LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 luglio 1986, n. 30

Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell' edilizia bibliotecaria e museale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

CAPO I
 Organi collegiali consultivi per le biblioteche e per i musei
Art. 1
 
Sono istituiti, presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, il Comitato regionale per le biblioteche e il Comitato regionale per i musei.
I predetti Comitati svolgono funzioni consultive e propositive e contribuiscono alla determinazione della politica culturale della Regione nel settore bibliotecario e museale; in particolare esprimono parere:
1) sull' organizzazione e sul funzionamento rispettivamente delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, e dei musei pubblici della regione;
2) sui piani per lo sviluppo rispettivamente dei sistemi bibliotecari e dei servizi museali nella regione, con particolare riguardo all' istituzione di nuovi musei e alla classificazione di quelli esistenti;
3) sull' ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale bibliotecario e museale, previsti dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60;
4) su ogni altro problema, di carattere generale o particolare, che nei settori di rispettiva competenza venga loro sottoposto in relazione alle finalità della presente legge.

I Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e restano in carica per la durata della legislatura; continuano peraltro ad esercitare le loro funzioni fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di nomina dei nuovi Comitati.
I componenti che per qualsiasi causa vengano a mancare nel periodo in cui è in carica il rispettivo organo consultivo, sono sostituiti secondo la procedura prevista per la nomina e durano in carica per il restante periodo.
Ambedue i Comitati possono articolarsi in gruppi di lavoro a carattere permanente o temporaneo, per la disamina di problemi specifici o di singoli progetti.
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori dei Comitati rappresentanti di Amministrazioni, Enti e Associazioni, nonché esperti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
Art. 2
 
Il Comitato regionale per le biblioteche è così composto:
1) dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, quale Presidente;
2) dal Direttore del Servizio dei beni culturali, quale Vicepresidente;
3) dai Direttori delle biblioteche comunali dei capoluoghi di provincia (per la provincia di Gorizia, dal Direttore della Biblioteca Statale Isontina);
4) da tre rappresentanti dei sistemi bibliotecari territoriali esistenti in regione, scelti dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, in modo da garantire nel tempo un' opportuna rotazione dei medesimi;
5) da un rappresentante della << Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi >> di Trieste;
6) dal Soprintendente per i beni archivistici del Friuli - Venezia Giulia o da un suo delegato;
7) da un rappresentante dell' Università degli Studi di Trieste, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti di biblioteconomia, paleografia e diplomatica o materia affine;
8) da un rappresentante dell' Università degli Studi di Udine, designato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti del corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario;
9) da un rappresentante dell' Associazione Italiana Biblioteche - sezione del Friuli - Venezia Giulia;
10) da un rappresentante delle Biblioteche ecclesiastiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali.
Art. 3
 
Il Comitato regionale per i musei è così composto:
1) dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, quale Presidente;
2) dal Direttore del Servizio dei beni culturali, quale Vicepresidente;
3) dai Direttori dei musei pubblici di storia e arte dei capoluoghi di provincia (Musei Provinciali di Gorizia, Civico Museo di Storia e Arte di Pordenone, Civici Musei e Gallerie d' Arte Antica e Moderna di Udine, Civici Musei di Storia e Arte e Civico Museo << P. Revoltella >> di Trieste) o dai Conservatori ad essi preposti;
4) dai Direttori dei Civici Musei di Storia Naturale dei capoluoghi di provincia o dai Conservatori ad essi preposti;
5) da un rappresentante dei musei archeologici, da un rappresentante dei musei ecclesiastici e da un rappresentante dei musei etnografici, scelti dall' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, in modo da garantire nel tempo un' opportuna rotazione dei medesimi;
6) dal Soprintendente per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli - Venezia Giulia o da un suo delegato;
7) dal Soprintendente per i beni archivistici del Friuli - Venezia Giulia o da un suo delegato;
8) da un rappresentante dell' Università degli Studi di Trieste, designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti di storia dell' arte, museologia o materia affine;
9) da un rappresentante dell' Università degli Studi di Udine, designato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, tra i docenti del corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali.
Art. 4
 
In conseguenza di quanto disposto dai precedenti articoli, è abrogato il Capo III del Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificato con la legge regionale 1 settembre 1979, n. 57.
Ogni qualvolta nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificata con le leggi regionali 1 settembre 1979, n. 57, 23 novembre 1981, n. 77 e 16 agosto 1982, n. 52, si faccia menzione del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei, la menzione si intende riferita, a seconda della competenza, al Comitato regionale per le biblioteche o al Comitato regionale per i musei.
CAPO II
 Nuovi interventi a favore dell' edilizia bibliotecaria
e museale
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi di Comuni e altri enti, istituzioni, cooperative e associazioni operanti nel settore, contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura dell' 8% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di locali destinati a biblioteche o musei.
La spesa ammissibile comprende anche quella per l' eventuale acquisto dell' area necessaria, una quota non superiore all' 8% del costo complessivo per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l' onere derivante dall' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto per l' acquisto di attrezzature e di arredamento.
Art. 6
 
Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 5 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge medesima.
Le domande stesse devono essere corredate da una relazione illustrativa della natura e dell' entità dei lavori da eseguire e dal preventivo sommario della spesa, con l' indicazione dei mezzi di finanziamento.
Art. 7
 
I mutui eventualmente contratti da Province, Comuni, e Consorzi di Comuni per le finalità previste dal precedente articolo 5 possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione.
CAPO III
 Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre
1976, n. 60, concernente << Interventi per lo sviluppo dei
servizi e degli istituti bibliotecari e museali, per la tutela
degli immobili di valore artistico, storico o ambientale,
degli archivi storici e dei beni mobili culturali del
Friuli - Venezia Giulia >>
Art. 8
 
L' ultimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, aggiunto con l' articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è sostituito dal seguente:
<< L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi, nei limiti del 10% dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale a favore delle biblioteche, per progetti di automazione bibliotecaria che rivestano interesse regionale. >>.

Art. 9
 
All' articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è aggiunto il seguente terzo comma:
<< Ai fini di una più efficace programmazione dei propri interventi in tale campo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in via eccezionale, della collaborazione di un esperto; il conferimento dell' incarico, con la determinazione del suo contenuto e del relativo compenso, viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali. >>.

Art. 10
 
All' articolo 41 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- il secondo periodo del secondo comma, sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è ulteriormente sostituito dal seguente:
<< Correlativamente il limite massimo dell' importo del contributo è fissato in lire 100 milioni nel primo caso e in lire 50 milioni nel secondo caso. >>.
- È aggiunto il seguente terzo comma: << Tuttavia, per far fronte a eccezionali esigenze, qualora sussista un particolare interesse pubblico all' esecuzione dei lavori, l' Amministrazione regionale è autorizzata a superare i predetti limiti, sia percentuali, sia massimi. Il contributo non può comunque essere concesso in misura superiore al 90% della spesa prevista. >>.

Art. 11
 
Nell' articolo 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, al terzo comma, dopo le parole << di idonea specializzazione >> sono inserite le seguenti parole: << con particolare riguardo al diploma di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario >>.
Art. 12
 
All' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, sono aggiunti i seguenti commi:
<< L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a intervenire direttamente, mediante il conferimento di incarichi, per riordinare e catalogare beni librari antichi, rari e di pregio e raccolte bibliografiche soggette a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Gli incarichi saranno assegnati preferibilmente a personale in possesso di idonea specializzazione, con particolare riguardo al diploma di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario.
Il conferimento degli incarichi, con la determinazione del loro contenuto e del relativo compenso, è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali. >>.

CAPO IV
 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 luglio
1971, n. 27, concernente << Catalogazione del patrimonio
culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione
del relativo inventario >> e 1 settembre 1979, n.
57, concernente << Interventi regionali in materia di beni
ambientali e culturali. >>
Art. 13
 
All' articolo 2 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, dopo le parole << anche mediante pubblicazioni >> sono aggiunte le seguenti: << e l' organizzazione di mostre e convegni. >>.
Art. 14
 
L' articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
L' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende tutti i beni culturali riconosciuti come tali dalla legislazione statale. >>.

