LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52

Variazioni al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l' anno 1984 (secondo provvedimento), nonché altre disposizioni finanziarie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1984
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << B >>.
Art. 3
 
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa Tabella << C >>.
Art. 4
 
Le annualità successive al 1986 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, verranno aumentate dell' importo di lire 921.200.000 per ciascuno degli anni 1987 e 1988, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1984-1986 con la Tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 5
 
Le annualità successive al 1986 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, verranno aumentate dell' importo di lire 2.993.900.000 per ciascuno degli anni 1987 e 1988 corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1984-1986 con la Tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 6
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa Tabella << D >>.
Art. 7
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa Tabella << E >>.
Art. 8
 
Le variazioni relative ai capitoli 258, 301, 313, 910, 912, 913, 950, 951, 1308, 1705, 1728, 2136, 2149, 2153, 2910, 3324, 3653, 5205, 6165, 6167, 6701, 7061, 8391 dello stato di previsione della spesa, disposte col precedente articolo 2, sono conseguentemente apportate anche nell' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 ed al bilancio per l' anno 1984.
Art. 9
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 vengono istituiti i capitoli 5, 6 e 7 con la classificazione indicata nell' annessa Tabella << A >>.
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo di lire 10 miliardi per l' anno 1984. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' anno 1984: detto onere fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 10 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Per le finalità previste dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 590 milioni per l' anno 1984. Detto onere fa carico al capitolo 7174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 590 milioni per l' anno 1984, mediante storno di pari importo dal capitolo 7365 del precitato stato di previsione, importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 19 del 2 febbraio 1984.
Per far fronte agli oneri relativi ai lavori di ordinaria manutenzione nell' ambito dei porti di competenza regionale, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1984. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 è istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria III - il capitolo 3401 con la denominazione: << Spese per l' ordinaria manutenzione di fari, fanali ed altri segnalamenti dei porti ed approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, e dei canali marittimi di competenza regionale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' anno 1984. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3401 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, nel cui testo la locuzione << agli enti ospedalieri >> viene sostituita con la locuzione << alle Unità sanitarie locali >>, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1984. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7629 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' istituzione ed il potenziamento di presidi di dialisi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984. Detto onere fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 51, terzo e quarto comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 300 milioni, per l' anno 1984. Detto onere fa carico al capitolo 7088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1984.
Art. 11
 
Alla copertura della somma di lire 550 milioni per l' anno 1984, corrispondente alla differenza tra il saldo delle variazioni previste dalla Tabella << B >> (articolo 2), aumentato delle nuove o maggiori spese autorizzate con il terzo, quarto, quinto e sesto comma del precedente articolo 10, ed il saldo delle variazioni previste dalla Tabella << A >> (articolo 1), si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 12
 
Il secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, così come sostituito con l' articolo 64 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene sostituito con il seguente:
<< Tale importo verrà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, per interventi determinati da esigenze economico - sociali, mediante partecipazione e/o assistenza finanziaria a favore di società operanti nel settore turistico. >>

Art. 13
 
Il primo comma dell' articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è così sostituito:
<< Per le finalità di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1 miliardo per l' anno 1984 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828. >>

Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.