CAPO I
Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
Proprietà contadina
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 2
Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2016.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 3
Anticipazione all' ERSA
per finanziamenti a cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell' anno 1985, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura, - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 4
Finanziamenti all' ERSA per il sistema antigrandine
Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, ed in particolare per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 5
Centro zootecnico sperimentale
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
CAPO II
Interventi nel settore dell' industria
Art. 6
Aumento del capitale sociale della Friulia SpA
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 7
Conferimento allo speciale fondo di dotazione della
Friulia SpA - articolo 1 della legge regionale
13 maggio 1975, n. 22
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 30.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 8
Aumento del capitale sociale della Friulia - LIS SpA
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA - Friulia LIS SpA >> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 3.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 9
Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla
legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 20.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 10
Istituto di Mediocredito per le piccole
e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia
L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare - fino all' importo massimo di lire 5.000 milioni - all' aumento del fondo di dotazione dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1985. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Ad integrazione di quanto previsto dall'
articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 10.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia. Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 11
Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 12
Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese industriali
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 13
Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi
fra le piccole imprese industriali
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 14
Spese per iniziative volte allo sviluppo industriale
Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO III
Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 15
Contributo straordinario all' ESA
per il credito d' esercizio
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 16
Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese artigiane
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 17
Contributi a favore dei Consorzi provinciali
di garanzia fidi fra imprese artigiane
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane, consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa fra le imprese artigiane, per le finalità previste dal
Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8275 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 18
Contributo straordinario a favore del
Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative
Per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all'
articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 19
Iniziative di ricerca applicata finalizzata
all' acquisizione di tecnologie innovative
Al fine di favorire e stimolare l' innovazione tecnologica nel settore dell' artigianato, l' Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a concedere contributi in conto capitale sino alla misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di lire 250 milioni annui in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo finalizzate alla acquisizione di tecnologie innovative, nonché per l' acquisto di brevetti ovvero di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
b) a sostenere spese dirette al fine di commissionare progetti di ricerca applicata tecnologica od organizzativa di elevato interesse per l' artigianato regionale.
Le domande di contributo di cui alla lettera a) del precedente comma debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione, corredate del preventivo di spesa e della documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza della iniziativa relativamente al tipo, all' operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.
I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 20
Spese per iniziative volte allo sviluppo
del settore artigiano
Al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese dirette per studi, indagini e collaborazioni.
Per le medesime finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati che attuino iniziative tendenti a valorizzare l' artigianato del Friuli - Venezia Giulia.
Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 3060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO IV
Interventi nel settore del commercio
Art. 21
Contributi pluriennali alle imprese commerciali
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 22
Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi
fra le piccole imprese commerciali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'
articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 23
Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO V
Interventi nel settore del turismo
Art. 24
Interventi a favore della nautica da diporto
Il predetto onere fa carico al capitolo 8161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 25
Contributi in conto interessi a favore
delle strutture ricettive turistiche
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni, e, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1985 lire 300 milioni;
- anni dal 1986 al 1994 lire 800 milioni;
- anno 1995 lire 500 milioni.
L' onere di lire 1.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 26
Acquisto di battipista
Il predetto onere fa carico al capitolo 8140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO VI
Interventi nel settore delle imprese
di spedizione e di autotrasporto
Art. 27
Contributi in conto interessi
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 28
Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.