LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 50

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (secondo provvedimento), nonché altre disposizioni finanziarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/12/1985
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
420.06 - Impianti sportivi

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 1985- 1987 ED AL BILANCIO
PER L' ANNO 1985
Art. 1
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1985, n. 10, il capitolo 7530 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito << per memoria >> il capitolo 1854 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.
Gli stanziamenti da iscriversi sul suddetto capitolo 1854 saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 6
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti i capitoli 619, 620, 621, 622 e 623 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 7
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti i capitoli 6459, 7193, 7528 e 7529 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 8
 
Le annualità successive al 1987 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, verranno iscritte nella misura di lire 1.194.650.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1985-1987 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 9
 
Le annualità successive al 1987 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, verranno iscritte nella misura di lire 196.950.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1985-1987 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 10
 
Le annualità successive al 1987 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 38, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto sui capitoli 551 dello stato di previsione dell' entrata e 6405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, verranno diminuite dell' importo di lire 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2004, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1985-1987 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 11
 
Le annualità successive al 1987 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 622 dello stato di previsione dell' entrata e 7528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, verranno iscritte nella misura di lire 149.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1985-1987 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 12
 
Le annualità successive al 1987 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198 ed iscritto sui capitoli 623 dello stato di previsione dell' entrata e 7529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, verranno iscritte nella misura di lire 16.000.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 1999, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1985-1987 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 13
 
Il limite di impegno di lire 343.200.000, iscritto sul capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in corrispondenza della assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, viene ridotto di lire 160.200.000. Le annualità relative verranno, pertanto, ridotte di lire 160.200.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 2009.
Corrispondentemente, il limite di impegno di lire 1.051.800.000 iscritto sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in relazione all' assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, viene elevato di lire 160.200.000. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 480.600.000 per l' anno 1985, corrispondente all' ammontare delle prime tre annualità del predetto limite d' impegno, e di lire 160.200.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2009.
Il limite di impegno di lire 433.300.000, iscritto sul capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in corrispondenza della assegnazione statale disposta con il citato articolo 1, undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, viene revocato. Le annualità relative vengono, pertanto, revocate per ciascuno degli anni 1985 al 2010.
Corrispondentemente, il limite di impegno di lire 1.733.200.000 iscritto sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in relazione alla assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, viene elevato di lire 433.300.000. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 866.600.000 per l' anno 1985, corrispondente all' ammontare delle prime due annualità del predetto limite d' impegno e di lire 433.300.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2010.
Il limite di impegno di lire 447.700.000, iscritto sul capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in corrispondenza della assegnazione statale già citata nei commi precedenti, viene revocata. Le annualità relative vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1985 al 2011.
Corrispondentemente, il limite di impegno di lire 1.790.800.000 iscritto sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 in relazione alla assegnazione statale disposta con l' articolo 1, undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, viene elevato di lire 447.700.000. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 447.700.000 per ciascuno degli anni dal 1985 al 2011.
In relazione al disposto di cui ai precedenti commi, sul capitolo 6446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene iscritto lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.877.300.000 (lire 1.794.900.000 per l' anno 1985 e lire 1.041.200.000 per ciascuno degli anni 1986 e 1987), corrispondente alle annualità previste dai precedenti secondo, quarto e sesto comma per gli anni dal 1985 al 1987.
Al predetto onere complessivo di lire 3.877.300.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6447 del precitato stato di previsione: di detto importo la somma di lire 753.700.000, relativa all' anno 1985, corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 3 dell' 11 gennaio 1985.
Sul precitato capitolo 6446 viene, altresì, iscritto l' ulteriore stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.600 milioni, cui si fa fronte mediante storno dal medesimo capitolo 6447.
Art. 14
 
Alla copertura dell' importo di lire 1.148 milioni, corrispondente alla differenza tra le maggiori spese autorizzate con i successivi articoli 15 e 16 (lire 1.458 milioni) e la somma algebrica delle variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla Tabella << A >> di cui all' articolo 1 della presente legge (- lire 310 milioni), si provvede:
- per lire 1.000 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 6187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore alle foreste n. 15 del 12 febbraio 1985;
- per lire 73 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 3356 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 75 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 7394 del più volte citato stato di previsione: detto importo corrisponde allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1984 e trasferito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 10 del 21 gennaio 1985.

TITOLO II
 ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 15
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 58 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 58 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 58 milioni per l' anno 1985.
Art. 16
 Consorzi per l' ufficio di economia e di bonifica montana
Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1984, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Servizio dell' economia montana - Categoria XI - il capitolo 5872 con la denominazione: << Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.400 milioni per l' anno 1985.
Art. 17
 Proprietà contadina
Il limite d' impegno di lire 200 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene revocato.
Le annualità relative al predetto limite vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1985 al 2016.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7243 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 18
 Interventi per lo sviluppo turistico
L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani un finanziamento straordinario di lire 150 milioni per interventi di sviluppo turistico del rispettivo comprensorio.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8176 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Forni Savorgnani per interventi di sviluppo turistico >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8155 del precitato stato di previsione.
Art. 19
 Difesa produzione agricola
Per le finalità previste dall' articolo 16, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7531 con la denominazione: << Contributi ai Consorzi di produzione agricola a copertura della spesa sostenuta per la gestione della cassa sociale allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni per l' anno 1985.
Al precitato onere di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 20
 Cooperative agricole
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative agricole ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, contributi sino al 98% della spesa ammissibile per la realizzazione di caseifici, in sostituzione di impianti preesistenti che venissero dichiarati inadeguati al proseguimento dell' attività di lavorazione e trasformazione del latte per motivi igienico - sanitari o urbanistici o, comunque, per cause di forza maggiore.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7532 con la denominazione: << Contributi alle cooperative agricole ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di caseifici >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 4 febbraio 1985.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.