LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme della presente legge come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 Oggetto della legge
Il piano sanitario regionale per il triennio 1985-1987 è costituito dalla presente legge e dagli allegati di cui all' articolo 26.
Il piano è predisposto ai sensi degli articoli 11, terzo comma, 15, 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in armonia con gli obiettivi e con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 2
 Durata, validità e aggiornamento del piano
Il piano sanitario regionale ha validità fino al 31 dicembre 1987, a meno che diversamente disponga la legge di approvazione del piano sanitario nazionale.
La Giunta regionale è impegnata a presentare entro il 30 settembre 1987 il disegno di legge concernente il piano sanitario regionale per il successivo triennio 1988-1990.
Fino all' entrata in vigore del successivo piano sanitario regionale mantengono piena validità le norme e le disposizioni del presente piano.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 3
 Contenuti
Il piano determina:
a) gli obiettivi generali della programmazione sanitaria regionale e gli obiettivi generali e specifici da perseguire nel triennio in cui si riferisce;
b) la distribuzione, le caratteristiche organizzative, gli indirizzi ed i criteri per la gestione dei presidi e dei servizi, per lo svolgimento delle funzioni sanitarie, a livello regionale di Unità sanitaria locale;
c) l' ubicazione ed il dimensionamento dei presidi e dei servizi più rilevanti;
d) i progetti - obiettivo, riferiti a gruppi omogenei d' utenza, e le azioni programmatiche concernenti particolari funzioni o attività da attuarsi nel triennio di validità del piano;
e) i livelli e gli standards qualitativi e quantitativi di prestazione e funzionalità del servizio sanitario regionale;
f) la politica della spesa;
g) le procedure per l' attuazione e la verifica del piano stesso.

Per quanto non diversamente espresso il piano recepisce i contenuti della legislazione nazionale e regionale in materia.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 4
 Effetti del piano e attribuzioni
degli enti locali
La Regione uniforma la propria attività regolamentare e di indirizzo nonché i propri atti e provvedimenti in materia sanitaria ai contenuti ed alle disposizioni del presente piano sanitario.
Le Unità sanitarie locali nell' esercizio delle proprie funzioni e nella predisposizione dei propri piani attuativi si uniformano alle indicazioni del presente piano, cui fanno riferimento anche i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare, le Province nell' esercizio delle proprie funzioni.
Le Unità sanitarie locali, nell' arco del triennio, provvedono attraverso i piani attuativi di cui all' articolo 11:
- alla definizione dei programmi di attività per il triennio ed alla realizzazione degli obiettivi indicati nei limiti delle risorse finanziarie loro attribuite;
- all' ubicazione dei presidi e dei servizi sanitari non precisata dal presente piano, previa acquisizione del parere della provincia territoriale competente ai sensi dell' articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO II
 OBIETTIVI E INDICAZIONI DI PIANO
Art. 5
 Obiettivi
Col presente piano la Regione, in conformità alle finalità della legge 23 dicembre 1978, n. 833, persegue i seguenti obiettivi prioritari:
a) la tutela della salute dei cittadini mediante interventi unitari e globali rivolti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione oltreché alla rimozione dei rischi e delle cause di malattia e nocività;
b) il coordinamento e l' integrazione fra servizi sanitari e servizi socio - assistenziali;
c) il riequilibrio nella distribuzione dei presidi e dei servizi sanitari su tutto il territorio regionale;
d) l' incremento del livello qualitativo delle prestazioni;
e) l' aumento della produttività dei fattori impiegati, della efficienza dei presidi e dei servizi, nonché dell' efficacia delle prestazioni;
f) la realizzazione di un compiuto sistema informativo sanitario regionale;
g) la ridistribuzione delle risorse impiegate finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché della assistenza di base attuando, tra l' altro, una graduale deospedalizzazione degli interventi.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 6
 Indirizzi per il riordino dei servizi
Ai fini di conseguire gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della presente legge, assicurando uniformità alle prestazioni ed uguaglianza per tutti i cittadini, le Unità sanitarie locali si attengono, nello svolgimento delle proprie funzioni, agli indirizzi contenuti nell' allegato 2) << Organizzazione delle attività e delle funzioni sanitarie >>.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 7
 Obiettivi specifici
Sono obiettivi specifici del presente piano sanitario regionale per il triennio 1985-1987 i progetti - obiettivo e le azioni programmatiche di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 8
 Progetti - obiettivo
L' insieme di azioni e interventi finalizzati ad uno specifico obiettivo sanitario, si definisce progetto - obiettivo.
