TITOLO I
        
       DISPOSIZIONI PER LE AREE DESTINATE
AD INSEDIAMENTI ABITATIVI
DI CARATTERE PROVVISORIO E DEFINITIVO
        
        
        
          Art.   1
          
       
          
          
          Avuto riguardo alla fase  di  sviluppo  del  processo  di ricostruzione in atto delle zone terremotate del Friuli,  la Segreteria  generale  straordinaria  procede,  entro  il  31 dicembre 1984,  sulla  base  dei  dati  forniti  dai  Comuni interessati, ad una formale ricognizione delle aree  su  cui insistono  degli   insediamenti   abitativi   di   carattere provvisorio,  tuttora  necessari  per   oggettive   esigenze connesse   al   completamento    del    predetto    processo ricostruttivo.
          
          
          L' approvazione della ricognizione  delle  aree  ritenute necessarie in funzione del completamento di tale processo ha luogo con decreto del Segretario generale  straordinario  ed allo stesso è implicitamente riconosciuta la  dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, agli effetti  dell' 
articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
 
          
          
          Allo   stesso    organo    spetta,    poi,    autorizzare l' occupazione temporanea delle aree  suindicate,  la  quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data  di emanazione del relativo provvedimento.
          
          
          Con lo stesso decreto che autorizza l' occupazione  viene stabilita l' indennità relativa da offrire  ai  proprietari dei beni occupati.
          
          
          L' indennità,  se  accettata  entro  30   giorni   dalla notificazione ai soggetti  interessati  dal  decreto,  viene corrisposta direttamente e per l' intero periodo.
          
          
          In caso di mancata  accettazione  nel  termine  previsto, trova applicazione l' articolo 72,  terzo  e  quarto  comma, della 
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
 
          
          
          Con  il  medesimo  decreto   potrà,   altresì,   essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per  i periodi  di  occupazione  antecedenti   all' emanazione  del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.
          
          
          Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si provvede a  fissare  i parametri di indennizzo, determinati,  tenendo  conto  della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del  fondo, della  durata   dell' occupazione  e  di  tutte   le   altre valutabili circostanze.
          
          
          Per il ripristino della produttività delle aree  di  cui al primo comma, una volta  cessate  le  oggettive  esigenze, prima della scadenza del termine di cui  al  terzo  comma  e comunque a seguito di  rilevazione  semestrale  a  cura  del Segretario  generale  straordinario,  si  provvede  con   le modalità ed i criteri previsti dal successivo articolo 2.
         
        
        
        
          Art.   2
          
       
          
          
          Le aree non ricomprese nel provvedimento di  ricognizione di cui  all' articolo  precedente,  secondo  comma,  sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché le aree adibite a deposito di materiali di  risulta, devono essere riconsegnate da parte dei  Comuni  interessati ai proprietari relativi entro  120  giorni  dalla  data  del provvedimento predetto.
          
          
          Entro il medesimo termine i comuni devono  provvedere  al ripristino delle aree occupate di cui al comma precedente.
          
          
          Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto  una  qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i  periodi  di occupazione, le Amministrazioni  comunali  interessate  sono delegate   a   determinare,    offrire    e    corrispondere l' indennità  spettante  con  i  criteri  e  le   modalità stabiliti dal precedente articolo 1.
          
          
          L' Amministrazione regionale provvede,  con  decreto  del Segretario  generale  straordinario,  previa   deliberazione della Giunta regionale, ad assegnare ai Comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione  delle  indennità  di occupazione nonché quelli per la messa  in  pristino  delle aree di cui al presente articolo.
          
          
          Qualora  il  proprietario  delle  suddette   aree   venga autorizzato dal Sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino,  le  stesse  dovranno  essere  portate  a compimento entro il termine di cui al primo comma.
          
          
          In tal caso il proprietario  ha  diritto,  a  seguito  di presentazione di apposita domanda, al rimborso  delle  spese effettivamente sostenute e debitamente  documentate,  ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
          
          
          Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono  attenersi i Comuni e i proprietari,  per   l' esecuzione  delle  opere destinate a ripristinare le aree occupate.
          
          
          L' erogazione dei fondi  in  questione  viene  effettuata annualmente; in via d' anticipazione nella misura  dell' 80% di un preventivo sommario di spesa  approvato  in  proposito dal Consiglio comunale ed il saldo ad accertamento  definito delle somme dovute.
          
          
          Con  le  medesime  deliberazioni  viene  forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto  dovuto  ai  Comuni  a titolo di rimborso delle spese sostenute  per   l' esercizio delle funzioni delegate.
         
