LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7

Chiusura anticipata della caccia alla selvaggina migratoria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1984
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 1
 
Nell' ambito del territorio regionale, il termine di chiusura della caccia, stabilito al 31 marzo in forza dell' articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, viene annualmente fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in relazione all' andamento stagionale del flusso migratorio delle singole specie interessate.
Tale termine dovrà comunque essere anticipato rispetto a quello più sopra precisato.
Art. 2
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.