<< Art. 8
L' Assemblea generale è eletta per cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni comunali allorquando esse riguardino almeno la metà dei Comuni costituenti la Unità sanitaria locale ovvero quando, per dimissioni od altra causa, i componenti della Assemblea da sostituire superino la metà.
L' elezione della nuova Assemblea è indetta non oltre 40 giorni dalla data in cui, presso i Comuni della Zona, sono state ultimate le operazioni di convalida e di elezione del Sindaco e della Giunta, o dalla data in cui si è verificata la vacanza della metà più uno dei posti di componente la Assemblea generale.
Qualora in qualche comune, diverso dal capoluogo di zona, le operazioni di convalida e di elezione degli organi esecutivi non risultino concluse dopo 180 giorni dalla data delle elezioni comunali, la elezione della nuova Assemblea è, comunque, indetta dal Presidente della Giunta regionale se, nella zona, il numero dei consiglieri comunali convalidati risulti superiore al cinquanta per cento del totale ed essi possano recarsi a votare avendo eletto il rispettivo Sindaco.
Contemporaneamente dovrà essere promossa la convocazione d' ufficio dei Consigli comunali inadempienti perché provvedano alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco.
Ove, dopo 180 giorni dalla data delle elezioni comunali, le operazioni di convalida e di elezione degli organi non siano state effettuate nel comune capoluogo di zona, ma risulti possibile indire la elezione della Assemblea generale a termini del precedente terzo comma, l' ufficio elettorale di zona verrà costituito in altro comune da indicarsi nel decreto che indice la elezione dell' Assemblea, ed i consiglieri del comune capoluogo potranno votare per la elezione della detta Assemblea se, entro il giorno della votazione, saranno stati convalidati ed avranno eletto il Sindaco.
Alla votazione potranno altresì partecipare i consiglieri dei comuni che avranno, nel frattempo, provveduto agli adempimenti indicati nel quarto comma del presente articolo.
Le operazioni di voto di cui al precedente articolo 7 avranno luogo in un giorno non anteriore al quarantesimo successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto che indice la elezione dell' Assemblea.
La prima riunione della neo - eletta Assemblea generale è indetta dal Presidente uscente della Unità sanitaria locale per una data compresa entro il trentesimo giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.
L' ordine del giorno della prima seduta è fissato dal Presidente uscente nell' avviso di convocazione e riguarda la convalida degli eletti e la elezione dei componenti il Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, da effettuarsi nei modi previsti dal successivo articolo 11 come modificato dall'
articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 16.
Assume la presidenza provvisoria il componente più anziano di età, che svolgerà la detta funzione sino alla elezione del Presidente della Unità sanitaria locale. >>