        
        
        
          Art.   3
          
       
          
          
          Le Amministrazioni comunali sono delegate a finanziare le spese sostenute dagli aventi diritto alle provvidenze  della 
legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63  e  successive modificazioni ed integrazioni, per  l' acquisto  dei  sedimi sui  quali  insistono  insediamenti   abitativi   definitivi realizzati  con  strutture  pervenute  da   soggetti   terzi donanti.
 
          
          
          Per sedime si intende l' area di stretta  insistenza  dei manufatti maggiorata del 20%.
          
          
          Il finanziamento è  accordato  per  una  somma  pari  al valore economico  dell' area  al  tempo   dell' insediamento così   come   stimata     dall' Amministrazione   comunale, rivalutata sulla base degli indici di svalutazione monetaria determinati dall' ISTAT.
          
          
          Il  finanziamento  non  può  essere   accordato   quando l' insediamento dei manufatti  sia  difforme  dalle  vigenti norme  regolamentari  o  di   attuazione   degli   strumenti urbanistici.
          
          
          
          
          
          Per l' assegnazione e   l' erogazione  dei  fondi  ed  il rimborso  delle  spese  sostenute  per   l' esercizio  delle funzioni  delegate  di  cui  al  primo  comma,  vale  quanto disposto dal penultimo e dall' ultimo comma  del  precedente articolo.
          
          
          Delle somme esborsate,  si  terrà  conto,  per  il  loro recupero,   all' atto  della  stipula   del   contratto   di acquisizione in proprietà.
         
        
        
        
          Art.   4
          
       
          
          
          Per la determinazione delle indennità e dei  valori  dei beni  considerati  dal  presente  Titolo  I,  la  Segreteria generale straordinaria e le Amministrazioni comunali,  quali Enti delegati ai sensi dell' articolo 11  dello  Statuto  di autonomia,  si  avvalgono,  nel  rispetto  delle   direttive impartite in materia di collaborazione  fra  organi  statali regionali, della consulenza  tecnica  degli  Uffici  tecnici erariali.
         
        
        
        
          Art.   5
          
       
          
          
          In relazione ai prefabbricati  di  proprietà  regionale, insediati  per  soddisfare   le   necessità   di   ricovero provvisorio delle popolazioni colpite dagli  eventi  sismici del 1976, la Regione è autorizzata a  procedere  alla  loro alienazione, ovvero alla  loro  demolizione  al  venir  meno delle esigenze predette.
         
       
      
        TITOLO II
        
       NORME FINANZIARIE
        
        
        
          Art.   6
          
       
          
          
          Per le finalità previste dal precedente articolo 1 viene istituito, <<  per memoria   >>,  nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario  1984,  al  Titolo  I - Sezione III - Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli  -  Categoria  III  -  il   capitolo   760   con   la denominazione:   <<    Pagamento      dell' indennità    per l' occupazione   temporanea   delle   aree   destinate    ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio  nelle  zone colpite dagli eventi sismici del 1976  >>.
         
        
        
        
          Art.   7
          
       
          
          
          Per le finalità previste dal precedente articolo 2 viene istituito, <<  per memoria   >>,  nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario  1984,  al  Titolo  I - Sezione III - Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli  -  Categoria  III  -  il   capitolo   762   con   la denominazione:   <<    Finanziamento   ai   Comuni   per   la corresponsione,   su   delega,       dell' indennità    per l' occupazione   temporanea   delle   aree   destinate    ad insediamenti  abitativi  di  carattere  provvisorio  nonché adibite  a  deposito  di  materiali  di  risulta  e  per  il ripristino della produttività  >>.
         
        
        
        
          Art.   8
          
       
          
          
          Per le finalità previste dal precedente articolo 3 viene istituito, <<  per memoria   >>,  nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984,  al  Titolo  II - Sezione III - Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli  -  Categoria  XI  -  il   capitolo   6041   con   la denominazione:   <<    Finanziamento   ai   Comuni   per   la corresponsione, su delega, di sovvenzioni per l' acquisto di sedimi relativi ad insediamenti abitativi definitivi  >>.
         
        
        
        
          Art.   9
          
       
          
          
          Per le finalità previste dal precedente  articolo  5  è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire  100 milioni per l' anno 1984.
          
          
          Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno 1984, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  I -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli  -  Categoria  IX  -  il   capitolo   5909   con   la denominazione: <<  Spese per la demolizione di  prefabbricati di proprietà regionale, non altrimenti  utilizzabili   >>  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  100 milioni per l' anno 1984.
          
          
          Al predetto onere  di  lire  100  milioni  si  fa  fronte mediante prelevamento, di pari importo,  dal  capitolo  6991 - <<  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia Giulia  >> - del precitato stato di previsione.
          
          
          
          
          
          Sul medesimo capitolo 5909 viene, altresì,  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100  milioni  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 - <<  Fondo riserva di cassa  >> -  dello  stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.
         
        
        
        
          Art.  10
          
       
          
          
          La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.