Art. 13
Il limite di impegno di lire 343.200.000, iscritto sul capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in corrispondenza della assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della
legge 25 marzo 1982, n. 94, viene ridotto di lire 160.200.000. Le annualità relative verranno, pertanto, ridotte di lire 160.200.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 2009.
Corrispondentemente, il limite di impegno di lire 1.051.800.000 iscritto sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in relazione all' assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della
legge 25 marzo 1982, n. 94, viene elevato di lire 160.200.000. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 480.600.000 per l' anno 1985, corrispondente all' ammontare delle prime tre annualità del predetto limite d' impegno, e di lire 160.200.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2009.
Il limite di impegno di lire 433.300.000, iscritto sul capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in corrispondenza della assegnazione statale disposta con il citato articolo 1, undicesimo comma, della
legge 25 marzo 1982, n. 94, viene revocato. Le annualità relative vengono, pertanto, revocate per ciascuno degli anni 1985 al 2010.
Corrispondentemente, il limite di impegno di lire 1.733.200.000 iscritto sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in relazione alla assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della
legge 25 marzo 1982, n. 94, viene elevato di lire 433.300.000. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 866.600.000 per l' anno 1985, corrispondente all' ammontare delle prime due annualità del predetto limite d' impegno e di lire 433.300.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2010.
Il limite di impegno di lire 447.700.000, iscritto sul capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in corrispondenza della assegnazione statale già citata nei commi precedenti, viene revocata. Le annualità relative vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1985 al 2011.
Corrispondentemente, il limite di impegno di lire 1.790.800.000 iscritto sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in relazione alla assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della
legge 25 marzo 1982, n. 94, viene elevato di lire 447.700.000. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 447.700.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 2011.
In relazione al disposto di cui ai precedenti commi, sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene iscritto lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.877.300.000 (lire 1.794.900.000 per l' anno 1985 e lire 1.041.200.000 per ciascuno degli anni 1986 e 1987), corrispondente alle annualità previste dai precedenti secondo, quarto e sesto comma per gli anni dal 1985 al 1987.
Al predetto onere complessivo di lire 3.877.300.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6447 del precitato stato di previsione: di detto importo la somma di lire 753.700.000, relativa all' anno 1985, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 3 dell' 11 gennaio 1985.
Sul precitato capitolo 6446 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.600 milioni, cui si fa fronte mediante storno dal medesimo capitolo 6447.
Art. 14
Alla copertura dell' importo di lire 1.148 milioni, corrispondente alla differenza tra le maggiori spese autorizzate con i successivi articoli 15 e 16 (lire 1.458 milioni) e la somma algebrica delle variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla Tabella << A >> di cui all' articolo 1 della presente legge (- lire 310 milioni), si provvede:
- per lire 1.000 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 6187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle foreste n. 15 del 12 febbraio 1985;
- per lire 73 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 3356 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 75 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 7394 del più volte citato stato di previsione: detto importo corrisponde allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1984 e trasferito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 10 del 21 gennaio 1985.