LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1985, n. 26

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/06/1985
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
All' articolo 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la parola << decimo >> è sostituita dalla parola << undicesimo >>.
Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Qualora lo stipendio determinato ai sensi del precedente comma sia inferiore negli anni 1983 e 1984 alla somma dello stipendio già attribuito ai sensi della normativa in vigore anteriormente alla presente legge e dell' importo già corrisposto ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza. >>.

Art. 3
 
Dopo il primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, è aggiunto il seguente:
<< Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982. >>.

Art. 4
 
La disposizione di cui all' articolo 20, undicesimo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, si applica anche ai fini del computo dei posti resisi disponibili nel 1984 e 1985 da riservarsi ai concorsi interni per l' accesso alla qualifica immediatamente superiore con effetto 1 gennaio 1985 e 1 gennaio 1986.
All' articolo 21, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, le parole << effettiva anzianità di servizio >> sono sostituite dalle parole << anzianità di effettivo servizio >>.
Art. 5
 
I vincitori dei concorsi per titoli di cui agli articoli 20 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono tenuti ad effettuare il periodo di prova, eccezion fatta per i dipendenti che siano stati collocati a riposo o comunque cessati dal servizio alla data del 1 aprile 1985 ovvero per i dipendenti che saranno collocati a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o del quarantesimo anno di servizio utile ovvero cessati dal servizio per morte o per dispensa dal servizio, disposta d' ufficio per motivi di salute, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande e la data del compimento del periodo di prova.
I vincitori che, ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica di provenienza.
Art. 6
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché dell' articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per la parte relativa al << personale appartenente all' VIII livello non preposto ad altro Servizio >> e dell' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, deve intendersi che il caso di assenza o impedimento del titolare dell' ufficio si riferisce anche alla vacanza dell' ufficio stesso.
Le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per la parte relativa al << personale appartenente al VII livello >> si applicano anche al caso di vacanza del Servizio fino alla data in cui i posti portati in aumento nella qualifica di dirigente dall' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non siano ricoperti.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.