LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51

Modificazioni dell' ordinamento dell' Amministrazione regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1986
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 1
 
Il quarto comma dell' articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Agli Assessori effettivi sono attribuite le materie previste per gli uffici cui sono preposti secondo i seguenti criteri:
1) all' Assessore al bilancio e della programmazione la Direzione regionale del bilancio e della programmazione;
2) all' Assessore alle finanze la Direzione regionale della ragioneria generale e la Direzione regionale dei servizi amministrativi;
3) all' Assessore all' agricoltura la Direzione regionale dell' agricoltura;
4) all' Assessore all' artigianato ed alla cooperazione la Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione;
5) all' Assessore agli enti locali la Direzione regionale degli enti locali;
6) all' Assessore all' igiene ed alla sanità la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;
7) all' Assessore all' industria la Direzione regionale dell' industria;
8) all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali, la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali;
9) all' Assessore al lavoro ed all' assistenza sociale la Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale;
10) all' Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale la Direzione regionale dei lavori pubblici e la Direzione regionale della pianificazione territoriale. >>


Art. 2
 
All' articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il punto 7) è sostituito dal seguente: << 7) viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali >>;
- il punto 11 bis) è sostituito dal seguente: << 11 bis) commercio e turismo; >> - il punto 11 ter) è soppresso.

Art. 3
 
Il terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale sono poste la Direzione regionale del commercio e del turismo, la Direzione regionale delle foreste e la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali. >>

Art. 4
 
L' articolo 8 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
La Direzione regionale del commercio e del turismo comprende:
1) il Servizio del commercio, con il compito di promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e di curare la trattazione degli affari relativi ai mercati, all' annona, alle esposizioni ed alle fiere;
2) il Servizio del turismo e dell' industria alberghiera, con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al turismo ed all' industria alberghiera della regione, nonché la trattazione degli affari relativi alla vigilanza sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Alle dipendenze della Direzione regionale del commercio e del turismo sono altresì posti gli Uffici provinciali del turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. >>

L' articolo 8 ter della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
Art. 5
 
L' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
La Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, comprende:
1) il Servizio della viabilità con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di strade di interesse locale, provinciale e regionale, nonché il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità stradale, le comunicazioni autostradali e ferroviarie, gli aeroporti, gli autoporti, le idrovie e le infrastrutture di trasporto in genere;
2) il Servizio dei trasporti e traffici con il compito di curare la trattazione degli affari relativi al trasporto su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale, al trasporto merci nonché alle linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione, nonché di curare il coordinamento con altri mezzi di trasporto di persone e merci;
3) il Servizio delle attività portuali ed emporiali, con il compito di promuovere l' organizzazione e lo sviluppo delle attività portuali ed emporiali nell' ambito regionale e la realizzazione di opere ed impianti ad esse funzionali. >>.


Art. 6
 
L' articolo 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 
La Direzione regionale dei lavori pubblici comprende:
1) il Servizio degli affari amministrativi e contabili con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, nonché quelli relativi agli atti delegati, di curare inoltre i servizi di segreteria del Comitato tecnico regionale;
2) il Servizio dell' edilizia, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di edilizia e ogni intervento relativo alla costruzione, trasformazione e manutenzione degli immobili facenti parte del patrimonio regionale;
3) il Servizio dell' edilizia residenziale, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti l' edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata - esclusa la gestione delle pratiche espropriative - e l' urbanizzazione primaria di aree destinate all' edilizia residenziale, nonché di concedere e liquidare i relativi contributi;
4) il Servizio dell' idraulica, con il compito di curare la trattazione degli affari in materia di opere idrauliche, studi idrologici, acquedotti, fognature e derivazioni di acque pubbliche;
5) il Servizio espropriazioni, con il compito di esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, costituzione di servitù coattive e occupazioni temporanee e d' urgenza, di agevolare gli enti locali e le ditte esproprianti mediante consulenza tecnico - giuridica in materia, di coadiuvare le commissioni provinciali istituite ai sensi dell' articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e di curare la predisposizione di circolari interpretative in materia, promuovendo con ogni mezzo la diffusione a livello locale della conoscenza delle procedure espropriative;
6) il Servizio delle calamità naturali, con il compito di curare la produzione e la gestione di ogni mezzo di intervento diretto alla difesa ed alla prevenzione delle calamità naturali.

La Direzione regionale dei lavori pubblici esplica, altresì, funzioni di controllo tecnico, valutazione e consulenza su forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia interessata e comunque competente ad intervenire nell' esercizio delle sue attribuzioni di controllo.
Alle dipendenze della Direzione regionale dei lavori pubblici, con le attribuzioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sono posti i seguenti Uffici periferici:
1) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Trieste;
2) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine;
3) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Gorizia;
4) Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone. >>


Art. 7
 
Dopo l' articolo 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
<< Art. 24 bis
 
La Direzione regionale della pianificazione territoriale comprende:
1) il Servizio della pianificazione territoriale regionale, con il compito di curare l' elaborazione e l' aggiornamento del piano urbanistico regionale e di ogni altro piano di iniziativa regionale, di curare lo studio e la elaborazione dei modelli regionali in materia urbanistica;
2) il Servizio della pianificazione territoriale comunale, con il compito di esaminare i piani regolatori comunali, i programmi di fabbricazione, i regolamenti edilizi ed ogni altro strumento urbanistico e a livello subordinato a quello comunale, nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati.

Alle dipendenze della Direzione regionale della pianificazione territoriale è altresì posto l' Ufficio decentrato nella città di Udine, equiparato a Servizio, con compiti di istruttoria e di collegamento con gli enti locali nelle materie di competenza della Direzione stessa. >>.