Art. 15
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come sostituiti con l' articolo 11 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, sono sostituiti dai seguenti:
<< Il Centro è un organo straordinario dell' Amministrazione regionale, posto alle dipendenze della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano.
Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 2 al Centro sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
a) provvedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, così come individuato dall' articolo 4 della presente legge;
b) curare l' impianto, la redazione, la conservazione e l' aggiornamento del relativo inventario;
c) promuovere ed effettuare il restauro di opere d' arte mobili, attuando altresì iniziative di ricerca interdisciplinare, finalizzata alla conoscenza e all' approfondimento delle metodologie del restauro;
d) condurre, con finalità strettamente scientifiche e con l' osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;
e) assolvere alle funzioni di organo tecnico scientifico della Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali ai fini dell' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e successive modifiche e integrazioni. >>.


Art. 16
 
Nell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con le leggi regionali 17 luglio 1974, n. 30, 16 agosto 1976, n. 43, 1 settembre 1979, n. 57, e 23 novembre 1981, n. 77, dopo il primo comma è inserito il seguente:
<< Nella scelta degli esperti verrà data priorità, nel limite massimo del 25% degli incarichi da conferire, agli aspiranti in possesso del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali. >>.

Art. 17
 
In via di interpretazione autentica, l' organizzazione dei corsi di cui al quarto comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con l' articolo 16 della presente legge, comprende tutte le iniziative che si rendono necessarie per la migliore riuscita dei corsi stessi, quali l' organizzazione di conferenze, di convegni, di seminari, di viaggi di studio, di corsi monografici, iniziative editoriali, acquisti di sussidi didattici, trasporto degli allievi, erogazione agli stessi di assegni di studio o di altre forme di assistenza.
Art. 18
 
Il personale tecnico specializzato, assunto con contratto a tempo determinato per particolari esigenze, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia prestato servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1984-1985, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, a eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con la qualifica corrispondente a quella in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a detta qualifica.
Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso alla qualifica in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di inquadramento lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla Tabella B allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
L' inquadramento si consegue previo superamento di una prova d' esame teorica e/o tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 19
 
In conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 18, sono abrogati il quarto ed il quinto comma dell' articolo 20 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57.
CAPO V
 Altre norme in materia di beni e attività culturali
Art. 20
 
In via di interpretazione autentica del disposto di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, l' utilizzazione di una unità del personale iscritto nella graduatoria unica regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è autorizzata anche successivamente all' inquadramento della medesima unità nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21.
CAPO VI
 Norme finanziarie
Art. 21
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 5, è autorizzato nell' anno finanziario 1986 un limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7100 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Province, Comuni, Consorzi di Comuni e altri enti, istituzioni, cooperative e associazioni per l' acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l' attrezzatura e l' arredamento di locali destinati a biblioteche o musei >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1986.
L' onere di lire 200 milioni previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza di lire 200 milioni per l' anno 1986. Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/RAG. dd. 7 febbraio 1986.
Art. 23
 
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 24
 
Per gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 - così come aggiunto con il precedente articolo 9 -, dall' articolo 48 della citata legge regionale - così come sostituito dal precedente articolo 11 - e dagli ultimi tre commi dell' articolo 49 della medesima legge regionale - così come aggiunti con il precedente articolo 12 -, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria III - il capitolo 2118 con la denominazione: << Spese per il conferimento di incarichi nel settore dei beni culturali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 360 milioni, suddivisi in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 360 milioni si provvede:
- per lire 60 milioni (20 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) mediante storno di pari importo dal capitolo 7032 del precitato stato di previsione;
- per lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del medesimo stato di previsione (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi):
- per le restanti lire 100 milioni relativi all' anno 1988 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2118 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l' anno 1986.
Sul precitato capitolo 2118 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7032 del più volte citato stato di previsione della spesa.
La denominazione del predetto capitolo 7032 viene modificata sopprimendo la locuzione << nonché spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati >>.
Art. 25
 
Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali e assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione del precedente articolo 18 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.
Art. 26
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.