneficiari di far pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, entro tre anni dall' ultimazione dei lavori principali, la documentazione necessaria affinché il suddetto organo tecnico possa addivenire alla determinazione definitiva della spesa da ritenersi ammissibile a contributo. Le spese non documentate entro l' anzidetto termine sono escluse dalla spesa ammissibile.
Il termine di tre anni dianzi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lavori già ultimati alla medesima data.
A favore degli enti beneficiari di contributi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, i quali abbiano portato a compimento i lavori prima dell' entrata in vigore della presente legge e dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i benefici contributivi concessi. Nei casi in cui, all' anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati, pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli enti beneficiari dovranno presentare all' organo concedente, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale dovranno portarli a compimento, pena la revoca dei contributi concessi o la loro cancellazione dal conto patrimoniale.
Sono comunque fatte salve le disposizioni previste dalle leggi regionali di settore che prevedono modalità di erogazione dei finanziamenti più favorevoli di quelle contenute nella presente legge.
Art. 45
 Abrogazione di norme
È abrogata la legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, con esclusione dell' articolo 24 e dei Capi VIII e IX.
Art. 46
 Norma finanziaria
Gli oneri previsti dal precedente articolo 5, dal secondo e terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3, e dall' ultimo comma dell' articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, fanno carico al capitolo 3153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, la cui denominazione viene così sostituita: << Spese per studi, acquisizione documenti e dati, ricerche, convegni ed incarichi >>.
Art. 47
 Validità transitoria di norme abrogate
Le disposizioni dell' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, abrogate in forza della presente legge, continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge; i richiami legislativi alla medesima norma si intendono riferiti all' articolo 5 della presente legge.
Art. 48
 Spese tecniche
Fino all' emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 8, terzo comma, della presente legge, gli oneri di progettazione, generali e di collaudo sono ammissibili a contributo secondo la normativa vigente per ogni settore di intervento.
Art. 49
 Proroga dell' attività del Comitato tecnico regionale
Sino alla data della nomina del nuovo Comitato tecnico regionale, in conformità agli articoli 26 e 27 della presente legge, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Comitato tecnico regionale già costituito ai sensi della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 49/1986
Art. 50
 Attribuzioni particolari dei Direttori dei Servizi
tecnici delle Direzioni regionali della viabilità,
trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e
dell' agricoltura e dei Direttori degli
Ispettorati ripartimentali delle foreste
In deroga al disposto di cui agli articoli 8, secondo comma, e 44, terzo comma, della presente legge, le attribuzioni ivi demandate ai Direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate:
- per le opere di competenza della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e della Direzione regionale dell' agricoltura, dai Direttori dei competenti Servizi tecnici delle rispettive Direzioni;
- per le opere di competenza della Direzione regionale delle foreste, dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 49/1986
Art. 51
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 49/1986