LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1985, n. 42

Interventi a favore delle cooperative operanti nel settore del turismo e modifiche alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1985
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO I
 INTERVENTI A FAVORE
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE PER INIZIATIVE
NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle società cooperative di produzione - lavoro contributi fino al 35% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto di aree con destinazione turistico - ricettiva, l' acquisto di edifici ad uso albergo o da destinare ad uso albergo, l' acquisto di complessi ricettivi complementari.
Nell' attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle società cooperative, per le stesse finalità di cui al precedente articolo, i contributi di cui alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, applicando, per la determinazione del contributo, la percentuale di cui al punto a) del primo comma dell' articolo 3 della stessa legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, indipendentemente dalle zone in cui l' iniziativa sia realizzata.
Art. 3
 
I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono essere assegnati, anche cumulativamente purché sulle aree vengano eseguite nuove costruzioni a carattere ricettivo per un importo non inferiore al 30% del valore d' acquisto dell' area e sugli immobili vengano eseguiti lavori di ampliamento, adattamento o ammodernamento per un importo non inferiore al 20% del valore d' acquisto dell' immobile.
Art. 4
 
L' acquisto del 100% delle azioni di una società avente nel proprio patrimonio esclusivamente il bene che si intende acquisire, è equiparato, ai fini della presente legge, all' acquisto del bene stesso.
TITOLO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
13 MAGGIO 1985, N. 20
Art. 5
 
Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1985,
n. 20, sono elevate rispettivamente al 55%, al 50% e al 45%.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per rideterminare il contributo a favore di iniziative per le quali sia stato emesso il decreto di concessione ma non siano stati ancora effettuati i pagamenti.
Art. 6
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8173 con la denominazione: << Contributi a favore delle società cooperative per l' acquisto di aree con destinazione turistico - ricettiva, di edifici ad uso albergo o da destinare ad uso albergo, nonché di complessi ricettivi complementari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 3.000 milioni, relativi all' anno 1985, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota, di pari importo, dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1984, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985;
- per lire 3.000 milioni (1.000 milioni relativi all' anno 1986 e lire 2.000 milioni relativi all' anno 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per le restanti lire 1.000 milioni relativi all' anno 1986, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Sul medesimo capitolo 8173 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni cui si fa fronte, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 7
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 2 fanno carico ai capitoli 8164 e 8165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità e le cui denominazioni vengono integrate aggiungendo la seguente locuzione: << ... nonché per l' acquisto di aree con destinazione turistico - ricettiva >>.