TITOLO III
NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 20
Interventi nel settore dell' agricoltura
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni.
Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 29, comma 1, L. R. 28/1988
2Integrata la disciplina del nono comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
Interventi a favore del settore industriale
Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 540 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7944 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 - 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 23
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera p), L. R. 10/2012
Art. 24
Interventi nel settore dell' artigianato
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25
Interventi nel settore del commercio
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 26
Interventi nel settore del turismo
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI il capitolo 6527 con la denominazione: << Finanziamento straordinario per l' adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 21 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 21 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 27
Interventi nel settore delle foreste
e dell' economia montana
Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Art. 28
Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di interesse pubblico
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi d' interventi quali previsti dall'
articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 per il potenziamento del porto di Monfalcone.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6669 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi d' investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
Per la concessione dei contributi annui previsti dall'
articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 150 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Il predetto onere di lire 180 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 180 milioni per l' anno 1986.
Art. 29
Interventi nel settore dell' edilizia residenziale
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil, per l' importo complessivo di lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni nell' anno 1986 e lire 300 milioni nell' anno 1987.
Alla realizzazione dei suddetti interventi si provvederà direttamente ovvero mediante concessione al Comune di Tarvisio o all' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo, competente per territorio.
L' importo di cui al primo comma verrà erogato per lire 200 milioni al momento della concessione e, per la rimanente parte, all' inizio dell' esercizio 1987, salvo rimanendo l' obbligo dell' ente concessionario di dimostrarne l' impiego a lavori ultimati.
A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei servizi amministrativi - Categoria IX, il capitolo 6715 con la denominazione: << Spese per interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Art. 30
Interventi nel settore dei servizi sociali e culturali
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 4, primo comma, lettera b), e secondo comma, lettera a), della
legge regionale 10 aprile 1986, n. 9, è autorizzato nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 210 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 630 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 630 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano di disavanzi accertati al 31 dicembre 1985.
I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3360 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori al fine di ripianare disavanzi accertati al 31 dicembre 1985 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1986.
La quota di lire 4.000 milioni autorizzata con il precedente comma farà carico al capitolo del bilancio per l' anno 1989 corrispondente al capitolo 7099 del bilancio per l' anno corrente.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di convegni riguardanti la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria - Categoria IV - il capitolo 807 con la denominazione: << Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione del convegno riguardante la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal
primo comma dell' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nel cui testo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> viene sostituita con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 30 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 30 milioni per l' anno 1986, e la cui denominazione viene modificata sostituendo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>.
Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 70 milioni per l' anno 1986.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986
2Parole sostituite al quarto comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986
Art. 31
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
TITOLO IV
NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 32
Finanziamento straordinario
alla Comunità montana della Carnia
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 200 milioni alla Comunità montana della Carnia per sovvenire alle necessità della Stalla sociale cooperativa di Valle - Rivalpo, Società coop. a r.l., ivi compresa l' estinzione di passività pregresse.
Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al precedente comma.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7456 con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per la gestione della Stalla sociale cooperativa di Valle - Rivalpo, Società coop. a r.l., ivi compresa l' estinzione di passività pregresse >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7563 del precitato stato di previsione.
Art. 33
Consorzio garanzia fidi
Art. 34
Strutture consortili ed organismi di servizio
delle imprese industriali ed artigianali
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7943 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali ed artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7881 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, VIII comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4 del 20 gennaio 1986.
Art. 35
Infrastrutture turistiche
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II, Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI, il capitolo 6555 con la denominazione << Contributi ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune installati nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 per la manutenzione straordinaria di detti impianti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.
Art. 36
Interventi straordinari a favore
delle terme di Arta e di Grado
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e, rispettivamente, di Grado e Aquileia, sovvenzioni straordinarie per l' importo complessivo di lire 600 milioni per il ripiano dei disavanzi finanziari relativi alla gestione degli stabilimenti termali di Arta Terme e, rispettivamente, di Grado, accertati al 31 dicembre 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e turismo - Categoria IV - il capitolo 934 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e di Grado ed Aquileia per il ripiano dei disavanzi finanziari 1985 in relazione alla gestione degli stabilimenti termali di Arta Terme e, rispettivamente, di Grado >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6502 del medesimo stato di previsione.
Art. 37
Beni culturali
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2003.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 149.100.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988 fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in relazione al disposto di cui al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
Art. 38
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 250 milioni per la ristrutturazione, il riattamento e il restauro dell' edificio del Ferdinandeo, in Trieste, nel quale possa trovare sede anche l' istituzione permanente prevista dal
secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.
Ferma restando la destinazione dell' immobile a finalità di carattere educativo, culturale e sociale, e la parziale utilizzazione dello stesso da parte dell' Istituzione di cui al comma precedente, per la concessione del contributo straordinario ivi autorizzato si applicano le norme di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7103 con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Trieste per la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro dell' edificio del Ferdinandeo in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7085 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, VIII comma della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 del 29 gennaio 1986.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 51/1991
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 39
Riparazione abitazioni e completamento edifici
nelle zone terremotate
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.450 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.450 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1991.
L' onere di lire 4.350 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 4.350 milioni.
Al predetto onere di lire 4.350 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 40
Contributi straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1986-1987-1988, contributi straordinari a favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare del Friuli e delle Comunità montane di cui alla
legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'
art. 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al
primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato
decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità montane terremotate e della Comunità collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.