Art. 1
Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' anno finanziario 1985 giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
È approvato in lire 7.269.528.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 10.269.528.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1985-1987 annesso alla presente legge (tabella B).
È approvato in lire 2.779.113.000.000, in termini di competenza, ed in lire 3.812.960.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1985.
È approvato in lire 5.779.113.000.000, in termini di competenza, ed in lire 6.812.960.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1985.
Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1985, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
Sono approvati in lire 2.210.024.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1986 ed in lire 2.280.391.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1987.
È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1985-1987 (tabella B).
Art. 3
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1985, annesso alla presente legge.
Art. 4
Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 7
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1500 e 1600 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9500 e 9600 dello stato di previsione della spesa.
Art. 10
I decreti, con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottate dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
L' Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, 1 comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - a contrarre mutui nel triennio 1985-1987 negli importi massimi e per le finalità di seguito specificati:
a) per la realizzazione di opere di grande viabilità e di infrastrutture di trasporto, anche in concorso con le competenti Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, nonché con altri Enti pubblici, fino all' importo massimo di:
- lire 50 miliardi nell' anno 1985;
- lire 50 miliardi nell' anno 1986;
- lire 30 miliardi nell' anno 1987;
b) per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale e precisamente acquedotti, fognature, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e reti ed impianti per l' adduzione e la distribuzione di gas metano, anche in concorso con Enti locali e loro consorzi od aziende, nonché società a partecipazione pubblica, fino all' importo massimo di:
- lire 30 miliardi nell' anno 1985;
- lire 20 miliardi nell' anno 1986;
- lire 20 miliardi nell' anno 1987.
I mutui da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, saranno contratti in lire italiane o in ECU (european currency unit) o in qualsiasi valuta estera secondo gli usi internazionali, negli anni e negli importi massimi indicati nel precedente comma o nei corrispondenti controvalori, ad un tasso annuo comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al diciannove per cento in caso di ricorso al mercato finanziario interno ed al quattordici per cento in caso di ricorso al mercato finanziario estero (internazionale).
In caso di ricorso al mercato estero (internazionale) l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio.
Le rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprendenti gli oneri di cui al precedente comma, faranno carico al bilancio regionale per un importo massimo complessivo di lire 600 miliardi così suddivisi:
- lire 17 miliardi nell' anno 1986;
- lire 30 miliardi nell' anno 1987;
- lire 40 miliardi in ciascuno degli anni dal 1988 al 2000;
- lire 23 miliardi nell' anno 2001;
- lire 10 miliardi nell' anno 2002.
Art. 12
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1985.