Sono progetti - obiettivo del piano sanitario 1985-1987 i seguenti:
- tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva;
- tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- tutela socio - sanitaria degli handicappati e prevenzione dell' handicap;
- trattamento degli uremici cronici;
- tutela della salute dei tossicodipendenti e prevenzione degli stati di tossicodipendenza;
- diagnosi e cura oncologica;
- tutela della salute mentale;
- prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge approva, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano, i contenuti dei progetti - obiettivo di cui al secondo comma, che costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2Il progetto-obiettivo "Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' eta' evolutiva", previsto dal presente articolo ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3815 dell' 1.8.1985, viene integrato dall' articolo 10 della L.R. 49/93.
Art. 9
 Azioni programmatiche
L' insieme di norme e di interventi finalizzato alla riorganizzazione di una particolare funzione o settore sanitario, si definisce azione programmatica.
Sono azioni programmatiche del piano sanitario 1985-1987 le seguenti:
a) Azioni programmatiche attinenti l' assetto organizzativo:
- organizzazione regionale della rete di emergenza;
- attivazione e completamento della rete poliambulatoriale;
- riduzione e riqualificazione dell' attività ospedaliera;
- indirizzi ed azioni per la tutela e promozione della salute delle persone anziane. b) Azioni programmatiche attinenti funzioni specifiche:
- attivazione del sistema informativo sanitario regionale;
- formazione, aggiornamento e riqualificazione delle figure professionali;
- sviluppo e innovazione tecnologica per ricerca e controllo qualità.

Le azioni programmatiche di cui alla lettera a) sono specificate nell' ordine negli allegati 3, 4, 5 e 6.
Le azioni programmatiche di cui alla lettera b) sono approvate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano.
I contenuti delle azioni programmatiche di cui al precedente comma costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 10
 Prestazioni del servizio sanitario nazionale
Le prestazioni del servizio sanitario nazionale nella Regione sono quelle individuate dal piano sanitario nazionale ovvero dalla legislazione statale vigente.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO III
 ATTUAZIONE E VERIFICA DEL PIANO
Art. 11
 Piani attuativi di Unità sanitaria locale
Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Unità sanitaria locale adotta il proprio piano attuativo per il triennio 1985-1987.
Il piano attuativo deve contenere la specificazione, nell' ambito territoriale dell' Unità sanitaria locale, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal presente piano, l' individuazione, l' ubicazione ed il dimensionamento di tutti i presidi e servizi, compresi quelli che non siano già stati oggetto di indicazione specifica nel piano regionale, la definizione della struttura organizzativa dell' Unità sanitaria locale, la precisazione dei progetti - obiettivo, delle azioni programmatiche, e degli altri programmi di Unità sanitaria locale, la temporalizzazione delle azioni e degli interventi ed il programma pluriennale di spesa e di investimento.
Nella predisposizione dei piani attuativi le Unità sanitarie locali si uniformano alle indicazioni contenute nell' allegato 1) e si attengono all' apposita direttiva metodologica emanata tempestivamente dalla Giunta regionale.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 12
 Approvazione ed efficacia
dei piani attuativi
Adottato il piano attuativo le Unità sanitarie locali provvedono a trasmetterlo per il tramite della Direzione regionale dell' igiene e della sanità alla Giunta regionale, la quale si esprime su di esso entro 60 giorni dal ricevimento mediante deliberazione di approvazione o di rinvio con osservazioni e richieste di modificazione.
Qualora il piano sia rinviato dalla Giunta regionale, l' assemblea dell' Unità sanitaria locale provvede a riapprovare in via definitiva lo stesso entro 30 giorni, apportando le modifiche e recependo le osservazioni indicate dalla Regione. Nel caso ciò non avvenga, la Giunta regionale può procedere d' ufficio alla modificazione del piano.