Art. 8
 
L' articolo 27 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
 
La Direzione regionale degli enti locali comprende:
1) l' Ufficio centrale degli enti locali, con il compito di curare la trattazione degli affari riguardanti gli enti e le istituzioni soggetti al controllo del Comitato centrale di controllo, nonché gli affari pertinenti o connessi all' esercizio del controllo medesimo;
2) il Servizio centrale degli affari giuridici e della consulenza, con il compito di curare e coordinare l' assistenza e la consulenza legale anche in forma itinerante e l' organizzazione di seminari o corsi di formazione, d' aggiornamento o di specializzazione nei confronti degli enti e delle istituzioni soggetti al controllo dei Comitati centrale e provinciali di controllo, l' istruttoria del contenzioso per la parte di competenza della Direzione regionale, l' emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della Direzione regionale, l' emanazione di norme non legislative e di atti generali in materia di competenza della Direzione medesima e, infine, il servizio di segreteria del Collegio di cui all' articolo 16 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48;
3) il Servizio centrale ispettivo, elettorale e delle circoscrizioni locali, con il compito di curare la trattazione degli affari attinenti alle elezioni, ai referendum, alle circoscrizioni e denominazioni locali, alla toponomastica, alla polizia locale urbana e rurale, alla vigilanza ed alle ispezioni ordinarie e straordinarie nonché agli interventi sostitutivi presso gli enti soggetti al controllo regionale al fine di assicurare l' ordinato e regolare funzionamento dei servizi e la corretta ed uniforme osservanza della legge e dei regolamenti;
4) il Servizio centrale di ragioneria, con il compito di trattare gli affari di contabilità e finanza riguardanti gli enti e le istituzioni sottoposte al controllo del Comitato centrale, gli affari di finanza straordinaria relativi a tutti gli enti locali ed ai lori rapporti con gli organi statali centrali, e, infine, di attendere alle rilevazioni statistiche generali e particolari nonché ai vari adempimenti di natura contabile e finanziaria;
5) il Servizio centrale delle istituzioni di assistenza e beneficenza con il compito di curare la trattazione degli affari relativi all' assistenza e beneficenza di competenza regionale e per legge non affidati ad altri uffici regionali, di curare inoltre l' istruttoria delle pratiche relative alla erezione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore ed ai relativi statuti, nonché di vigilare e coordinare la loro attività;
6) il Servizio centrale delle Unità sanitarie locali, con il compito di curare la trattazione e la istruttoria delle pratiche riguardanti gli enti ed organismi soggetti al controllo della apposita Commissione regionale, nonché gli affari pertinenti o connessi con l' esercizio del controllo medesimo;
7) l' Ufficio di ragioneria delle Unità sanitarie locali, con il compito di trattare gli affari di bilancio e contabilità riguardanti tali istituzioni.

La Direzione regionale degli enti locali, inoltre, coordina l' attività degli Uffici e servizi della Direzione regionale, cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ad altri Servizi, attende alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte interessante la Direzione, alle relazioni annuali e periodiche.
Alle dipendenze della Direzione regionale degli enti locali sono posti i seguenti Uffici periferici, ai quali spetta la trattazione, nell' ambito della provincia, degli affari connessi con l' esercizio dei controlli di competenza del rispettivo Comitato provinciale:
a) Ufficio provinciale degli enti locali di Gorizia;
b) Ufficio provinciale degli enti locali di Pordenone;
c) Ufficio provinciale degli enti locali di Trieste;
d) Ufficio provinciale degli enti locali di Udine.

Gli Uffici provinciali curano, inoltre, gli adempimenti relativi alle funzioni di amministrazione attiva previsti dalla presente legge e dalla altre disposizioni e provvedono agli adempimenti loro richiesti dalla Direzione regionale degli enti locali nonché dagli altri uffici della Regione.
Ciascun Ufficio provinciale comprende un settore affari generali, un settore affari giuridico - amministrativi ed un settore ragioneria. >>.

Art. 9
 
All' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
<< Quando leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici e di pianificazione territoriale menzionano il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato e la Direzione regionale dei lavori pubblici, la menzione si intende riferita all' Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale e, rispettivamente, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, salvo per le attribuzioni proprie del Servizio della pianificazione territoriale comunale per le quali la menzione si intenda riferita alla Direzione regionale della pianificazione territoriale >>;
b) al settimo comma le parole << al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore da lui delegato >> sono sostituite dalle parole << all' Assessore ai lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale >>;
c) l' ottavo comma è sostituito dal seguente:
<< Qauando leggi e regolamenti regionali menzionano l' Assessore al commercio o l' Assessore al commercio ed al turismo e, rispettivamente, la Direzione regionale del commercio o la Direzione regionale del turismo, le menzioni si intendono riferite al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato e, rispettivamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo>>;
d) al nono comma sono soppresse le parole: << agli enti locali >>;
e) al decimo comma sono soppresse le parole:
<< di viabilità , trasporti, traffici, porti attività emporiali e >>, nonché le parole << rispettivamente all' Assessore alla viabilità , ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali ed >>;
f) dopo il decimo comma sono inseriti i seguenti:
<< Quando leggi e regolamenti regionali in materia di enti locali menzionano il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato la menzione si intende riferita all' Assessore agli enti locali.
Quando leggi e regolamenti regionali in materia di viabilità, trasporti, traffici, porti, attività emporiali menzionano l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali, la menzione si intende riferita al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore da lui delegato. >>.

Art. 10
 
La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall' articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Direzioni regionali secondo le competenze determinate dalla presente legge.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore l' 1 gennaio 1986.