LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 2
 Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2016.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 3
 Anticipazione all' ERSA
per finanziamenti a cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell' anno 1985, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura, - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al 1 alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 31 ottobre 1984.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
 Finanziamenti all' ERSA per il sistema antigrandine
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, ed in particolare per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 5
 Centro zootecnico sperimentale
Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera n), L. R. 10/2012
Art. 7
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione della
Friulia SpA - articolo 1 della legge regionale
13 maggio 1975, n. 22
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 30.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera n), L. R. 10/2012
Art. 9
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 20.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, e modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 12
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 13
 Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi
fra le piccole imprese industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 14
 Spese per iniziative volte allo sviluppo industriale
Per le finalità previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata - per lo sviluppo industriale - la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2651 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e al bilancio per l' anno 1985.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 15
 Contributo straordinario all' ESA
per il credito d' esercizio
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 16
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese artigiane
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 18
 Contributo straordinario a favore del
Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative
Per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 19

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
2Secondo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
3Terzo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
4Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 21
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 22
 Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi
fra le piccole imprese commerciali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 23
 Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 24
 Interventi a favore della nautica da diporto
Per le finalità previste dalla lettera d) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 25
 Contributi in conto interessi a favore
delle strutture ricettive turistiche
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni, e, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1985 lire 300 milioni;
- anni dal 1986 al 1994 lire 800 milioni;
- anno 1995 lire 500 milioni.

L' onere di lire 1.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 26
 Acquisto di battipista
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO VI
 Interventi nel settore delle imprese
di spedizione e di autotrasporto
Art. 27
 Contributi in conto interessi
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 28
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ABITAZIONE
CAPO I
 Interventi a favore dell' edilizia residenziale
Art. 29
 Fondo regionale per interventi
di edilizia residenziale a favore degli IACP
Per le finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata - a favore degli IACP - la spesa complessiva di lire 26.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1985, di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 26.500 milioni fa carico al capitolo 6531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 30
 Interventi a favore degli sfrattati
Per le finalità previste dall' articolo 99 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 31
 Interventi a favore dell' edilizia convenzionata
Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 32
 Interventi a favore dell' edilizia agevolata
Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 13.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 39.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO II
 Interventi a favore dei centri storici
Art. 33
 Centri storici
Ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Ai sensi del citato secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 2 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E D' INTERESSE PUBBLICO
CAPO I
 Interventi di sistemazione idrogeologica
Art. 34
 Sistemazione idraulico - forestale
Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO II
 Opere pubbliche e d' interesse pubblico
Art. 35
 Studi e progettazione per opere idrauliche
ed igienico - sanitarie
Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1985, di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 400 milioni per l' anno 1987, il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 36
 Interventi per la realizzazione
di opere pubbliche e di interesse pubblico
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Fra le opere ammissibili alla concessione dei contributi di cui ai citati articoli 1 e 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è compresa anche la realizzazione della sede dell' Amministrazione provinciale di Pordenone.
Per le finalità previste dall' articolo 7 bis della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 19 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 37
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 1.200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:
a) per le finalità previste dal combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma, la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l' anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 5320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni per l' anno 1985. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1984, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Al fine di dotare la città di Trieste di uno stadio adeguato, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 10.000 milioni a titolo di concorso nella spesa a ciò necessaria. Per l' erogazione di detto finanziamento si applicano le norme di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Detto onere fa carico al capitolo 5323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 38
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
CAPO III
 Interventi di tutela ambientale
Art. 39
 Spese per la tutela ambientale
Per le iniziative previste dall' articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 247 milioni, suddivisa in ragione di lire 47 milioni per l' anno 1985 e di lire 200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 247 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
L' autorizzazione di spesa di lire 205 milioni per l' anno 1986, prevista dall' articolo 60 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotta di lire 5 milioni.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti per l' attuazione dei progetti di conservazione e ricostituzione vegetale connessi con i piani di riordino fondiario o di irrigazione, specificati all' articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 7508 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2Quarto comma abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
CAPO IV
 Opere portuali e marittime
Art. 40
 Programmi di investimento nel Porto di Trieste
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1985, 6.000 milioni per l' anno 1986 e 12.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 41
 Raccordo ferroviario al servizio
del Porto di Monfalcone
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, 2.500 milioni per l' anno 1986 e 4.500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 42
 Potenziamento dello scalo di Porto Nogaro
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 43
 Reimpiego contributi FERS
Nel quadro del reimpiego dei finanziamenti assegnati alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i finanziamenti già concessi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e dell' articolo 49 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura della spesa per la realizzazione, nel porto di Trieste, delle opere e delle infrastrutture ammesse al contributo del fondo medesimo.
Per l' erogazione del finanziamento integrativo di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.
Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 44
 Opere marittime e di navigazione interna
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELLA
CULTURA E DELLA RICERCA APPLICATA
Art. 45
 Edilizia scolastica
Il limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l' anno 1983, con l' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 98 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 98 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Il limite di impegno di lire 227.950.000, autorizzato con l' articolo 7, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 117 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 117 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, sono autorizzati, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 315 milioni e, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 350 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1985 lire 315 milioni;
- anni dal 1986 al 2004 lire 665 milioni;
- anno 2005 lire 350 milioni.

