Art. 1
Ambito di applicazione della legge
La presente legge disciplina le altezze minime ed i principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi.
Art. 2
Altezza minima dei vani
L' altezza interna utile dei vani adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi non può essere inferiore a metri 2,50 se gli edifici sono impostati ad una quota media non superiore a 400 metri sul livello del mare, ed a metri 2,40 in caso diverso.
L' altezza dei vani accessori, quali corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili, non può essere inferiore a metri 2,40.
Art. 3
Compensazione delle altezze
Nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purché l' altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nel precedente articolo 2.
Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l' altezza minima consentita dall' articolo 2.
Art. 4
Isolamento dei vani
Il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 centimetri superiore alla quota del terreno, il quale deve essere sistemato e impermeabilizzato per una larghezza non minore di 80 centimetri; fuori dei casi di cui al comma successivo, sotto il solaio deve essere realizzata un' intercapedine d' aria di altezza non inferiore a centimetri 20 adeguatamente aerata.
Sotto il livello di cui al comma precedente possono essere ricavati i vani accessori di cui al secondo comma del precedente articolo 2 nonché locali adibiti ad altri usi, diversi da abitazione, purché adeguatamente isolati ed aerati in conformità alle prescrizioni stabilite dai regolamenti edilizi comunali; possono altresì essere realizzati autorimesse, cantine e depositi.
Art. 5
Altezze minime dei vani nei centri storici
Per gli interventi su edifici compresi nelle zone A, delimitate ai sensi dell' articolo 34 delle << Norme di attuazione >> del Piano urbanistico regionale generale per i quali, in base alle prescrizioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato o a norme di altra natura, siano previste unicamente opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, e non sia possibile il rispetto dei limiti stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti purché le stesse non risultino inferiori ai seguenti limiti:
- nei vani di cui al primo comma dell' articolo 2, metri 2,20 e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all' articolo 3, metri 2,00;
- nei vani di cui al secondo comma dell' articolo 2, metri 2,00 e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all' articolo 3, metri 1,70.
I limiti di cui al comma precedente valgono anche in caso di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per eventi sismici, purché gli stessi ricadano entro le zone A, come sopra definite, e per i quali gli strumenti urbanistici di grado subordinato prevedano l' obbligo del ripristino delle caratteristiche edilizie, tipologiche ed architettoniche originarie.
Art. 6
Superfici minime abitabili per alloggi
in zone e casi particolari
Per gli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 metri sul livello del mare, per quelli di cui al precedente articolo 5 e per quelli impostati nelle zone classificate sismiche con grado di sismicità S = 9 e S = 12, in base alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, la superficie minima utile dei vani è stabilita in:
- mq. 8, per stanza da letto da una persona;
- mq. 12, per stanza da letto da due persone;
- mq. 12, per soggiorno.
Le superfici totali minime degli alloggi monostanza, nei casi contemplati dal presente articolo, sono così stabilite:
- per 1 persona: mq. 25;
- per 2 persone: mq. 35.
Art. 7
Superfici finestrate
La superficie finestrata apribile non può essere inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento dei vani abitabili di cui all' articolo 2 negli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 metri sul livello del mare.
La superficie minima finestrata stabilita dalle vigenti norme per gli edifici impostati ad una quota media inferiore a 400 metri sul livello del mare è fissata, limitatamente alle zone classificate sismiche, in 1/10 della superficie del pavimento del vano abitabile.
Per gli edifici di cui all' articolo 5 è consentito il mantenimento delle superfici finestrate apribili preesistenti purché le stesse non risultino inferiori a 1/15 della superficie del pavimento.
Art. 8
Superfici minime abitabili
per strutture ricettive alberghiere
Per le strutture ricettive alberghiere, come classificate dalla normativa vigente, la superficie minima utile per le stanze da letto è stabilita come segue:
- stanze ad 1 letto: mq. 8;
- stanze a 2 letti: mq. 12;
- stanze a 3 letti: mq. 16.
Per le stanze a oltre tre letti, si deve aggiungere una superficie minima di mq. 4 per ogni posto letto in più. Di conseguenza il volume minimo delle stanze è ridotto in rapporto ai minimi di superficie e altezza consentiti dalla presente legge.
Art. 9
Servizi igienici per le strutture ricettive alberghiere
A servizio delle stanze e appartamenti delle strutture ricettive alberghiere devono essere disponibili i seguenti impianti igienici, in quantità proporzionata al numero dei letti e all' importanza della categoria degli esercizi: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Le stanze da bagno al servizio esclusivo di singole stanze o appartamenti devono avere una superficie non inferiore a mq. 3 e possono essere illuminate artificialmente ed aerate mediante idonea apparecchiatura. Le stanze da bagno ad uso comune di più stanze devono avere una superficie non inferiore a mq. 5.
I locali della struttura ricettiva alberghiera utilizzati per ristorazione, bar e colazione devono essere dotati di servizi igienici adeguati ed adibiti a loro esclusivo uso, distinti da quelli a servizio di stanze e appartamenti.
Art. 10
Eliminazione delle barriere architettoniche
Compatibilmente con le tipologie architettoniche, nella costruzione, ristrutturazione e riatto delle strutture ricettive alberghiere, devono essere introdotti accorgimenti agevolativi che consentano l' accesso alle strutture stesse da parte di persone portatrici di minorazioni fisiche, con eliminazione, per quanto possibile, delle barriere architettoniche.
Art. 11
Poteri dei Comuni
I Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista all'
articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45:
- superfici minime finestrate ed abitabili superiori a quelle previste dai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9;
- altezze inferiori ai minimi previsti dal precedente articolo 3, purché non al disotto di metri 1,70, solo nei casi in cui i locali abbiano una superficie superiore a quella minima consentita, e limitatamente alla superficie eccedente;
- ulteriori disposizioni dirette a consentire la normale abitabilità dei locali fronteggianti muri e scarpate che si elevino oltre la quota d' impostazione dell' edificio all' interno del lotto di fabbrica.
Art. 12
Disposizioni finali e transitorie
Le norme contenute nella presente legge hanno immediata efficacia modificativa delle diverse norme tecniche contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali.
È fatta salva la legittimità delle opere concesse o autorizzate in base a norme vigenti antecedentemente all' entrata in vigore della
legge regionale 28 dicembre 1984, n. 56 nonché alle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.