LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 57

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19: << Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle prescrizioni antincendio >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/1984
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
 
Il titolo della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 è sostituito con il seguente:
<< Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza >>.

Art. 2
 
All' articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 l' espressione: << alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell' interno con decreto 6 luglio 1983 >> è sostituita dalla seguente: << alla normativa vigente in materia di sicurezza, anche se detto adeguamento avviene su iniziativa degli interessati in assenza di specifiche prescrizioni impartite dagli organi preposti alla vigilanza >>.
Art. 3
 
Al terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, l' espressione: << I lavori devono aver inizio entro >> è sostituita dalla seguente: << I lavori devono aver inizio non prima della data di presentazione della domanda e non oltre >>.
Art. 4
 
La rubrica dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è sostituita dalla seguente:
 << Contributi per lavori in corso od ultimati >>.

Al primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, la frase: << alla data di entrata in vigore della presente legge >> è sostituita dalla seguente: << purché l' ultimazione sia posteriore al 6 luglio 1983 >>.
Al secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):
<< e) dichiarazione, resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori sono stati ultimati dopo il 6 luglio 1983 >>.

Art. 5
 
Il termine di 60 giorni previsto dal primo comma dell' articolo 3 e dal secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, per la presentazione delle domande per il 1984, è riaperto per ulteriori 60 giorni a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge.
Le domande e le documentazioni già presentate ai sensi del primo comma dell' articolo 3 e del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, sono fatte salve ad ogni effetto e sono suscettibili di integrazioni entro il termine perentorio di cui al precedente comma.
Art. 6
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.