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Indice:
L.R. n. 54/1985
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
30 dicembre 1985
, n.
54
Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/12/1985, N. 133
Data di entrata in vigore:
30/12/1985
Materia:
440.03
-
Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Per la prosecuzione, il completamento e l' esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22
, salvo le modifiche e integrazioni di cui al successivo articolo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1985 da utilizzare nei bacini montani dell' area colpita dagli eventi sismici del 1976, nei limiti e per gli effetti dell'
articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828
.
Art. 2
La Giunta regionale, a parziale modifica di quanto previsto al
primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38
, affida l' esecuzione delle nuove opere di sistemazione idraulico - forestale direttamente in concessione ai Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana e, ove questi non siano stati costituiti, ai Consorzi di bonifica. In via eccezionale, le opere di particolare rilevanza ed impegno tecnico potranno essere eseguite direttamente dagli uffici della Direzione regionale delle foreste.
Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della
legge regionale 17 agosto 1985, n. 38
, per interventi di sistemazione dei bacini idrografici, mediante la predisposizione di programmi pluriennali di intervento.
La prosecuzione o il completamento di opere di sistemazione idraulico - forestale sarà eseguito dagli enti o dagli uffici che hanno redatto i relativi progetti già approvati.
Art. 3
Per gli oneri previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6201 con la denominazione: << Spese per la prosecuzione, il completamento e l' esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica e per la revisione prezzi di opere già appaltate, da utilizzare, con le procedure previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22
, come modificate ed integrate dalla presente legge, nei bacini montani delle aree colpite dagli eventi sismici del 1976, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828
>> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detta somma, l' importo di lire 10.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10
, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16/Rag. del 7 febbraio 1985.
Sul precitato capitolo 6201 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative