LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1985, n. 24

Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1985
Materia:
420.04 - Edilizia ospedaliera

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Unità sanitarie locali finanziamenti in conto capitale fino al 100% della spesa necessaria per adeguare le strutture edilizie, gli impianti e le attrezzature alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché per la loro trasformazione conseguente all' attuazione del Piano sanitario regionale.
Art. 2
 
Le domande per la concessione dei finanziamenti debbono pervenire alla Direzione regionale dell' igiene e sanità entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, corredate da una apposita deliberazione del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale interessata e da una relazione tecnico - finanziaria illustrativa degli interventi da effettuare sulle strutture edilizie, sugli impianti e sulle attrezzature e degli oneri conseguenti.
Art. 3
 
L' assegnazione dei finanziamenti per le finalità di cui al precedente articolo 1 è stabilita dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e sanità.
La concessione e l' erogazione dei fondi assegnati avviene secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale.
Art. 4
 
Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1985, di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7630 con la denominazione << Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1985, di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 23.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 7630 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.