LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48

Incentivi per gli investimenti delle imprese del settore artigiano e modificazione ed integrazione di normative vigenti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/12/1985
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Incentivi per gli investimenti delle imprese artigiane,
delle cooperative artigiane e dei consorzi tra imprese
artigiane in aree individuate del territorio regionale.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
23 luglio 1984, n. 30.
Art. 1
 
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi di cui al presente articolo alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane che attuano investimenti, anche limitati alla costruzione, all' acquisto, all' ampliamento e all' ammodernamento di laboratori artigiani e all' acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessarie all' attività artigiana. >>.

Art. 2
 
I contributi di cui all' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come integrato dall' articolo 1 della presente legge, potranno essere altresì concessi anche alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane di produzione fornitrici di servizi alle attività produttive, ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nel primo comma del citato articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, in misura non superiore al 15% della spesa ritenuta ammissibile su investimenti attuati successivamente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' artigianato e alla cooperazione, sentito il Comitato regionale per l' artigianato, definisce criteri direttivi per l' attuazione degli interventi straordinari previsti dal presente Capo, anche al fine del coordinamento di detti interventi con quelli ordinari previsti da altre leggi regionali.
Art. 4
 
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal presente Capo, nonché quelle relative agli interventi previsti dal precedente articolo 2, corredato dei preventivi di spesa e di una relazione tecnico - finanziaria sull' iniziativa che si intende attuare, sono presentate dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ).
Copia della domanda deve essere, altresì, trasmessa alla Direzione regionale dell' artigianato e della cooperazione.
L' ESA cura l' istruttoria delle domande ed esprime sulle stesse un giudizio motivato sulla spesa ritenuta ammissibile e sulla affidabilità dell' iniziativa, dandone comunicazione alla Direzione predetta.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' artigianato e alla cooperazione, a sua volta, riscontra la conformità dell' iniziativa alle direttive di cui al precedente articolo 3 e ne dà notizia all' ESA ed all' impresa interessata.
I contributi sono successivamente concessi e liquidati dall' ESA sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Art. 5
 
Non sono ammesse ai benefici previsti dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal presente Capo, le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.
A tal fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 6
 
I contributi di cui all' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal presente Capo, sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesso a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interesse ovvero in annualità, eventualmente ottenuti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane, e dai consorzi fra imprese artigiane per la medesima iniziativa ai sensi di leggi statali o regionali.
Art. 7
 
Limitatamente alle disposizioni relative agli interventi in favore del settore artigiano, non si applicano le norme di cui al Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, incompatibili con la normativa introdotta con il presente Capo.
CAPO II
 Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982,
n. 51, e dell' articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1978,
n. 30, così come modificato dall' articolo 11 della legge regionale
2 agosto 1982, n. 51
Art. 8
 
Al secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è soppressa la locuzione << entro il limite del 30% del complessivo importo ammesso a contributo >>.
Art. 9
 
La percentuale di contributo del 15% di cui all' articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall' articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è elevata al 25%.
CAPO III
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto
1982, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 10
 
Al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, così come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, dopo le parole << ... da un tecnico abilitato >> è aggiunta la locuzione << ovvero da un preventivo analitico di spesa confermato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del richiedente rilasciata nelle forme di legge >>.
Art. 11
 
Dopo l' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 16 bis
 
I contributi di cui al presente Titolo possono essere altresì richiesti ed ottenuti in alternativa anche alle imprese che di fatto ed a qualsiasi titolo abbiano in godimento l' immobile danneggiato e che si assumono in proprio l' onere del ripristino e della riparazione, a condizione di essere a ciò esplicitamente autorizzate dal proprietario dell' immobile con dichiarazione scritta resa per atto pubblico o scrittura privata autenticata. >>.

Art. 12
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai beneficiari individuati dal precedente articolo 11.
CAPO IV
 Modifiche all' articolo 19 della legge regionale 29 gennaio
1985, n. 8
Art. 13
 
I primi tre commi dell' articolo 19 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:
<< Al fine di favorire e stimolare l' innovazione tecnologica nel settore dell' artigianato, l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), è autorizzato:
a) a concedere contributi in conto capitale sino alla misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di lire 250 milioni annui in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo finalizzate all' acquisizione di tecnologie innovative, nonché per l' acquisto di brevetti ovvero di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
b) a sostenere spese dirette ai fini di commissionare progetti di ricerca applicata tecnologica od organizzativa di elevato interesse per l' artigianato regionale.

Le domande di contributo di cui alla lettera a) del precedente comma debbono essere presentate all' ESA, corredate del preventivo di spesa e della documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell' iniziativa relativamente al tipo, all' operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.
I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute. >>

Per le finalità previste dal presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire all' ESA specifici finanziamenti.
CAPO V
 Interventi attuati dall' ESA in favore di consorzi misti
che perseguono finalità di realizzazione e gestione di aree
artigianali
Art. 14
 
I contributi in conto capitale che l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ) è autorizzato a concedere in favore di consorzi fra le imprese artigiane che perseguono le finalità di cui al n. 12) dell' articolo 31 bis della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, introdotto con l' articolo 18 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, potranno essere altresì concessi ai consorzi medesimi anche nel caso in cui nell' ambito della zona artigiana e del consorzio siano presenti, in percentuale non superiore al 50%, imprese appartenenti ad altri settori economici.
CAPO VI
 Norme finanziarie
Art. 15
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8284 con la denominazione: << Finanziamenti all' ESA per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per investimenti alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nel primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- per lire 400 milioni (lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), dal capitolo 6881;
- per lire 600 milioni (lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), dal capitolo 6882;
- per lire 3.000 milioni (lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), dal capitolo 6901.

Art. 16
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 4, nella denominazione dei capitoli 8270, 8271, 8272 e 8273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, prima della locuzione << Contributi una tantum in conto capitale >> viene inserita la locuzione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di >>.
Art. 17
 
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l' anno 1985 per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

L' onere previsto dalla lettera a) del precedente primo comma fa carico al capitolo 8271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
L' onere previsto della lettera b) del precedente primo comma fa carico al capitolo 8273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno specificati:
- capitolo 6881 lire 700 milioni;
- capitolo 6882 lire 200 milioni;
- capitolo 6901 lire 1.100 milioni;

Art. 18
 
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 13, nella denominazione del capitolo 8274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 la locuzione << Interventi a favore di >> viene sostituita dalla locuzione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per >>.
Art. 19
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.