LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 43

Norme in materia di controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica. Integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 e modifica alla legge regionale 26 agosto 1983, n. 74.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/08/1985
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

CAPO I
 Norme in materia di controllo
sugli atti dei Consorzi di bonifica
Art. 1
 Controllo e vigilanza
La Regione esercita sui Consorzi di bonifica funzioni di controllo e di vigilanza.
Gli atti consortili, esclusi quelli indicati nel comma seguente, sono soggetti al solo controllo di legittimità che viene esercitato dall' Assessore regionale all' agricoltura.
Non sono soggetti a controllo e non vanno pertanto trasmessi all' Assessore regionale all' agricoltura, gli atti di mera esecuzione di atti anche regolamentari già esecutivi, gli atti meramente ripetitivi o confermativi, gli atti privi di contenuto dispositivo, gli atti che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse, nonché le deliberazioni di ratifica di atti già controllati e quelle di presa d' atto degli atti delegati; non sono altresì soggette a controllo le deliberazioni concernenti materie eventualmente delegate da parte dell' Amministrazione regionale.
Gli atti non soggetti a controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta, ai sensi del primo comma del successivo articolo 2.
Art. 2
 Pubblicazione degli atti
e invio all' organo di controllo
Le deliberazioni dei Consorzi sono pubblicate all' Albo consortile entro cinque giorni dalla loro adozione; la pubblicazione deve durare sette giorni consecutivi.
Gli atti soggetti a controllo sono poi trasmessi all' Assessore regionale all' agricoltura in duplice copia integrale, con l' attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione.
Il Consorzio designa l' impiegato responsabile degli adempimenti prescritti nei commi precedenti; in difetto di designazione tale responsabilità fa capo a colui che svolge, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell' Ente. Egli deve anche curare di mettere a disposizione di chi li chiede per la lettura gli atti in pubblicazione.
Art. 3
 Reclami o denunce
Avverso gli atti dei Consorzi di bonifica, ogni consorziato di cui all' articolo 10 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, e chiunque, anche in forma associata, sia titolare di un interesse, può presentare, entro il periodo di pubblicazione, reclamo o denuncia, mediante deposito o invio all' Assessore regionale all' agricoltura tramite il Consorzio che li ha posti in essere.
Il soggetto di cui all' ultimo comma del precedente articolo 2, riceve i reclami e le denunce, rilasciandone contestuale ricevuta, e li inoltra, con raccomandata con avviso di ricevimento, all' organo di controllo unitamente all' anno cui essi si riferiscono ed agli eventuali chiarimenti o controdeduzioni dell' Ente.
Il soggetto medesimo apporrà in calce a ciascun atto sottoposto a controllo l' attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di reclami o denunce ne termine di cui al primo comma.
Relativamente all' aspetto della legittimità, l' Assessore regionale all' agricoltura, esaminati gli atti, informerà l' interessato dell' esito ottenuto dal reclamo o dalla denuncia sugli atti soggetti a controllo.
Art. 4
 Adempimenti istruttori
Nell' esercizio delle proprie attribuzioni l' Assessore regionale all' agricoltura può e, se richiesto nel contesto degli atti deliberativi dai singoli Consorzi interessati deve, disporre l' audizione dei loro rappresentanti; può, inoltre, richiedere documentazioni e chiarimenti utili ai fini dell' istruttoria.
La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza dell' Assessore regionale all' agricoltura da trasmettersi all' Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell' atto.
Entro detto termine può essere data al Consorzio notizia telegrafica dell' emissione dell' ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei tre giorni successivi alla scadenza del quindicesimo giorno.
Art. 5
 Termine per l' esercizio del controllo
Il controllo, per gli anni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, va eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell' atto.
Tale termine è elevato a trenta giorni qualora si tratti di:
1) bilancio preventivo, da redigere in conformità allo schema predisposto dalla Direzione regionale dell' agricoltura;
2) variazioni al bilancio preventivo;
3) conto consuntivo;
4) regolamenti di amministrazione;
5) contratti di tesoreria e di esattoria;
6) acquisto e alienazione di beni immobili e di titoli del debito pubblico, nonché costituzione di servitù passive e di enfiteusi.

