LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 1985, n. 15

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale nelle elezioni provinciali e comunali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/1985
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 1
 
In occasione di elezioni provinciali e comunali nel Friuli - Venezia Giulia, qualora non ricorrano le condizioni per l' applicazione dell' articolo 1, lettera b) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o candidature da parte di partiti o gruppi politici che nell' ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale.
In tale caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale che tale risulti per attestazione del rappresentante regionale ovvero dal rappresentante all' uopo dallo stesso incaricato con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di Pretura.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.