L' onere di lire 1.645 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il limite di impegno di lire 396.750.000, autorizzato con l' articolo 7, nono comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 278 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 278 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 278 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 278 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 834 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7066 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 6 del capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.650 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1985, di lire 500 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.800 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 2.650 milioni fa carico al capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 46
 Centri di formazione professionale
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, di lire 1.200 milioni per l' anno 1986 e di lire 2.200 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 7075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 47
 Biblioteche e musei
Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere fa carico al capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 48
 Beni culturali
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 100 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della medesima legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.850 milioni, suddivisa in ragione di lire 850 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 1.850 milioni fa carico al capitolo 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Il limite di impegno di lire 179.400.000 autorizzato con l' articolo 7, undicesimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene ridotto di lire 114 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative vengono ridotte di lire 114 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2002.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 114 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 114 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004. L' onere di lire 342 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 80 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1986 per consentire il proseguimento dei lavori ivi previsti. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Note:
1Parole aggiunte all'ottavo comma da art. 58, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
Art. 49
 Osservatorio Geofisico sperimentale di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Osservatorio Geofisico sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni, un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per provvedere a spese di investimento connesse al potenziamento dell' attività istituzionale dell' Ente.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 50
 Collegio del Mondo Unito
Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 7012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l' importo di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 51
 Mostra civiltà friulana
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 52
 Conservazione e valorizzazione
di tradizioni culturali locali
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della propria sede destinata ad ospitare anche un' istituzione per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
ED ASSISTENZIALE
Art. 53
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 54
 Interventi di derattizzazione
Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 55
 Centri diurni per anziani
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
TITOLO VI
 AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER GLI INTERVENTI
PREVISTI NELL' ANNO 1987 DALLA LEGGE
REGIONALE 29 GIUGNO 1983, N. 70
Art. 56
 Opere di bonifica ed irrigazione
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 6, quarto comma, lettera c), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 57
 Fondo di rotazione per le iniziative economiche
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 16, primo comma, lettera c), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 58
 Consorzio per l' Area di Ricerca
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 27, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 59
 Opere ed impianti nei poli turistici
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 46, secondo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 60
 Programmi di investimento nel Porto di Trieste
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 61
 Programmi di investimento nel Porto di Monfalcone
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 50, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 62
 Programmi di investimento a Porto Nogaro
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 51, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
TITOLO VII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 63
 Interventi diretti ad incrementare
la produzione legnosa
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 63, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 64
 Studi e ricerche nel settore energetico
Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 2, lettera a), della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 65
 Ripristino dell' efficienza produttiva delle
aziende artigiane danneggiate da calamità naturali
Il limite di impegno di lire 95 milioni autorizzato per il settore dell' industria e dell' artigianato con l' articolo 19, quinto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, viene ridotto di lire 45 milioni a decorrere dall' anno 1985.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1993.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1985, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore dell' artigianato.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 45 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 66
 Anticipazione spese vitto vigili del fuoco
Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1985 il recupero di pari importo - ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 911 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Art. 67
 Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme
In relazione alle particolari esigenze di valorizzazione turistica del territorio comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario di lire 300 milioni nell' anno 1985, da utilizzarsi per le finalità istituzionali del Comune medesimo.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985
2Primo comma sostituito da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985
Art. 68
 Società operaia di mutuo soccorso
e istruzione di Pordenone
Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Pordenone un ulteriore contributo straordinario di lire 150 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1985.
Detto onere fa carico al capitolo 7087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 69
 Consorzio Comuni del Bacino Imbrifero
Montano del Tagliamento
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento nelle province di Udine e Pordenone un finanziamento straordinario per il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio medesimo.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 70
 Modifica dell' autorizzazione di spesa per gli interventi
di cui alla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81
L' autorizzazione di spesa di lire 6.500 milioni per l' anno 1985 prevista dall' articolo 53 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotta a lire 6.000 milioni e ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 7626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 71
 Modifica ed integrazione dell' autorizzazione di spesa per
gli interventi di cui alla legge regionale 16 giugno
1983, n. 56
Le autorizzazioni di spesa previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56 e dall' articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, vengono complessivamente ridotte di lire 1.100 milioni, e precisamente in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 7/1999
Art. 74
 Modifica dell' articolo 8
della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65
All' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è aggiunto il seguente comma:
<< Potranno, altresì, essere concessi contributi per il miglioramento e l' incremento del patrimonio silvo pastorale. >>

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 75
 Modifica dell' articolo 8
della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10
All' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, << Interventi straordinari a favore delle Società Industriali Zanussi SpA di Pordenone e società controllate >>, è soppresso il periodo << o, comunque entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge >>.
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Rimane inefficace l'iterazione dell'abrogazione di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 10/2012.
Art. 77
 
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 55, dal 63 al 69 e con l' articolo 71 della presente legge, pari a lire 363.693 milioni, suddivisi in ragione di lire 96.469 milioni per l' anno 1985, di lire 112.172 milioni per l' anno 1986 e di lire 155.052 milioni per l' anno 1987, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dal 56 al 62 del Titolo VI della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l' anno 1987, trova copertura nei fondi assegnati per l' anno medesimo con l' articolo 10, secondo comma, lettera a), della legge 11 novembre 1982, n. 828, così come modificato dall' articolo 11, ventunesimo comma, della legge finanziaria dello Stato 1985, ed iscritti per l' anno 1987 sul capitolo 684 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 78
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1985.