Art. 15
Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8284 con la denominazione: << Finanziamenti all' ESA per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per investimenti alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nel
primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- per lire 400 milioni (lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), dal capitolo 6881;
- per lire 600 milioni (lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), dal capitolo 6882;
- per lire 3.000 milioni (lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), dal capitolo 6901.
Art. 16
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 4, nella denominazione dei capitoli 8270, 8271, 8272 e 8273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, prima della locuzione << Contributi una tantum in conto capitale >> viene inserita la locuzione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di >>.
Art. 17
Per le finalità previste dall'
articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l' anno 1985 per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
L' onere previsto dalla lettera a) del precedente primo comma fa carico al capitolo 8271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
L' onere previsto della lettera b) del precedente primo comma fa carico al capitolo 8273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
All' onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante storno dai sottoelencati capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno specificati:
- capitolo 6881 lire 700 milioni;
- capitolo 6882 lire 200 milioni;
- capitolo 6901 lire 1.100 milioni;
Art. 18
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 13, nella denominazione del capitolo 8274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 la locuzione << Interventi a favore di >> viene sostituita dalla locuzione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per >>.