I piani attuativi possono con identica procedura essere aggiornati in occasione della presentazione del bilancio annuale.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 13
 Sistema informativo sanitario regionale
Il sistema informativo sanitario regionale è l' insieme di strutture, strumenti ed attività finalizzati:
- alla conoscenza della domanda e dell' attività del servizio sanitario regionale;
- al controllo dell' efficacia degli interventi e delle prestazioni e della efficienza dei presidi e dei servizi;
- alla verifica del piano regionale e dei piani attuativi.

Sono strutture operative di coordinamento del sistema informativo sanitario regionale i servizi statistici ed epidemiologici centrali e periferici ed i centri di elaborazione dati interni e convenzionati della Regione, degli Enti pubblici territoriali e delle Unità sanitarie locali ed in particolare l' ufficio epidemiologico, l' ufficio studi e della programmazione, l' ufficio del sistema informativo di cui all' articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15.
La Regione provvede alla pubblicizzazione dei dati e delle informazioni statistico - epidemiologiche di interesse regionale e locale, in particolare attraverso la diffusione della relazione sanitaria regionale di cui al successivo articolo 14.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 14
 Relazione sanitaria
Le Unità sanitarie locali predispongono e trasmettono alla Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell' igiene e della sanità entro il 30 aprile di ogni anno una propria << Relazione sanitaria >> contenente la sintesi dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal sistema informativo in ordine alle condizioni di salute della popolazione, all' attività dei presidi e dei servizi ed alla situazione economico - finanziaria ed allo stato di attuazione dei piani attuativi.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale predispone la << Relazione sanitaria regionale >> e la presenta al Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Detta relazione regionale è formulata sulla base delle relazioni sanitarie delle Unità sanitarie locali e contiene la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del piano sanitario regionale.
La Giunta regionale emana apposita direttiva contenente lo schema e la metodologia della relazione sanitaria di Unità sanitaria locale.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 15
 Piante organiche definitive
delle Unità sanitarie locali
Le Unità sanitarie locali, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia, approvano le piante organiche definitive nell' ambito del piano attuativo di cui all' articolo 11, in conformità alle indicazioni del presente piano nonché dei parametri e degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale anche ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
La copertura di posti vacanti previsti nella pianta organica è limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche, allegate al bilancio annuale di previsione con l' indicazione della specifica copertura finanziaria, fatte salve le disposizioni di carattere generale in materia di assunzioni di personale.
I provvedimenti di modifica delle piante organiche e di copertura di posti non ricompresi nelle tabelle di cui al precedente comma sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
I dipendenti addetti a servizi e presidi che saranno oggetto di disattivazione o di trasformazione sono trasferiti di regola nell' ambito dell' Unità sanitaria locale di appartenenza, in altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina almeno affine o, in mancanza, sono utilizzati in soprannumero riassorbibile in occasione di posti che si rendano vacanti, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di mobilità.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 16
 Convenzioni
Gli obiettivi del presente piano sono perseguiti anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le istituzioni private, con gli ospedali classificati ai sensi dell' articolo 1, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con le Università e con gli organi della sanità militare ai sensi degli articoli 11, 39, 41 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La Regione provvede a stipulare apposite convenzioni quadro con gli organi della sanità militare e con le Università che, una volta definite, fanno parte integrante del presente piano.
Le Unità sanitarie locali attuano tali convenzioni quadro stipulando convenzioni specifiche che definiscono gli aspetti operativi concernenti le modalità di utilizzazione delle strutture territorialmente interessate.
Le convenzioni di cui al presente articolo, in atto all' approvazione del presente piano, decadono di diritto il primo giorno del dodicesimo mese successivo all' approvazione del presente piano.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con le case di cura private e con gli ospedali classificati per l' assistenza ospedaliera debbono fare riferimento ad un numero di posti letto ridotto in proporzione al numero dei posti letto che vengono diminuiti nell' ambito delle strutture pubbliche, ferma restando la soglia minima di utenza ed efficienza.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con persone fisiche e istituzioni private per l' assistenza specialistica fanno riferimento ad un fabbisogno di prestazioni programmato dalle Unità sanitarie locali medesime in sede dei piani attuativi di cui all' articolo 11.
