LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 46

Disciplina delle oasi di protezione e degli osservatori faunistici.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1984
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Art. 1
 
Nel Friuli - Venezia Giulia le oasi di protezione vengono costituite dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e con le modalità attuative di cui al comma secondo e seguenti dell' articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica, nonché per la conservazione ed il miglioramento dei valori ambientali, per la promozione di ricerche scientifiche e per finalità didattiche e di osservazione naturalistica.
Art. 2
 
Al primo comma dell' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, è aggiunta la seguente frase:
<< , nonché proporre al Presidente della Giunta regionale la costituzione di oasi di protezione per i fini e con le modalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46. >>.

Art. 3
 
La gestione delle oasi di protezione è affidata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ai Comuni singoli o consorziati, o a Consorzi fra enti pubblici all' uopo costituiti, o alle Comunità montane o alle Amministrazioni provinciali, nonché agli Enti gestori dei parchi naturali e degli ambiti di tutela di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
Il decreto di cui al comma precedente prevederà le modalità di attuazione delle oasi di protezione e fisserà i criteri della loro gestione.
Gli enti di cui sopra possono avvalersi in ordine alla gestione della collaborazione dei Comitati provinciali della caccia e di esperti qualificati, singoli o associati, che abbiano l' approvazione dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.
Potranno avvalersi altresì della collaborazione di associazioni naturalistiche, protezionistiche e venatorie e di organizzazioni professionali agricole e della pesca di mestiere.
Art. 4
 
Al fine di promuovere sull' intero territorio regionale lo studio e la ricerca scientifica concernenti la fauna stanziale e migratoria, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato provinciale della caccia competente per territorio, può procedere alla costituzione di osservatori faunistici, affidandone la gestione ai Comitati provinciali della caccia.
Nelle oasi di protezione di cui alla presente legge e nei parchi istituiti, ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, la proposta di costituzione di cui al primo comma del presente articolo spetta agli enti gestori, sentito il Comitato provinciale della caccia competente per territorio.
Le modalità per la costituzione e l' esercizio degli osservatori faunistici vengono definite su indicazione dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.
Gli enti gestori degli osservatori faunistici, per la gestione degli stessi, possono anche convenzionarsi con operatori ed organismi del settore.
Per osservatorio faunistico si intende una struttura fissa dotata di attrezzature idonee alla ricerca scientifica nel settore della fauna selvatica, in particolare per quanto concerne censimenti, marcature, rilevamenti di dati biometrici, biologici ed etologici.
Art. 5
 
Il rilascio di nuove autorizzazioni all' uso delle prodine, di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, è sospeso.
Art. 6
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Organi di gestione delle oasi contributi in conto capitale sino alla misura massima dell' 80% delle spese per il funzionamento degli Organi medesimi e per l' espletamento dell' attività di vigilanza da parte degli stessi, e sino alla misura massima del 90% delle spese per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 1 della presente legge.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi sino alla misura massima del 90% della spesa ai Comitati provinciali della caccia e agli enti gestori delle oasi di protezione per la costituzione ed il funzionamento degli osservatori faunistici di cui all' articolo 4 della presente legge.
I contributi di cui ai commi precedenti verranno concessi secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa.
Art. 7
 
Nei confronti di coloro che esercitano la caccia nelle oasi di protezione del Friuli - Venezia Giulia si applicano la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la revoca della licenza di caccia.
La stessa sanzione pecuniaria amministrativa e quella accessoria della revoca della licenza di cui al precedente comma del presente articolo si applicano per coloro che esercitano la caccia abusivamente nelle riserve private e consorziali. Per coloro che esercitano la caccia nelle riserve di diritto del Friuli - Venezia Giulia, costituite con legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, senza aver ottenuto il tesserino di riconoscimento di cui all' articolo 8 del Regolamento di esecuzione della sopra citata legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, ovvero senza regolare invito, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 e la revoca della licenza di caccia.
La licenza revocata per le infrazioni di cui ai commi precedenti può essere rinnovata ai sensi dell' articolo 22, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, a far data dal compimento del secondo anno dall' avvenuta revoca.
Art. 8
 
Per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative e per la revoca della licenza di caccia di cui all' articolo precedente della presente legge, si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
Art. 9
 
Il Comitato regionale della caccia, di cui alla legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, è integrato da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti in regione e maggiormente rappresentative.
La nomina di detti rappresentanti avrà luogo secondo le modalità di cui alla citata legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, su designazione delle associazioni medesime.
Art. 10
 
Al primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, le parole << per sovvenzionare l' attività di osservazione ornitologica >> vengono sostituite con le parole << per sovvenzionare l' attività di osservazione faunistica >>.
Art. 11
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio della caccia e della pesca - Categoria XI - il capitolo 5803 con la denominazione: << Contributi a favore degli organi di gestione delle oasi di protezione, nonché contributi a favore dei Comitati provinciali della caccia per la costituzione ed il funzionamento degli osservatori faunistici >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte:
- per lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 27 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 100 milioni corrisponde allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 7 febbraio 1984;
- per le restanti lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno, di pari importo dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 5803 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Sul precitato capitolo 5803 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.