LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 dicembre 1984, n. 51

Interventi per il potenziamento dell' attività del Laboratorio di biologia marina di Trieste.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1984
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
Al fine di dare impulso alla attività di studio, raccolta dati, ricerca, sperimentazione, promozione e consulenza nel campo della pesca marittima e dell' acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari della regione, nell' impiego di acque marine e salmastre a fini industriali ed energetici, nonché nel campo della difesa del mare per garantire la qualità delle acque, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina ad Aurisina Sorgenti, in Trieste.
Art. 2
 
La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, corredata dal programma annuale di attività e dal preventivo sommario di spesa.
Il rendiconto relativo al programma di attività svolto dovrà essere presentato alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione.
I contributi di cui al precedente articolo 1 comprendono anche l' onere derivante dall' applicazione dell' imposta sul valore aggiunto.
Il Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina è tenuto a dotarsi di strutture e personale idonei al conseguimento degli obiettivi cui è preordinato il sostegno finanziario della Regione.
Il contributo annuale di cui al primo comma sarà liquidato anticipatamente per l' 80% ad avvenuta presentazione ed accettazione della domanda come sopra corredata; il restante 20% sarà liquidato ad avvenuta presentazione ed approvazione del rendiconto di cui al secondo comma.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 2710 con la denominazione: << Contributi al Consorzio per la gestione del Laboratorio di biologia marina ad Aurisina Sorgenti, in Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Al predetto onere di lire 450 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 300 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 4, Partita n. 1, dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 150 milioni, mediante storno dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Sul precitato capitolo 2710 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2710 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 4
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.