Le convenzioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo si uniformeranno a quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 17
 Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico
Il presente piano ha effetto anche per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all' articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La dotazione di strutture sanitarie di ciascuna Unità sanitaria locale va considerata comprendendo le strutture degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
La Giunta regionale emana direttive vincolanti al fine di assicurare il concorrere degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico al perseguimento degli obiettivi del presente piano.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 18
 Dipartimenti
Il dipartimento è una struttura funzionale con compiti di coordinamento delle attività di più unità operative, sia ospedaliere che territoriali.
Le Unità sanitarie locali istituiscono i dipartimenti sulla base delle disposizioni statali e regionali e, per il triennio di validità del presente piano, secondo quanto o nei limiti indicati dal piano stesso.
Le attività dipartimentate sono coordinate da un apposito comitato al quale partecipano di diritto i responsabili delle unità operative che sono formalmente coinvolte nell' attività dipartimentale, nonché rappresentanti del restante personale.
Tale organismo è presieduto da un coordinatore che viene nominato dal Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali di norma tra i responsabili delle unità operative interessate.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 19
 Volontariato
1. La Regione riconosce la positiva funzione del volontariato per il raggiungimento delle finalità del Servizio sanitario regionale ed a tal fine promuove la valorizzazione delle relative associazioni secondo quando previsto dalla legge n. 266/1991.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2Articolo sostituito da art. 15, comma 7, L. R. 12/1995
Art. 20
 Verifica della realizzazione del piano
La Giunta regionale procede annualmente alla verifica del grado di realizzazione e dell' efficacia del piano attraverso la relazione sanitaria di cui al precedente articolo 14 e ove necessario con legge regionale si approvano le eventuali modifiche e gli aggiornamenti al piano stesso.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 21
 Poteri sostitutivi
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del piano si applicano le vigenti disposizioni in materia di poteri sostitutivi.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO IV
 FINANZIAMENTO DEL PIANO
Art. 22
 Fondi di finanziamento
Al finanziamento del presente piano sanitario si provvede in primo luogo mediante la quota regionale del fondo sanitario nazionale.
Costituiscono inoltre fonti di finanziamento:
a) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale finanziati con risorse proprie della Regione;
b) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale, derivanti da assegnazione dello Stato a destinazione vincolata;
c) i trasferimenti alle Unità sanitarie locali delle risorse degli enti locali destinate al finanziamento delle funzioni socio - assistenziali il cui esercizio sia affidato alle Unità sanitarie locali stesse;
d) le risorse derivanti ai Comuni dalla alienazione o trasformazione del patrimonio con vincolo di destinazione ai servizi sanitari in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 1;
e) gli eventuali contributi e lasciti privati.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 23
 Criteri di riparto
Con riferimento a quanto espressamente richiamato dall' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione si attiene per il triennio 1985-1987, nella ripartizione delle quote di fondo sanitario nazionale, alle modalità ed ai criteri indicati nell' allegato 7) << Politica della spesa >>.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 24
 Azioni finalizzate al risparmio
Con riferimento agli indirizzi contenuti nell' allegato 7) << Politica della spesa >> le Unità sanitarie locali individuano nei piani attuativi di cui all' articolo 11 della presente legge le azioni da porsi in atto ai fini del contenimento della spesa.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
 Norme di salvaguardia
Fino all' approvazione dei piani attuativi di cui all' articolo 11 della presente legge, le Unità sanitarie locali, nello svolgimento delle proprie funzioni, si attengono agli indirizzi ed alle disposizioni della presente legge.
Fino all' approvazione del piano attuativo, è impedita l' apertura di nuovi presidi e servizi, l' incremento di posti - letto, l' istituzione di nuovi servizi e la copertura di posti in organico che si rendessero vacanti in presidi e servizi per cui è prevista la disattivazione o la riconversione.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 26
 Approvazione degli allegati
Sono approvati i seguenti allegati:
All. 1 - I contenuti della programmazione sanitaria regionale e attuativa di Unità sanitaria locale.
All. 2 - Organizzazione delle attività e delle funzioni sanitarie.
All. 3 - Organizzazione regionale della rete di emergenza.
All. 4 - Attivazione e completamento della rete poliambulatoriale.
All. 5 - Riduzione e riqualificazione dei posti letto ospedalieri.
All. 6 - Indirizzi ed azioni per la tutela e promozione della salute delle persone anziane.
All. 7 - Politica della spesa.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 27
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.