LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 agosto 1985, n. 38

Interventi regionali in materia di opere idrauliche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/08/1985
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 1
 Finalità generali
La Regione, tenuto conto delle indicazioni del Piano urbanistico regionale, interviene in materia di opere idrauliche di propria competenza mediante la formazione di piani per la sistemazione dei bacini idrografici.
La realizzazione e la manutenzione delle opere avvengono in attuazione dei piani di cui al precedente comma, mediante la predisposizione di programmi annuali di intervento.
Rimane fermo quanto disposto dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di sistemazioni idraulico - forestali, e dalla legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, in materia di opere di difesa delle acque.
Art. 2
 Piano per la sistemazione dei bacini idrografici
I piani di sistemazione dei bacini sono gli strumenti tecnici che individuano gli interventi necessari per la difesa del territorio dall' azione delle acque e la tutela del buon regime idraulico, ed hanno i seguenti contenuti fondamentali:
- studio della situazione geologica, geotecnica, morfologica e dell' uso del suolo dell' intero bacino;
- studio idrologico per la definizione delle portate liquide e solide delle aste che compongono il sistema idrografico;
- definizione dei profili longitudinali e delle principali sezioni di deflusso, anche in connessione alle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive;
- individuazione dei manufatti quali serbatoi, opere trasversali e longitudinali, ed ogni altra opera di interesse sotto l' aspetto idraulico.

I piani di cui al comma precedente risultano così articolati:
- relazione generale;
- idonea cartografia di supporto;
- schede tipo per la raccolta di tutte le informazioni relative agli interventi di sistemazione idraulica che interessano il bacino idrografico.

Art. 3
 Procedure per la formazione
e l' approvazione dei piani
I piani di sistemazione di bacino vengono predisposti ad iniziativa della Direzione regionale dei lavori pubblici, in collaborazione con le Direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e dell' agricoltura.
Sulla proposta di ogni singolo piano sono sentiti le Province, i Comuni, le Comunità montane e collinare, i Consorzi idraulici e di bonifica, i quali sono tenuti ad esprimere parere entro tre mesi dalla richiesta dell' Amministrazione regionale.
Trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
I piani vengono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite e previa deliberazione della Giunta regionale, e successivamente vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I piani hanno vigore a tempo indeterminato, fatte salve eventuali necessità di aggiornamento periodico.
Art. 4
 Effetti del piano
Il piano di sistemazione di bacino è immediatamente vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che progettano od eseguono interventi che comunque riguardino la rete idrografica relativa o che abbiano influenza sul regime idraulico dei corsi d' acqua compresi nel bacino medesimo.
Il piano di sistemazione di bacino è strumento prevalente e deve essere recepito negli strumenti urbanistici preesistenti, qualora ne costituisca variante.
Art. 5
 Formazione dei programmi annuali
I programmi annuali di cui al secondo comma dell' articolo 1 sono promossi ad iniziativa della Direzione regionale dei lavori pubblici, della Direzione regionale delle foreste o della Direzione regionale dell' agricoltura a seconda delle rispettive competenze, e sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, sentite le altre due Direzioni.
Art. 6
 Finalità e natura degli interventi
Gli interventi previsti dalla presente legge hanno lo scopo di assicurare il buon regime idraulico dei corsi d' acqua, ivi compresi i canali lagunari, e di prevenire le esondazioni, in modo da assicurarsi contro eventi calamitosi statisticamente ripetibili in un arco di tempo da stabilire per ogni bacino idrografico.
Essi in particolare riguardano:
- sistemazione degli alvei, delle rive, delle sponde e delle arginature;
- manufatti per la regolazione dei corsi d' acqua;
- manutenzione delle opere di cui sopra.

Art. 7
 Attuazione delle opere
Le opere per realizzare gli interventi indicati nell' articolo precedente sono a totale carico della Regione, che può provvedere alla loro realizzazione anche attraverso la concessione ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi per l' Ufficio di economia e di bonifica montana, a Consorzi idraulici, ad Enti locali e loro Consorzi.
Quando sussistono esigenze generali di carattere idraulico, gli interventi possono riguardare anche opere di competenza dello Stato; in tal caso le modalità esecutive ed i rapporti finanziari saranno concordati con gli organi statali competenti.
Art. 8
 Studi, indagini tecniche e progettazioni
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, anche mediante affidamento di incarichi ad Enti locali, ad istituti universitari, ad organismi specializzati, a Consorzi ed a liberi professionisti:
a) studi e progettazioni per la pianificazione e sistemazione dei bacini idrografici di interesse della Regione, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque, prevenire esondazioni, conservare e proteggere i litorali marini interessati dal loro trasporto solido, nonché per la sistemazione di bacini lagunari allo scopo di assicurare il regolare ricambio delle acque;
b) indagini preventive di carattere geologico, geotecnico e topografico, al fine di disporre di dati necessari per la corretta progettazione delle opere programmate;
c) progettazioni delle opere di cui all' articolo 6.

Art. 9
 Norme transitorie
Fino a quando non saranno disponibili piani di bacino idrografico di cui all' articolo 1, primo comma, della presente legge, le opere verranno realizzate in base ai programmi annuali.
Per le opere di competenza della Regione previste dalla presente legge, nonché per quelle disciplinate dal Capo V della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, che siano eseguite col sistema della concessione, le spese di collaudazione sono a carico dell' Ente concessionario; al collaudatore che sia dipendente regionale non è dovuto alcun compenso per la relazione acclarante la regolarità dei rapporti fra la Regione e l' Ente concessionario.
Art. 10
 Norma finanziaria
Gli oneri previsti per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 7, primo comma, fanno carico ai capitoli 6315 e 6317 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Sul precitato capitolo 6315, già compreso nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi, viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 13.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1985 e di lire 8.000 milioni per l' anno 1986 mediante prelevamento, di pari importi, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 3 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul medesimo capitolo 6315 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 che presenta sufficiente disponibilità.
Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1985, di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria IX - il capitolo 6323 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di interventi, pur se di competenza dello Stato, atti ad assicurare il buon regime idraulico dei corsi d' acqua, ivi compresi i canali lagunari, e prevenire esondazioni >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1985, di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 30.000 milioni (5.000 milioni per l' anno 1985, 10.000 milioni per l' anno 1986 e 15.000 milioni per l' anno 1987) si fa fronte mediante prelevamento, di pari importi, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 (Rubrica n. 3 - Partita n. 7 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 6323 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 12
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.