LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 1985, n. 39

Modificazioni alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, istitutiva delle Unità sanitarie locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/09/1985
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
Il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
<< L' elezione della Assemblea generale è indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale, che stabilisce il giorno e l' ora della votazione e che, nel caso di cui al quarto comma del successivo articolo 8, designa il Comune ove dovrà essere costituito l' Ufficio elettorale di zona. >>

Il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
<< La seduta di insediamento della neo - eletta Assemblea generale avverrà nella sede della Unità sanitaria locale su convocazione del Presidente uscente della medesima. >>

Art. 2
 
L' ultimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
<< La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente dell' ufficio elettorale di zona che ne invia attestato a ciascuno di essi dandone, altresì, notizia al Presidente della Giunta regionale, all' Assessore regionale all' igiene e sanità, ai Sindaci della zona ed al Presidente uscente della Unità sanitaria locale. >>

Art. 3
 
Il testo dell' articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
L' Assemblea generale è eletta per cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni comunali allorquando esse riguardino almeno la metà dei Comuni costituenti la Unità sanitaria locale ovvero quando, per dimissioni od altra causa, i componenti della Assemblea da sostituire superino la metà.
L' elezione della nuova Assemblea è indetta non oltre 40 giorni dalla data in cui, presso i Comuni della Zona, sono state ultimate le operazioni di convalida e di elezione del Sindaco e della Giunta, o dalla data in cui si è verificata la vacanza della metà più uno dei posti di componente la Assemblea generale.
Qualora in qualche comune, diverso dal capoluogo di zona, le operazioni di convalida e di elezione degli organi esecutivi non risultino concluse dopo 180 giorni dalla data delle elezioni comunali, la elezione della nuova Assemblea è, comunque, indetta dal Presidente della Giunta regionale se, nella zona, il numero dei consiglieri comunali convalidati risulti superiore al cinquanta per cento del totale ed essi possano recarsi a votare avendo eletto il rispettivo Sindaco.
Contemporaneamente dovrà essere promossa la convocazione d' ufficio dei Consigli comunali inadempienti perché provvedano alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco.
Ove, dopo 180 giorni dalla data delle elezioni comunali, le operazioni di convalida e di elezione degli organi non siano state effettuate nel comune capoluogo di zona, ma risulti possibile indire la elezione della Assemblea generale a termini del precedente terzo comma, l' ufficio elettorale di zona verrà costituito in altro comune da indicarsi nel decreto che indice la elezione dell' Assemblea, ed i consiglieri del comune capoluogo potranno votare per la elezione della detta Assemblea se, entro il giorno della votazione, saranno stati convalidati ed avranno eletto il Sindaco.
Alla votazione potranno altresì partecipare i consiglieri dei comuni che avranno, nel frattempo, provveduto agli adempimenti indicati nel quarto comma del presente articolo.
Le operazioni di voto di cui al precedente articolo 7 avranno luogo in un giorno non anteriore al quarantesimo successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto che indice la elezione dell' Assemblea.
La prima riunione della neo - eletta Assemblea generale è indetta dal Presidente uscente della Unità sanitaria locale per una data compresa entro il trentesimo giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.
L' ordine del giorno della prima seduta è fissato dal Presidente uscente nell' avviso di convocazione e riguarda la convalida degli eletti e la elezione dei componenti il Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, da effettuarsi nei modi previsti dal successivo articolo 11 come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 16.
Assume la presidenza provvisoria il componente più anziano di età, che svolgerà la detta funzione sino alla elezione del Presidente della Unità sanitaria locale. >>

Art. 4
 
In sede di prima attuazione della presente legge regionale, la elezione delle nuove Assemblee generali, a seguito dell' avvenuto rinnovo della maggior parte dei Consigli comunali, sarà indetta entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge medesima osservandosi le disposizioni dell' articolo precedente.