La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla ricezione delle ordinanze di cui al precedente articolo.
Dalla scadenza di tale periodo decorre, per l' esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni.
Dal computo dei termini per l' esercizio del controllo vanno esclusi i giorni considerati non lavorativi dall' Amministrazione regionale.
Art. 6
 Annullamento degli atti
Nell' esercizio del controllo di legittimità riguardante gli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 1, l' Assessore regionale all' agricoltura, entro il termine indicato dal precedente articolo 5, annulla, con provvedimento motivato, gli atti che siano illegittimi.
Art. 7
 Comunicazione del provvedimento
dell' organo di controllo
Il provvedimento di annullamento è trasmesso al Consorzio, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal precedente articolo 5.
Quando all' Ente sia stata data tempestiva notizia telegrafica del provvedimento dell' Assessore regionale all' agricoltura, la trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi al termine ordinario rispettivamente di venti e trenta giorni.
Art. 8
 Esecutività degli atti
Gli atti indicati dal secondo comma del precedente articolo 1 diventano esecutivi:
a) quando sia scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 5 senza che l' Assessore regionale all' agricoltura ne abbia disposto l' annullamento;
b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera a), l' Assessore regionale all' agricoltura abbia dato formale avviso al Consorzio che l' anno è stato ritenuto legittimo;
c) quando si sia verificata la decadenza dei provvedimenti di cui agli articoli 4, secondo e terzo comma, e 7 della presente legge.

Art. 9
 Atti urgenti ed esecutività dei medesimi
Per motivate ragioni di urgenza, gli atti soggetti a controllo, esclusi quelli espressamente previsti dal secondo comma del precedente articolo 5, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall' organo deliberante.
Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono, entro cinque giorni dalla loro data, essere inviati all' Assessore regionale all' agricoltura e pubblicati all' Albo del Consorzio. La pubblicazione deve durare per sette giorni consecutivi.
In difetto dell' invio di cui al comma precedente, gli atti perdono il requisito della immediata esecutività e vanno assoggettati al regime previsto dall' articolo 2 della presente legge.
Art. 10
 Definitività dei provvedimenti
dell' organo di controllo
I provvedimenti di controllo sono definitivi
Art. 11
 Abrogazione dell' articolo 20
della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44
L' articolo 20 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è abrogato; le nuove disposizioni si applicano anche agli atti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, a tale data, non siano stati trasmessi al controllo.
Art. 12
 Servizio enti vigilati
Quale supporto burocratico del controllo sugli atti di tutti gli enti posti al controllo e alla vigilanza è costituito, presso la Direzione regionale dell' agricoltura, il Servizio enti vigilati, con il compito di assicurare l' istruttoria propedeutica alla adozione dei provvedimenti da adottare nell' esercizio del controllo e della vigilanza.
CAPO II
Art. 13
 Integrazione del Comitato di coordinamento
di cui all' articolo 4
della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44
Il comitato di coordinamento di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è integrato con la presenza del Consorzio Ledra - Tagliamento.
Art. 14
 Integrazione della norma transitoria sulle opere
di cui all' articolo 27
della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44
Al secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dopo le parole << opere di sistemazione agraria >> sono inserite le parole << e di irrigazione >>.
Art. 15
 Modifica dell' articolo 11
della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74
L' articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
L' importo da anticipare ai Consorzi di bonifica o ad altri Enti pubblici all' atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di cui al primo comma dell' articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48 e dall' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è stabilito nella misura del 50% dell' importo della concessione medesima.
In fase operativa, allorquando l' ammontare complessivo della spesa sostenuta ecceda i quattro decimi dell' importo posto a base della concessione, avuto presente l' incidenza dell' eventuale ribasso d' asta e di intervenuti provvedimenti integrativi, l' Amministrazione regionale erogherà un ulteriore anticipo fino al raggiungimento del 90% dell' importo a carico della Regione, senza detrazione di ritenuta di garanzia.
Il saldo verrà corrisposto con il provvedimento che approva il certificato di collaudo generale delle opere o il certificato di loro regolare esecuzione e ne accerta il costo effettivo che non contemplerà l' accertamento di interessi che possono essere maturati sull' ammontare delle anticipazioni.
Nelle concessioni di opere pubbliche di bonifica assentite dopo l' entrata in vigore della presente legge non si farà luogo a previsioni di alcuna aliquota per oneri di finanziamento. >>

Art. 16
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.